Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 32/2015

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Normativa regionaleL.R. FVG 32/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 32/2015 aggiorna il testo unico sullo sport: ridefinisce finalità e destinatari, introduce nuovi contributi per manifestazioni, eventi straordinari, scuola, disabilità, CUS e talento sportivo, disciplina direttive tecniche e sanzioni, e prevede norme transitorie e finanziarie per il 2016-2017.

Modifiche al testo unico regionale sullo sport del Friuli Venezia Giulia

Modifiche al testo unico regionale sullo sport del Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo organico sulla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, riorganizzando finalità, definizioni, contributi e regole di attuazione in materia di sport e attività motoria nella Regione Friuli Venezia Giulia. La disciplina risultante riguarda il solo ambito regionale e introduce anche una fase transitoria in attesa del nuovo regolamento attuativo.

Finalità, ambito applicativo e definizioni

La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dello sport e promuove attività motorie e sportive mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Gli obiettivi includono diffusione della pratica sportiva, sostegno allo sport agonistico e amatoriale, valorizzazione del talento, promozione di progetti transfrontalieri e multietnici, inclusione delle persone con disabilità, interventi nelle scuole, stili di vita attivi e miglioramento della rete impiantistica.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione lo sport professionistico. Vengono inoltre definite nozioni rilevanti, tra cui sport, disciplina sportiva, manifestazione sportiva, impianto sportivo, attività motoria e associazioni e società sportive dilettantistiche.

Coordinamento istituzionale

La Regione assicura un coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport. L’Assessore regionale competente convoca periodicamente rappresentanti di CONI regionale, Ufficio scolastico regionale, direzione salute, Consiglio delle autonomie locali, Università e corso di laurea in Scienze motorie, al fine di monitorare l’efficacia delle azioni regionali. Le riunioni non comportano oneri per la Regione.

Contributi per manifestazioni ed eventi sportivi

La Regione è autorizzata a concedere contributi per manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali, anche transfrontaliere, che si svolgano nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Possono accedervi associazioni e società sportive senza fini di lucro, comitati regionali delle federazioni e discipline sportive associate, Comitato regionale CONI, articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva e comitati organizzatori locali, con sede operativa in regione e costituiti da almeno due anni; tale requisito non vale per i comitati organizzatori locali.

Per gli eventi sportivi straordinari, la Regione concede contributi a soggetti analoghi operanti nel territorio regionale per manifestazioni di interesse nazionale o internazionale, non routinarie, determinate da circostanze straordinarie e imprevedibili sorte dopo la scadenza del termine per le domande relative alle manifestazioni ordinarie. Il contributo per tali eventi non può superare 20.000 euro.

Sostegno agli enti di promozione sportiva e alla formazione

La Regione favorisce gli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale mediante contributi annuali per l’attività istituzionale. Inoltre, concede al Comitato regionale CONI un finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport, destinato alla formazione e all’aggiornamento di dirigenti e operatori sportivi, in collaborazione con l’Università di Udine.

È prevista anche la valorizzazione del talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia tramite finanziamento annuo per borse di studio ad atleti e tecnici residenti nei comuni della Regione e per programmi di studio e sorveglianza medica. I finanziamenti sono attribuiti al Comitato regionale FIDAL per l’atletica leggera e al Comitato regionale CONI per le discipline individuali; la quota per studio e sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.

Sport, scuola e universitari

La Regione sostiene progetti di promozione dell’attività motoria e sportiva nelle scuole primarie e secondarie, nell’ambito di un progetto unitario nazionale o regionale coordinato dal CONI regionale, con collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e delle Aziende sanitarie, impiegando operatori in possesso dei titoli richiesti. Il Comitato regionale CONI riceve appositi incentivi annui per le relative spese.

Per gli studenti universitari, la Regione concede contributi annuali ai CUS delle Università di Trieste e Udine, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive. Le domande vanno presentate dall’1 al 28 febbraio di ogni anno, con relazione delle attività programmate e preventivo; il contributo è erogato al 100 per cento contestualmente alla concessione.

Sostegno alla pratica sportiva e all’integrazione delle persone con disabilità o disagio

La Regione concede contributi per manifestazioni sportive, acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto destinati alle persone con disabilità o disagio. Beneficiari sono associazioni sportive affiliate a organismi paralimpici riconosciuti, associazioni ANPIS, associazioni e società sportive senza fini di lucro con specifiche finalità statutarie di integrazione, nonché comitati organizzatori locali; in generale devono avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni, salvo i comitati organizzatori locali.

Le associazioni affiliate a federazioni paralimpiche e ANPIS accedono ad almeno l’80 per cento dello stanziamento complessivo, mentre le altre categorie possono ricevere fino al 20 per cento.

Tutela dei praticanti, direttore tecnico e sanzioni

Nelle palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico in cui si svolgono attività motorie e sportive non agonistiche, i gestori devono avvalersi della presenza costante di almeno un professionista qualificato con laurea in Scienze motorie, diploma ISEF o titolo equivalente dell’Unione europea. Il gestore comunica al Comune il nominativo e i titoli del direttore tecnico, responsabile dell’applicazione dei programmi e di verifiche su idoneità fisica, attrezzature, presidi sanitari, informazione sugli integratori, foglio antidoping e rispetto della normativa antidoping.

Il direttore tecnico deve frequentare corsi di formazione e aggiornamento in materia di antidoping. Gli enti locali, se promotori di attività motorie o sportive a tutela della salute, devono anch’essi avvalersi di tali professionisti. Sono escluse le attività scolastiche di educazione fisica, quelle disciplinate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e le attività libere amatoriali anche in aree pubbliche attrezzate.

Dal 1° ottobre 2016, la violazione degli obblighi comporta revoca degli incentivi previsti dalla legge e sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, irrogata dal Comune secondo la normativa regionale sulle sanzioni amministrative; il Comune revoca anche l’autorizzazione in caso di condanna penale per commercio o detenzione di sostanze doping.

Regolamento attuativo, spese ammissibili e controlli

Le modalità di attuazione degli interventi di sostegno sono demandate a regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina termini e modalità di domanda, criteri di valutazione, tipologie di spese ammissibili, intensità dei contributi, limiti minimi e massimi, concessione ed erogazione, nonché termini procedimentali.

Per i contributi previsti dalla legge, le spese generali di funzionamento non direttamente collegabili alle iniziative sono ammissibili fino al 20 per cento dell’importo del contributo. I contributi possono cumularsi con altri benefici pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta. La rendicontazione avviene, in deroga alla disciplina generale, fino all’ammontare del contributo concesso, salvo diversa previsione regolamentare. Su richiesta del beneficiario, gli incentivi per alcune linee di intervento possono essere erogati al 70 per cento a titolo di acconto; il saldo segue l’approvazione del rendiconto. La Regione può effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento.

Aiuti di Stato

Qualora i finanziamenti configurino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Regione provvede agli adempimenti procedurali necessari secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi.

Norme transitorie e produzione di effetti

Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo continuano ad applicarsi, per i rispettivi interventi, le disposizioni previgenti e i regolamenti regionali già emanati in materia di manifestazioni sportive, enti di promozione sportiva, attività sportiva nella scuola, contributi per eventi straordinari e contributi per manifestazioni e disabilità. I procedimenti già avviati restano disciplinati dalla normativa precedente. Fino al nuovo regolamento continua a operare la Commissione regionale per lo sport.

Il regolamento doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge produce effetti dall’1 gennaio 2016.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.