L.R. Abruzzo 53/2023
Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo promuove, nel territorio regionale, la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, coinvolgendo Regione, enti economici regionali e società partecipate. Disciplina piattaforma, acquisto/cessione dei crediti, criteri di prezzo e requisiti documentali. In vigore dal 9 novembre 2023; il comma 4 dell’art. 3 è stato poi sostituito dal 11 luglio 2024.
Sostegno alla circolazione dei crediti fiscali per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico in Abruzzo
Sostegno alla circolazione dei crediti fiscali per riqualificazione energetica e miglioramento sismico
La legge della Regione Abruzzo mira a favorire, nel solo territorio regionale, la diffusione degli strumenti di sostegno agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico del patrimonio edilizio. La disciplina si innesta sul quadro nazionale dei bonus edilizi e sulla normativa in materia di cessione dei crediti fiscali.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce l’importanza strategica, sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale, degli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico. L’obiettivo è contribuire ai traguardi del PNIEC 2030 e agli obiettivi europei in materia climatica.
La legge opera esclusivamente in Abruzzo e riguarda i crediti fiscali derivanti dagli interventi agevolati di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall’art. 121, comma 2, lettere da a) a f), effettuati:
- da imprese con sede legale e operativa in Abruzzo;
- su immobili ubicati nel territorio regionale.
Ruolo della Regione, degli enti economici regionali e delle società partecipate
La Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, purché non ricomprese nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali.
In particolare, tali soggetti possono intervenire per favorire il trasferimento e l’acquisto dei crediti, nei limiti della propria capacità di compensazione mediante modello F24. La normativa è costruita per consentire il massimo realizzo dei crediti e per sostenere il mercato degli stessi sul territorio regionale.
Strumenti operativi: monitoraggio, piattaforma e promozione degli acquisti
La Regione:
- monitora l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali;
- può istituire una piattaforma elettronica per la pubblicazione e la consultazione di domande e offerte di acquisto dei crediti;
- favorisce, tramite gli enti economici regionali e/o le società partecipate, il trasferimento dei crediti;
- promuove l’acquisto dei crediti tramite i medesimi soggetti.
La piattaforma ha quindi una funzione di intermediazione informativa tra operatori, con finalità di mercato e di smobilizzo dei crediti.
Criteri e condizioni per l’acquisto e il trasferimento dei crediti
L’acquisto e il trasferimento dei crediti sono ammessi solo entro la capienza di compensazione annua degli enti coinvolti, da utilizzare tramite F24.
L’acquisto da parte degli enti regionali è limitato alla sola quota annuale immediatamente utilizzabile dal cessionario in compensazione nello stesso anno di acquisto, secondo l’art. 121, comma 3, del d.l. 34/2020.
L’operazione è subordinata a condizioni rigorose:
- piena ed esclusiva titolarità del credito;
- libera e incondizionata disponibilità del credito;
- assenza di pignoramenti, sequestri, pegni o altri vincoli in favore di terzi;
- acquisizione della documentazione prevista dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 11/2023, necessaria anche per l’esclusione del concorso nella violazione e della responsabilità solidale.
Le operazioni devono avvenire al miglior prezzo di mercato, comunque non superiore al valore nominale del credito. Per i soggetti non titolari di partita IVA, l’acquisto è effettuato al valore nominale del credito al netto della maggiorazione del 10%.
La negoziazione con istituti di credito e intermediari finanziari è ammessa solo se essi dichiarano di utilizzare presidi e modello organizzativo previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo del d.lgs. 231/2007.
Regole attuative e organizzazione operativa
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate interessate devono quantificare la propria capacità di compensazione annua e comunicarla alla Giunta regionale.
La Regione individua nella F.I.R.A. S.p.A. o in un’altra società regionale in house providing il soggetto incaricato del coordinamento e del supporto tecnico. Tale soggetto cura in particolare:
- la definizione dei criteri e delle modalità attuative per la gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti;
- l’istituzione e la gestione della piattaforma elettronica.
I beneficiari sono selezionati tramite procedure a evidenza pubblica, con l’obiettivo, ove possibile, di acquistare prevalentemente crediti dai fornitori che hanno eseguito gli interventi. Nella selezione si tiene conto di priorità legate a:
- disponibilità dei cedenti a riprendere o incrementare l’acquisto di crediti “bloccati” nei cassetti fiscali di committenti, professionisti e imprese operanti in Abruzzo;
- crediti derivanti da interventi sull’abitazione principale.
Coordinamento istituzionale e rapporti con l’Agenzia delle Entrate
Per sostenere le operazioni di trasferimento e acquisto dei crediti, la Regione Abruzzo, anche tramite F.I.R.A. S.p.A., può stipulare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate devono comunicare trimestralmente alla Giunta regionale le operazioni effettuate in attuazione della legge.
Gli enti locali possono avvalersi della disciplina per le stesse finalità, attraverso i propri enti pubblici economici e/o le società da essi controllate, purché anch’essi non rientrino nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Le misure si attuano nei limiti della capacità di compensazione annua degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate coinvolte.
Decorrenza ed evoluzione del testo
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 9 novembre 2023. Nel testo vigente risulta inoltre che l’art. 3, comma 4, è stato sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 8 novembre 2023, n. 55, e che l’art. 4 è stato modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 5 luglio 2024, n. 11, con efficacia dal 11 luglio 2024.
Testo integrale
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