L.R. Calabria 16/2020
Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Calabria le procedure sismiche per progetti strutturali, distinguendo interventi rilevanti, di minore o priva rilevanza, e disciplina deposito, autorizzazione, controlli, collaudi e pareri urbanistici tramite SUE e piattaforma SISMI.CA. Si applica solo dalle date di efficacia del regolamento attuativo (reg. n. 1/2021). Abroga la l.r. 37/2015.
Procedure sismiche per denuncia, deposito, autorizzazione e pianificazione territoriale in Calabria
Procedure sismiche e pianificazione territoriale in Calabria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, il riordino delle funzioni in materia sismica, le procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione degli interventi strutturali, nonché alcuni profili della pianificazione urbanistica in prospettiva sismica. Il sistema ruota attorno allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) e alla piattaforma informatica SISMI.CA.
Finalità e principi generali
L’obiettivo dichiarato è la tutela della pubblica incolumità, perseguita mediante la riorganizzazione delle funzioni sismiche e la disciplina del procedimento di vigilanza sulle costruzioni. La legge si coordina con il d.p.r. 380/2001, con la l. 64/1974, con la l. 1086/1971 e con le norme tecniche per le costruzioni.
La disciplina regionale recepisce la classificazione degli interventi prevista dall’art. 94-bis del d.p.r. 380/2001, distinguendo:
- interventi rilevanti;
- interventi di minore rilevanza;
- interventi privi di rilevanza.
Il regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, contiene anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida nazionali richiamate dalla legge.
Tipologie di intervento e procedure applicative
Gli interventi sono trattati in modo differenziato in base alla loro rilevanza sismica.
Per gli interventi rilevanti:
- è richiesta la preventiva autorizzazione del progetto;
- il progetto è trasmesso al SUE, che lo invia al Settore tecnico regionale;
- la medesima procedura si applica anche alle varianti non qualificabili come “non sostanziali”.
Per gli interventi di minore rilevanza:
- è previsto il preventivo deposito del progetto, in deroga alla regola dell’autorizzazione preventiva;
- la trasmissione avviene tramite SUE al Settore tecnico regionale;
- anche le varianti non sostanziali seguono tale regime;
- restano ferme le procedure degli artt. 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
Per gli interventi privi di rilevanza:
- è richiesto il preavviso scritto al SUE con contestuale deposito del progetto;
- vale ancora il coordinamento con gli artt. 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
Le varianti “non sostanziali” sono esonerate dal preavviso scritto e devono essere indicate dal direttore dei lavori nella relazione di fine lavori e confermate dal collaudatore nella relazione di collaudo.
Denuncia dei lavori, trasmissione dei progetti e piattaforma informatica
Nelle zone sismiche, chi intende eseguire costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni deve presentare preavviso scritto al SUE, che lo trasmette al Settore tecnico regionale. La denuncia e la trasmissione del progetto seguono le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
Per gli interventi soggetti alle disposizioni richiamate dalla legge, le amministrazioni locali danno preavviso scritto al Settore tecnico regionale tramite la piattaforma informatica.
Il Settore tecnico regionale acquisisce automaticamente, tramite la piattaforma, la denuncia e gli atti progettuali. In esito alle verifiche:
- per gli interventi rilevanti, rende disponibile l’autorizzazione;
- per gli interventi di minore rilevanza, rende disponibile l’attestazione di deposito, salvo i casi sorteggiati per il controllo a campione.
Prima dell’avvio dei lavori, il direttore dei lavori comunica telematicamente al SUE l’inizio dell’esecuzione, con indicazione della data e del numero del permesso di costruire o degli estremi del titolo abilitativo edilizio.
La copia del provvedimento autorizzativo o dell’attestazione di deposito deve essere custodita in cantiere per le verifiche di legge.
Se l’opera non è avviata, autorizzazione o deposito diventano inefficaci quando sopravvengono norme di legge o decreti ministeriali tecnici incompatibili, salvo diverse previsioni transitorie.
Nelle more dell’attivazione del SUE, il progettista strutturale trasmette al comune, in formato digitale o via PEC, istanza, progetto e autorizzazione o attestato di deposito.
Contenuti del progetto e asseverazioni
Il progetto strutturale ha natura esecutiva e deve essere redatto secondo la l. 64/1974, l’art. 93 del d.p.r. 380/2001, le norme tecniche per le costruzioni e, se applicabile, la normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
L’istanza e la denuncia devono contenere dichiarazioni asseverate da tutti i tecnici coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, circa:
- la corretta classificazione dell’intervento come rilevante, di minore rilevanza o privo di rilevanza;
- la conformità del progetto alla normativa sismica e tecnica applicabile;
- la coerenza tra progetto strutturale e progetto architettonico;
- il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici;
- la corrispondenza tra il progetto presentato e quello trasmesso al comune per il titolo edilizio.
Verifiche regionali e rilascio dell’atto
Il Settore tecnico regionale effettua controlli sulle opere denunciate, in corso d’opera e ultimate, per verificare la conformità al progetto autorizzato o depositato e alle norme tecniche applicabili.
