Cassazione Civile, Ordinanza n. 07164/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società accollante di un mutuo ipotecario stipulato nel 2004 ha agito contro la banca creditrice e il soggetto cessionario del credito sostenendo che il finanziamento fosse nullo o comunque affetto da diverse invalidità. In particolare ha dedotto: usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia sia nei tassi corrispettivi sia nei tassi di mora; rilevanza, ai fini del costo complessivo del credito, della commissione di estinzione anticipata e dei costi connessi a un contratto di Interest Rate Swap stipulato in relazione all'operazione; indeterminatezza delle pattuizioni, anatocismo, abuso del diritto, illiceità di clausole, assenza di causa, ius variandi e contratto in frode alla legge. Nei motivi di ricorso per cassazione ha contestato, tra l'altro, l'errore nel valutare la consulenza di parte sul superamento del tasso soglia, l'asserita ultrapetizione, l'esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo antiusura, la mancata considerazione del contratto derivato IRS come costo del mutuo, l'indeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso, nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della consulenza di parte, ha reputato infondate le censure sull'ultrapetizione e sull'omesso esame, ha applicato il consolidato orientamento secondo cui la commissione di estinzione anticipata non va computata ai fini del superamento del tasso soglia, e ha dichiarato inammissibili i motivi sul contratto IRS perché, anche considerando il relativo costo, la Corte d'appello aveva accertato che il tasso complessivo restava sotto soglia. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sull'indeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso, nonché infondata la doglianza sul rigetto delle questioni di frode alla legge. Confermata infine la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per escludere il sindacato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando la doppia conforme di merito si fonda sugli stessi elementi fattuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle argomentazioni difensive, se non in presenza di un vero fatto storico decisivo omesso
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione attiene al bene della vita attribuito e non alle ragioni di diritto o di fatto poste a fondamento della decisione
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle censure processuali, senza accoglimento
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la doglianza sulla motivazione è inammissibile se estranea alla ratio decidendi o se tende a rivalutare il fatto
art. 644 c.p.
richiamato in tema di usura e di criteri di calcolo del tasso soglia
art. 1815 c.c.
richiamato in tema di nullità della clausola usuraria e conseguenze dell'usura
art. 1373, terzo comma, c.c.
la commissione di estinzione anticipata è ricondotta al corrispettivo per il recesso anticipato dal contratto
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sull'incidenza dell'IRS e sull'onere di prova del collegamento negoziale e dei costi
art. 2909 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al preteso giudicato interno sul collegamento negoziale
art. 101 c.p.c.
richiamato per la censura di decisione a sorpresa, senza accoglimento
art. 24 Cost.
richiamato per la censura sul contraddittorio, senza accoglimento
art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato in tema di determinazione del tasso e del piano di ammortamento
art. 1346 c.c.
richiamato in tema di determinabilità dell'oggetto e del tasso di interesse
art. 96, terzo comma, c.p.c.
confermata la condanna per abuso dello strumento processuale, in presenza di ricorso ritenuto manifestamente infondato e in larga parte inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o la lettura delle consulenze tecniche di parte, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito fondata sugli stessi accertamenti fattuali.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; il giudice può invece utilizzare argomenti giuridici e fattuali diversi da quelli prospettati dalle parti.
- Ai fini del superamento del tasso soglia usurario non va computata la commissione di estinzione anticipata, perché essa remunera lo scioglimento anticipato del vincolo e non l'effettiva durata dell'utilizzazione del denaro.
- La rilevanza di un contratto derivato ai fini del costo complessivo di un mutuo richiede la prova del collegamento negoziale e della sua incidenza economica; se, anche includendo quel costo, il tasso complessivo resta sotto soglia, la censura è priva di interesse.
- Le doglianze sull'indeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso non sono ammissibili se si risolvono in contestazioni generiche o in richieste di nuova valutazione della documentazione contrattuale.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificabile quando l'impugnazione sia connotata da abuso dello strumento processuale, per la proposizione di gravami manifestamente infondati o largamente inammissibili.
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