L.R. Sicilia 11/2013
Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana riconosce l’albergo diffuso come forma complementare di turismo sostenibile, definendone requisiti, localizzazione, gestione e deroghe igienico-sanitarie. L’attuazione è demandata a un regolamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore. La disciplina riguarda solo la Sicilia ed è oggi di utilità pratica, salvo eventuali successive modifiche non incluse nel testo.
Riconoscimento e disciplina dell’albergo diffuso in Sicilia
Riconoscimento e disciplina dell’albergo diffuso in Sicilia
La legge regionale siciliana riconosce e regolamenta l’albergo diffuso come modello ricettivo complementare, orientato al turismo sostenibile e al recupero dei centri storici e dei borghi. La disciplina si applica nel territorio della Regione Siciliana e definisce finalità, requisiti strutturali, condizioni di localizzazione e regole amministrative.
Finalità della disciplina
Il provvedimento mira a favorire una forma di ospitalità capace di coniugare sviluppo turistico e valorizzazione del territorio. In particolare, intende:
- destagionalizzare e ampliare l’offerta turistica;
- recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi, riducendo il consumo di suolo;
- incentivare l’economia locale e valorizzare i centri commerciali naturali;
- sostenere le antiche maestranze;
- contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai flussi turistici tradizionali e creare nuova occupazione.
Definizioni e ambito territoriale
La legge definisce i principali elementi della fattispecie. Per centro storico si intende la Zona A del territorio comunale con edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale. I borghi marinari e rurali sono quelli qualificati dai comuni e caratterizzati da elevato interesse storico, monumentale o da specifica identità culturale e paesaggistica.
L’albergo diffuso è una struttura con:
- ricevimento e spazi comuni centralizzati in un unico stabile;
- unità abitative distribuite in uno o più edifici separati;
- ubicazione nelle aree storiche o nei borghi individuati, oppure a distanza non superiore a 300 metri effettivi dall’edificio con i servizi principali.
Le unità abitative possono essere camere o alloggi. Nei comuni privi di Zone A negli strumenti urbanistici, l’ubicazione è consentita nelle aree comunali di interesse storico, architettonico o monumentale individuate dal comune.
Requisiti sostanziali dell’albergo diffuso
La struttura deve presentare una gestione unitaria in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel settore dell’accoglienza. Deve inoltre offrire servizi alberghieri e di assistenza in forma professionale, comprensivi di accoglienza e degli altri servizi turistici necessari.
Tra i requisiti richiesti rientrano anche:
- dislocazione delle unità abitative in più edifici separati e preesistenti;
- presenza di spazi comuni per gli ospiti, come ricevimento, sale comuni, bar o punto ristoro;
- distanza massima di 300 metri tra unità abitative e struttura con i servizi;
- integrazione con la realtà sociale e culturale locale;
- riconoscibilità unitaria della struttura tramite arredi, insegne e altri segni distintivi;
- stile gestionale coerente con il territorio, i suoi tempi, i servizi e i prodotti offerti.
L’albergo diffuso deve coinvolgere almeno sette unità abitative e non può sorgere in comuni o borghi abbandonati o disabitati. Può prevedere un’area interna per la vendita di prodotti tipici locali oppure una convenzione con un esercizio di vicinato o con il centro commerciale naturale presente nelle aree ammesse.
Per la classificazione in stelle, si applicano gli stessi requisiti previsti per le strutture extra-alberghiere.
Condizioni di localizzazione
La localizzazione è consentita nelle aree individuate dai comuni interessati, a condizione che vi siano aggregati urbani di pregio storico-ambientale e che i luoghi siano abitati, vitali, vissuti dai residenti e dotati di servizi. La legge richiede dunque non solo un contesto storico o paesaggistico qualificato, ma anche una concreta vivibilità dell’area.
Destinazione d’uso, avvio dell’attività e profili igienico-sanitari
Gli immobili trasformati in albergo diffuso possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, salvo le unità destinate ai servizi comuni. L’apertura, il trasferimento e le modifiche dell’esercizio sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Sotto il profilo igienico-sanitario, gli edifici devono rispettare i parametri minimi vigenti, con alcune deroghe per manufatti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975. In tali casi sono ammessi le altezze e i rapporti aeroilluminanti esistenti. Per i locali con altezze di interpiano variabili è richiesta un’altezza media ponderale non inferiore a 2,2 metri. Ogni deroga richiede il parere igienico-sanitario dell’autorità competente.
Attuazione regolamentare e decorrenza
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve disciplinarne le modalità attuative con regolamento adottato ai sensi dello Statuto speciale. Il testo fornito non contiene ulteriori disposizioni transitorie o limiti temporali di efficacia, oltre a tale termine per l’adozione del regolamento.
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