Circolare numero 70 del 8-7-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la BCE ha innalzato al 4,25% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 9 luglio 2008. Di conseguenza, l’interesse di differimento e di dilazione passa al 10,25% annuo, con applicazione alle rateazioni concesse dal 9 luglio 2008 e, per il differimento, alla contribuzione relativa al mese di luglio 2008. La variazione incide anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento, che vengono aggiornate secondo le diverse fattispecie previste dalla normativa richiamata.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
La circolare comunica l’aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca Centrale Europea e ne illustra gli effetti sui debiti contributivi, sugli interessi di dilazione e differimento e sulle sanzioni civili per omissione o ritardo nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) nella misura del 4,25% con decorrenza dal 9 luglio 2008. Tale valore assume rilievo ai fini della determinazione del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento
L’interesse di differimento è maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. Pertanto, dal 9 luglio 2008 l’aliquota applicabile è pari al 10,25% annuo. La circolare precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota si applica alla contribuzione relativa al mese di luglio 2008.
Interesse di dilazione
Per le rateazioni concesse dal 9 luglio 2008, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. La Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvederà all’inserimento del nuovo tasso nelle tabelle centrali. Restano invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La variazione del T.U.R. incide anche sulla misura delle sanzioni civili con decorrenza 9 luglio 2008. In particolare:
- per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto, per le posizioni denunciate dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciate entro l’anno e non pagate nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,75% annuo.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, come richiamato dalla circolare n. 88/2002, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 4,25%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,25% con decorrenza dal 9 luglio 2008. Tale valore costituisce la base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, diventa pari al 10,25% dal 9 luglio 2008. L’interesse di dilazione, per le rateazioni concesse dal 9 luglio 2008, deve essere calcolato con la stessa aliquota del 10,25%; i piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati.
Decorrenza dell’interesse di differimento
Nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2008.
Aggiornamento delle sanzioni civili
La circolare precisa che la modifica del TUR produce effetti anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 9,75% annuo. Per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, la sanzione è pari al 30% annuo. Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari anch’essa al 9,75% annuo.
Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione
Per le procedure concorsuali, il richiamo al tasso "prime-rate" di cui alla circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 4,25%. Inoltre, l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.
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