In sede di esame del progetto, ai fini dell’autorizzazione o del diniego, sono svolte verifiche:
- formali, sulla completezza e regolarità della documentazione, delle dichiarazioni, del contributo di istruttoria e delle sottoscrizioni;
- sostanziali, sulla conformità alle norme tecniche per le costruzioni, includendo coerenza tra progetto architettonico e strutturale, corrispondenza tra tipologia dichiarata ed elaborati, livello di conoscenza nelle costruzioni esistenti, adeguatezza delle prove e delle indagini, completezza della relazione di calcolo e congruità normativa.
Il progettista resta responsabile dell’intera progettazione strutturale. Non rientrano nelle verifiche regionali la progettazione di impianti e macchinari disciplinata da normative di settore e l’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.
L’atto autorizzativo o di diniego è rilasciato dal Settore tecnico regionale all’esito di tali verifiche.
Adempimenti speciali, certificato di idoneità statica e collaudo
Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli artt. 65 e 67 del d.p.r. 380/2001 sono svolti secondo le modalità del regolamento attuativo.
Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici oggetto di condono edilizio è depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità regolamentari. Il certificato deve essere redatto secondo la disciplina vigente al momento dell’accertamento e sottoscritto da un tecnico abilitato in possesso dei requisiti di legge.
Ai fini del collaudo e dell’utilizzazione dell’opera:
- il direttore dei lavori e il collaudatore attestano la rispondenza dell’opera al progetto autorizzato o depositato e alle norme tecniche di esecuzione;
- il collaudatore attesta anche la rispondenza al capo IV del d.p.r. 380/2001, secondo quanto previsto dal regolamento, per l’utilizzazione degli edifici;
- per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o al capo II del d.p.r. 380/2001 ma comunque soggette a collaudo, il direttore dei lavori deve inviare al collaudatore, entro 60 giorni dall’ultimazione, la comunicazione di fine lavori e la certificazione di rispondenza;
- per le opere non soggette a collaudo statico, il direttore dei lavori trasmette al SUE, o al Settore tecnico regionale fino all’istituzione del SUE, entro 60 giorni dall’ultimazione, una certificazione di conformità al progetto autorizzato o depositato.
Per il rilascio del certificato di agibilità è necessaria l’esibizione del certificato di collaudo statico e dell’attestazione di rispondenza prevista dalla legge.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sulle opere segue la disciplina della l. 64/1974, della l. 1086/1971 e del d.p.r. 380/2001.
I funzionari, ufficiali e agenti abilitati accertano che le opere siano eseguite nel rispetto della procedura sismica e del progetto denunciato; in caso di violazione redigono processo verbale e lo trasmettono al Settore tecnico regionale.
Per la repressione delle violazioni continuano ad applicarsi le procedure previste dalla normativa statale richiamata, per quanto non disciplinato dalla legge regionale.
Il sistema sanzionatorio rinvia:
- alla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001 per gli interventi disciplinati dalla legge;
- alla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001 per le opere in cemento armato e a struttura metallica.
Le funzioni di controllo sull’osservanza degli artt. 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono attribuite ai comuni, mentre la Regione vigila sul relativo adempimento.
Pareri sugli strumenti urbanistici
Nella formazione o nell’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, nonché delle varianti, i comuni devono chiedere al Settore tecnico regionale competente il parere sismico ai sensi della l. 64/1974 e dell’art. 89 del d.p.r. 380/2001, per verificare la compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Il parere è acquisito secondo la normativa nazionale e regionale urbanistica, prima dell’adozione quando il procedimento lo preveda.
I PSC e i PSA devono essere corredati dagli studi geologici e dagli elaborati previsti dalla l.r. 19/2002, dalle linee guida regionali e dal quadro territoriale regionale; tali studi costituiscono parte integrante degli strumenti urbanistici. Il Settore tecnico regionale esprime il parere secondo i termini e le modalità della l.r. 19/2002 e del regolamento attuativo.
Regime transitorio, sportello unico e rinvio alla normativa statale
La legge si applica alle istanze e denunce protocollate presso il SUE, se già istituito, oppure presso la Regione tramite la piattaforma, dopo la sua entrata in vigore. Si applica anche alle varianti di progetti già autorizzati o depositati secondo la normativa previgente.
Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma la normativa statale vigente.
I comuni devono costituire il SUE nell’ambito della propria autonomia organizzativa; le comunicazioni devono passare esclusivamente attraverso tale sportello e gli altri uffici o amministrazioni interessate non possono rilasciare direttamente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso al richiedente.
La Regione mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per attivare il SUE; fino alla sua entrata in esercizio, le procedure sono svolte direttamente presso il Settore tecnico regionale competente tramite SISMI.CA.
Regolamento attuativo, entrata in vigore e abrogazione della previgente disciplina
Le disposizioni della legge si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta regionale. Dal medesimo momento è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 lug 2020L.R. Calabria 15/2020
- Legge · 19 nov 2020L.R. Calabria 28/2020
- Legge · 19 nov 2020L.R. Calabria 27/2020
- Legge · 19 nov 2020L.R. Calabria 26/2020
- Legge · 19 nov 2020L.R. Calabria 25/2020
- Legge · 19 nov 2020L.R. Calabria 24/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →