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Messaggio

Messaggio numero 101 del 13-6-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il momento impositivo e le modalità contributive per il compenso per ferie non godute, distinguendo tra ferie maturate dal 1999 in poi e ferie arretrate relative ad anni precedenti, con scadenza contributiva al 30 giugno 2001 e conguagli in caso di successiva fruizione delle ferie.

obblighi contributivi su ferie non godute

Obblighi contributivi per ferie non godute

Il documento chiarisce i criteri per individuare il momento impositivo ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al compenso per ferie non godute. La disciplina viene distinta in base all’epoca di maturazione delle ferie, con riferimento alle indicazioni già fornite dalle circolari INPS n. 134 del 23 giugno 1998 e n. 186 del 7 ottobre 1999.

Ferie maturate dall’anno 1999 in poi

Per le ferie maturate dall’anno 1999 in avanti trovano applicazione i criteri individuati dalle circolari n. 134/1998 e n. 186/1999 per determinare il momento impositivo dell’obbligazione contributiva relativa al compenso per ferie non godute.

Ferie non godute relative ad anni precedenti il 1999

Per le ferie non godute maturate negli anni antecedenti il 1999, la circolare n. 186/1999 aveva già fissato la scadenza dell’obbligazione contributiva al 30 giugno 2001.

Inoltre, per i periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data di emanazione della circolare, la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali o le pattuizioni individuali potevano differire il termine di fruizione delle ferie, al fine di favorirne l’effettivo godimento. Tale possibilità di intervento delle fonti collettive e individuali è ammessa, per i periodi feriali non goduti negli anni antecedenti il 1999 e superiori a 30 giorni, fino al 30 giugno 2001.

Modalità di versamento e termine dichiarativo

L’importo corrispondente al versamento contributivo relativo all’“indennità sostitutiva per ferie non godute” deve essere aggiunto alla retribuzione del mese in cui avviene il versamento.

Per questa fattispecie si applicano anche le previsioni della delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993; pertanto, l’adempimento degli obblighi contributivi relativi al compenso per ferie non godute negli anni precedenti il 1999 è consentito con la denuncia relativa al mese di luglio, entro il termine del 16 agosto 2001.

Sistemazione contributiva in caso di successiva fruizione delle ferie

Se le ferie vengono poi effettivamente godute dopo il pagamento della contribuzione, deve essere effettuata la relativa sistemazione contributiva.

In tal caso:

  • le aziende devono assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione del mese in cui le ferie arretrate vengono fruite;
  • la retribuzione deve essere attribuita alla posizione assicurativa del lavoratore;
  • con la denuncia DM/10 relativa allo stesso periodo di paga, i datori di lavoro devono portare a conguaglio nel quadro "D" i contributi già versati per la predetta indennità, divenuti indebiti;
  • per il conguaglio va utilizzato il codice di nuova istituzione L480, preceduto dalla dicitura "rec. contr. ferie".

Rettifica della posizione assicurativa

Qualora l’indennità sia già stata inclusa nella denuncia individuale (quadro SA del mod. 770), deve essere richiesta alla Sede INPS la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore mediante procedura SA/RETT.

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