Sentenza del 20/01/2016 n. 950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2001, interessi e sanzioni. Con tre motivi ha contestato: l'insufficiente e illogica motivazione sulla regolarità della notifica; l'omessa pronuncia su alcune deduzioni relative alla diligenza dell'agente notificatore; e la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e sul diritto del contribuente alla conoscenza effettiva dell'atto. In particolare, sosteneva che la notifica fosse stata eseguita a un numero civico non corrispondente alla sua effettiva abitazione, richiamando documenti comunali relativi a una successiva variazione della numerazione civica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il domicilio fiscale e la residenza anagrafica risultanti al momento della notifica. I documenti prodotti dal contribuente erano successivi alla notifica del 2002, provenivano in parte dall'Ufficio Statistica e non dimostravano che la variazione del numero civico fosse stata registrata anagraficamente prima della notifica. La Corte ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, poiché la CTR aveva implicitamente rigettato le deduzioni sulla diligenza dell'agente notificatore ritenendo regolare il procedimento. Il contribuente è stato condannato a rifondere a Equitalia Polis S.p.A. 900 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine previsto; la notifica valida della cartella rende tardiva l'impugnazione successiva.
Codice di procedura civile, art. 140
In caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica può essere perfezionata presso il luogo risultante come sua residenza o domicilio, mediante il procedimento previsto dalla norma.
Codice di procedura civile, artt. 139 e 140
Le notificazioni devono essere effettuate secondo le modalità previste in relazione al luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario; l'art. 140 disciplina il caso di irreperibilità relativa o temporanea assenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Gli atti tributari possono essere notificati secondo le forme del codice di procedura civile e il contribuente deve comunicare all'amministrazione eventuali variazioni del domicilio fiscale o dell'indirizzo.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Il diritto del contribuente alla conoscenza effettiva degli atti tributari deve essere coordinato con l'obbligo di collaborare con l'amministrazione e di comunicare tempestivamente le variazioni del domicilio fiscale.
D.P.R. n. 223 del 1989, artt. 44 e 45, comma 1
La variazione della numerazione civica nell'ambito di rilevazioni statistiche non equivale automaticamente alla variazione del dato anagrafico opponibile all'amministrazione finanziaria.
Codice di procedura civile, art. 112
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la tesi o l'eccezione della parte e ne comporta implicitamente il rigetto o l'assorbimento.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario presso l'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o dal domicilio fiscale si presume regolare; chi la contesta deve provare concretamente che, alla data della notifica, quel luogo non corrispondeva alla propria residenza o dimora.
- Una variazione della numerazione civica risultante da documenti statistici o formati dopo la notifica non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'invalidità della notificazione.
- Il contribuente deve comunicare all'amministrazione finanziaria le variazioni del domicilio fiscale e dell'indirizzo; in mancanza, l'amministrazione può notificare gli atti all'ultimo domicilio fiscale conosciuto.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta chiedere una diversa valutazione dei documenti: occorre evidenziare specifici errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito e produrre prove riferibili al momento della notifica.
- Se la notifica è valida, il termine per impugnare decorre regolarmente e il ricorso presentato oltre termine può essere dichiarato inammissibile.
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