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Legge

L.R. Sicilia 17/2013

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, 'Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive'

Normativa regionaleL.R. Sicilia 17/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana modifica la composizione e le modalità di nomina della Consulta delle attività produttive, del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell’IRSAP, introducendo avvisi/bandi pubblici ed estrazione a sorte per i revisori. Prevede termini di 60 giorni per le designazioni e per il bando dei revisori, nonché 180 giorni per il rinnovo iniziale del CdA. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina dell’IRSAP e dei suoi organi in Sicilia

Modifiche alla governance dell’IRSAP in Sicilia

La legge regionale siciliana interviene sulla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, riorganizzando la composizione e le modalità di designazione degli organi dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP). La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e introduce nuove regole per Consulta delle attività produttive, Consiglio di amministrazione e collegio dei revisori.

Consulta delle attività produttive

La Consulta viene ampliata e resa più dettagliata nella sua struttura rappresentativa. In particolare:

  • il numero complessivo dei componenti passa da 13 a 19;
  • aumentano i rappresentanti di alcune categorie associative: da 2 a 3 per una categoria, da 4 a 8 per un’altra e da 3 a 4 per un’ulteriore categoria;
  • l’Assessore regionale per le attività produttive deve adottare, con decreto, un avviso pubblico rivolto alle associazioni e organizzazioni interessate per definire criteri e modalità di assegnazione dei seggi e per individuare la maggiore rappresentatività a livello regionale.

Lo statuto dell’IRSAP deve inoltre stabilire:

  • le modalità con cui la Consulta esprime il proprio parere;
  • i casi di deroga ai termini previsti per ragioni di particolare urgenza.

Requisiti dei membri della Consulta

Per i membri della Consulta è esclusa l’applicazione:

  • dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
  • di ogni altro requisito eventualmente previsto da altra legge regionale.

Consiglio di amministrazione: composizione e nomina

Il Consiglio di amministrazione dell’IRSAP è ridefinito in modo organico. È nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da 5 membri con particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive.

La ripartizione delle nomine è la seguente:

  • 2 membri sono nominati su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive;
  • 3 membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, tramite elezione congiunta tra le associazioni stesse, secondo modalità da esse individuate.

Le associazioni devono comunicare le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta dell’amministrazione regionale.

Rinnovo del Consiglio di amministrazione

Per la prima applicazione della nuova disciplina, il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’IRSAP deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, secondo le nuove regole di nomina.

Presidente del CdA e durata dell’incarico

La disciplina sopprime il riferimento alla scelta del Presidente del Consiglio di amministrazione da parte del Presidente della Regione e precisa che il presidente va individuato tra i membri del Consiglio di amministrazione designati nell’ambito dei 3 componenti di provenienza associativa. Viene inoltre eliminato il riferimento ai componenti “consecutivi”, con effetto sulla durata/continuità degli incarichi secondo la nuova formulazione dell’articolo interessato.

Collegio dei revisori dei conti

Viene sostituito il sistema di nomina del collegio dei revisori, che non è più fondato su designazioni istituzionali separate, ma su un elenco pubblico. L’Assessore regionale per le attività produttive deve emanare un bando pubblico per formare un elenco di revisori, al quale possono iscriversi, su richiesta:

  • i soggetti iscritti in Sicilia nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
  • gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il collegio è poi selezionato tramite sorteggio dall’elenco:

  • il primo estratto è nominato presidente;
  • il secondo e il terzo estratto sono membri effettivi;
  • il quarto e il quinto estratto sono membri supplenti.

Il bando deve essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Clausola finanziaria

L’attuazione delle modifiche non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore secondo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e si applica alle procedure di rinnovo e di nomina disciplinate dalle nuove disposizioni, con i termini specifici previsti per il primo rinnovo del CdA e per l’emanazione del bando dei revisori.

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