Regolamento (UE) 2023/1799
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la regionalizzazione unionale per la peste suina africana alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. Le modifiche riguardano soprattutto la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e l’aggiornamento delle aree infette o sottoposte a protezione e sorveglianza, con particolare rilievo per Italia, Croazia, Germania, Polonia, Lettonia e Svezia. Vengono inoltre abrogate due decisioni di esecuzione provvisorie relative ai focolai in Italia e in Svezia, sostituite dall’inserimento delle aree interessate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione e abrogando due decisioni di esecuzione provvisorie su Italia e Svezia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle misure di controllo della peste suina africana elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti territoriali limitati alle zone in essi individuate per suini detenuti e selvatici e per i relativi movimenti di animali e prodotti. Incide in particolare su Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania, Croazia e Svezia, aggiornando classificazioni di zone di restrizione, protezione, sorveglianza e zone infette; alcune aree vengono declassate o rimosse, altre ampliate o istituite ex novo. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Il regolamento interviene sul sistema unionale di regionalizzazione per la peste suina africana, aggiornando in modo puntuale le aree soggette a restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica nei diversi Stati membri. Il legislatore di esecuzione richiama la necessità di un adeguamento rapido delle zone per ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia e per armonizzare le misure nazionali con il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Contesto normativo e criteri di delimitazione
La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite e dei prodotti suinicoli nell’Unione e verso paesi terzi. Le modifiche alle zone restrittive devono essere effettuate sulla base della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di diffusione, di criteri scientificamente validi per la regionalizzazione, degli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente e delle norme internazionali della WOAH.
Ambito delle modifiche agli allegati
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Gli allegati contengono la classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite a livello unionale come zone infette oppure come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza.
Nel dettaglio, il testo aggiorna numerose delimitazioni territoriali in:
- Germania, con revisione di zone I, II e III e soppressione di talune aree in Brandeburgo e Meclemburgo-Pomerania Occidentale;
- Italia, con rimodulazione di aree in Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania;
- Croazia, con estensione e proroga delle aree infette e delle zone di protezione e sorveglianza;
- Polonia, Lettonia e Slovacchia, con vari passaggi di aree tra diverse categorie di restrizione;
- Bulgaria, Estonia, Lituania, Ungheria, Cechia, Grecia e Romania, con aggiornamenti delle rispettive regioni o unità amministrative elencate.
Italia: inserimento di nuove aree e coordinamento con le decisioni provvisorie
Il regolamento recepisce specificamente la situazione italiana. In Lombardia, dopo un focolaio in suini detenuti nella regione Lombardia confermato il 18 agosto 2023, l’area viene ricondotta al regime dell’allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. In parallelo, il considerando 24 chiarisce che la decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 va abrogata.
Per la Campania, a seguito di focolai in suini selvatici, la zona infetta istituita dalle autorità italiane viene inserita nell’allegato II, parte A, e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 è abrogata. Il regolamento menziona inoltre un’estesa riorganizzazione delle zone italiane, con nuove delimitazioni di zone soggette a restrizioni I e II in Piemonte, Sardegna, Calabria e altre regioni, in risposta a focolai recenti o alla persistenza della malattia in fauna selvatica.
Croazia: estensione delle aree infette e delle zone di protezione/sorveglianza
Per la Croazia il regolamento tiene conto di focolai in suini selvatici e detenuti e dispone un prolungamento delle aree elencate nell’allegato II, parti A e B. Nell’allegato sono riportate, con termini di applicazione, le aree colpite da focolai identificati con riferimento ADIS, includendo zone di protezione e di sorveglianza in diverse županije, tra cui Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska e Osječko-baranjska.
Germania: riduzione e ricalibrazione di talune zone
I considerando evidenziano che in Germania alcune aree sono soppressE dagli elenchi di restrizione per l’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e per l’efficacia delle misure di controllo. Al contempo, altre zone vengono riclassificate, ad esempio passaggi da zona III a II in alcune regioni della Polonia e della Lettonia, nonché aggiornamenti per tenere conto della dinamica epidemiologica nelle aree frontaliere e nelle zone circostanti.
Altre modifiche territoriali rilevanti
Il testo prevede anche:
- aggiornamenti per Estonia, Lituania e Ungheria, con specificazione di territori comunali o unità di gestione faunistica;
- revisione di numerose zone in Polonia, compresi passaggi tra le diverse categorie di restrizione;
- estensione delle aree restrittive in Slovacchia, con distinzione tra distretti e comuni compresi nelle zone I e II;
- aggiornamenti in Grecia, Bulgaria e Romania, con individuazione di specifiche unità territoriali soggette alle misure.
Allegato II: aree istituite a livello dell’Unione
L’allegato II contiene la parte A, dedicata alle aree istituite come zone infette in caso di focolai in suini selvatici, e la parte B, dedicata alle aree istituite come zone soggette a restrizioni, con zone di protezione e sorveglianza, in caso di focolai in suini detenuti. Sono espressamente richiamati i focolai in Croazia, Svezia, Grecia e Italia, con l’indicazione delle aree interessate e dei termini massimi di applicazione, che sostituiscono le misure provvisorie precedenti.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza.
Abrogazione delle decisioni provvisorie su Italia e Svezia
L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/1684, relativa alle misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia. L’articolo 3 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/1778, relativa alle misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Svezia. Le rispettive aree vengono infatti ricondotte al sistema degli allegati del regolamento (UE) 2023/594.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di aggiornamento delle zone
Dai considerando emerge che la delimitazione delle zone è stata aggiornata sulla base della situazione epidemiologica, del livello di rischio di diffusione, di criteri scientificamente validi, degli orientamenti concordati in sede di comitato permanente e delle norme internazionali WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Principali effetti territoriali
Per la Germania sono rimodulate zone I, II e III, con soppressione di alcune aree in Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo e ricalibratura di zone in relazione all’andamento dei focolai. Per l’Italia sono aggiornate le zone in Lombardia, Campania, Piemonte, Sardegna e altre regioni, con inserimento di nuovi focolai in allegato II e ampliamento di aree restrittive. Per la Croazia sono estese e prolungate le zone infette e le zone di protezione e sorveglianza. Per Polonia, Lettonia e Slovacchia sono rivisti numerosi perimetri territoriali in ragione dell’evoluzione della malattia.
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