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Legge

L.R. FVG 30/2015

Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.

Normativa regionaleL.R. FVG 30/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica varie disposizioni regionali del Friuli Venezia Giulia in materia di pesca sportiva, pesca di mestiere e funzioni dell’Ente Tutela Pesca. Riguarda soprattutto licenze e autorizzazioni, voto nell’ETP, sanzioni e gestione di alcune entrate. È in vigore dal 17 dicembre 2015, con effetti nella disciplina regionale della pesca.

Modifiche alla disciplina regionale sulla pesca e acquacoltura

Modifiche alla disciplina regionale della pesca in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su più testi normativi in materia di pesca e acquacoltura, aggiornando le regole sulla pesca sportiva nelle acque interne, la pesca di mestiere, le competenze dell’Ente Tutela Pesca e alcuni profili sanzionatori ed economici. La disciplina risultante si applica esclusivamente nel territorio regionale.

Competenze e provvedimenti sull’uso degli attrezzi di pesca

Viene ampliata la previsione relativa ai poteri di disciplina tecnica in materia di pesca professionale. In particolare, tra i provvedimenti adottabili sono ricompresi quelli riguardanti i criteri e le modalità di utilizzo delle reti o degli apparecchi da pesca mobili, nonché degli apparecchi da pesca fissi esistenti, quando impiegati per la pesca professionale.

Pesca sportiva nelle acque interne: residenti in regione

Per i residenti in Friuli Venezia Giulia, l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne resta subordinato al possesso della licenza di pesca rilasciata dall’Ente Tutela Pesca. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.

Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca:

  • i titolari della licenza che abbiano pagato il canone per l’anno in corso hanno diritto di voto attivo;
  • hanno anche diritto di voto passivo se residenti nella regione da almeno cinque anni.

Pesca sportiva nelle acque interne: residenti fuori regione

Per i residenti fuori dal Friuli Venezia Giulia, l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso dell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Ente Tutela Pesca.

Per i residenti nelle altre regioni italiane è inoltre necessario il possesso di una valida licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

L’autorizzazione di pesca non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.

Regime sanzionatorio e incasso delle entrate

Per i residenti fuori regione che violino le disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla normativa regionale, con riferimento all’autorizzazione rilasciata dall’Ente Tutela Pesca.

Le entrate derivanti dalla ridefinizione delle regole su licenze, autorizzazioni e sanzioni sono accertate e riscosse nell’ambito del bilancio dell’Ente Tutela Pesca.

Pesca di mestiere e specie soggette a limitazioni

Per la pesca di mestiere nelle acque interne, il limite numerico previsto dalla disciplina generale non si applica alla spigola e ad eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, anche se quantitativamente limitate dal calendario della pesca sportiva.

Questa esclusione non vale per specie oggetto di tutela da:

  • piani o programmi dell’Unione europea, dello Stato o della Regione;
  • piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica regionale.

Disposizioni finanziarie e organizzative relative all’Ente Tutela Pesca

Viene anche aggiornata la disciplina collegata all’Ente Tutela Pesca, sostituendo il riferimento alla Regione con quello all’Ente e sopprimendo il richiamo alle acque marittime. La modifica incide sul quadro organizzativo e finanziario delle competenze attribuite all’ente regionale competente in materia di pesca.

Decorrenza e attualità della norma

La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2015. Il contenuto è una legge di modifica e si innesta sulla disciplina regionale della pesca; ai fini applicativi, il suo rilievo è legato alla normativa regionale vigente in materia di licenze, autorizzazioni, votazioni nell’Ente Tutela Pesca e pesca di mestiere nel Friuli Venezia Giulia.

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