Cassazione Civile, Ordinanza n. 00361/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un terreno agricolo. I promissari acquirenti chiedevano l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo del bene, sostenendo di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, anche tramite il pagamento delle somme destinate all'estinzione di debiti ipotecari del promittente venditore verso due banche. Chiedevano inoltre il risarcimento del danno per non aver potuto realizzare sul terreno le costruzioni per le quali avevano presentato domanda di permesso di costruire, con compensazione tra danno e prezzo residuo. Il promittente venditore si costituiva contestando l'adempimento degli attori, deducendo che questi non si erano presentati alla stipula del definitivo nonostante diffida ad adempiere, e domandava la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In Cassazione il venditore articolava cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; violazione dell'art. 1454 c.c. sulla diffida ad adempiere; violazione degli artt. 116 c.p.c., 2721 e 2726 c.c. e dell'art. 2932 c.c. per errata valutazione delle prove sui pagamenti; omesso esame di un fatto decisivo relativo a una comunicazione bancaria sul debito residuo; nullità della sentenza e violazione dell'art. 132 c.p.c. per la liquidazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e rigettato la domanda riconvenzionale e, in ogni caso, l'eventuale vizio non aveva arrecato concreto pregiudizio difensivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. presuppone l'esistenza di un inadempimento già imputabile alla parte diffidata e che, nel caso concreto, la diffida del venditore era pretestuosa perché gli acquirenti avevano adempiuto e il venditore aveva continuato a incassare i pagamenti oltre il termine pattuito. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza sulla valutazione delle prove non era veicolabile come violazione di legge, e non vi era violazione delle norme sulla prova testimoniale dei pagamenti, anche alla luce della quietanza rilasciata e dell'incarico conferito dallo stesso venditore al professionista che aveva trattato con le banche. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme, mancando la dimostrazione della diversità delle rationes di primo e secondo grado. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, perché la liquidazione delle spese non è vincolata ai valori medi e la fase istruttoria/trattazione può essere compensata unitariamente anche se non si siano svolte prove in senso stretto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
consente l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare quando il promittente non adempie all'obbligo di trasferire il bene, con effetto traslativo subordinato al pagamento del residuo prezzo secondo quanto stabilito dal giudice.
la diffida ad adempiere può essere validamente intimata solo alla parte già inadempiente; l'infruttuosa scadenza del termine di diffida opera come ulteriore inadempimento e presuppone un pregresso inadempimento della parte diffidata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione/nullità è scrutinabile solo se la censura mostra un effettivo pregiudizio processuale o un reale deficit della decisione, non potendo essere dedotto in astratto senza interesse concreto.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è ravvisata quando il rigetto di una domanda riconvenzionale risulti comunque dalla decisione nel suo complesso e la questione sia stata esaminata dal giudice di merito.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale; il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento non integra violazione di legge.
il divieto di prova testimoniale è derogabile in presenza di una concreta valutazione delle circostanze, specie per il pagamento di somme di denaro, secondo la disciplina richiamata dall'art. 2726 c.c.
le norme sulla prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito; la prova testimoniale del pagamento di somme eccedenti il limite è ammissibile se giustificata dalle concrete circostanze del caso.
in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
il ricorso non può essere usato per un nuovo esame del merito; le doglianze sulla valutazione delle prove o sull'omesso esame del fatto sono inammissibili se non rispettano i limiti del vizio denunciato e, nel caso di doppia conforme, se manca la necessaria specificazione delle ragioni di fatto divergenti.
la liquidazione del compenso professionale non è rigidamente ancorata ai valori medi; la fase di istruttoria e trattazione è remunerata unitariamente e può essere liquidata anche se non si sono svolte prove orali o c.t.u., essendo sufficiente la trattazione della causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. presuppone che la parte intimante sia già creditrice nei confronti di un contraente effettivamente inadempiente; non può essere utilizzata per anticipare gli effetti risolutori prima della scadenza del termine contrattuale o in assenza di un inadempimento già verificatosi.
- In cassazione è inammissibile la censura di nullità processuale che non evidenzi un concreto pregiudizio al diritto di difesa, specialmente quando la questione avrebbe comunque trovato risposta nella decisione di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove: occorre allegare un'erronea attribuzione del valore probatorio normativamente previsto o l'applicazione del prudente apprezzamento a una prova legale.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti rationes di fatto.
- La liquidazione delle spese processuali, nel regime del D.M. n. 55/2014, non è vincolata ai valori medi tariffari; la fase di istruttoria e trattazione è considerata unitariamente e può essere compensata anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto.
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