Sentenza del 30/03/2016 n. 6112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000. L'Ufficio sosteneva che sussistessero i presupposti per l'accertamento induttivo, in ragione della presunta sproporzione tra i ricavi dichiarati, il reddito imponibile e il valore degli acquisti di materiale installato, nonché delle incongruenze rispetto agli studi di settore. Con il secondo motivo contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza regionale sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure dell'Agenzia. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la notifica, tentata presso il domicilio eletto e presso la residenza del contribuente, aveva avuto esito negativo e l'Amministrazione non aveva successivamente riattivato il procedimento notificatorio né chiesto la rimessione in termini. Il ricorso era stato quindi notificato oltre il termine lungo di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., pari, nel caso concreto, a un anno e quarantasei giorni. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si era costituito né aveva svolto difese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i presupposti e le modalità dell'accertamento induttivo del reddito. Nel giudizio di merito era stato ritenuto che tali presupposti non fossero dimostrati.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993
Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, ma richiede elementi presuntivi adeguati.
Art. 2729 c.c.
Richiede che le presunzioni utilizzate per fondare l'accertamento siano gravi, precise e concordanti. La Commissione regionale aveva ritenuto che le presunzioni dell'Ufficio fossero astratte e non sufficientemente qualificate.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per proporre impugnazione, a pena di decadenza. La Corte ha ritenuto che tale termine fosse decorso senza una valida notificazione del ricorso per cassazione.
Art. 111 Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo impone alla parte che abbia avviato inutilmente una notificazione di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio, quando ciò sia possibile.
Art. 184-bis c.p.c., ratione temporis applicabile
Consentiva di chiedere la rimessione in termini in presenza di una decadenza non imputabile alla parte. L'Agenzia non aveva presentato tale istanza.
L. n. 742 del 1969, art. 1
Incide sul computo dei termini processuali mediante la sospensione feriale; nel caso concreto il termine complessivo applicabile era stato individuato in un anno e quarantasei giorni.
Massime di principio
- Quando una notificazione processuale non va a buon fine, la parte notificante deve verificare tempestivamente la causa dell'insuccesso e riattivare il procedimento con le modalità corrette, senza limitarsi al primo tentativo.
- La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non è sempre sufficiente a evitare la decadenza: se la notifica è inesistente o nulla e non viene validamente rinnovata entro il termine, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Il rispetto dei termini di impugnazione è una condizione preliminare rispetto all'esame dei motivi di merito. Anche censure potenzialmente fondate sull'accertamento tributario non vengono esaminate se il ricorso è tardivo o inammissibile.
- Per ottenere un accertamento induttivo basato su studi di settore o su incongruenze economiche, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti; dati astratti o una valutazione parziale della documentazione possono non essere sufficienti.
- In caso di difficoltà nella notificazione non imputabile alla parte, è opportuno valutare tempestivamente una richiesta di rimessione in termini, quando prevista dalla disciplina applicabile.
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