L.R. Abruzzo 50/2023
Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 50/2023 promuove l’artigianato artistico tramite il riconoscimento delle “Botteghe-scuola”, affidando alla Giunta criteri, modalità formative e contributi. La disciplina opera dall’esercizio 2024, con copertura finanziaria di 300.000 euro annui per il biennio 2024-2025 e successivi oneri a carico delle leggi di bilancio.
Valorizzazione dell'artigianato artistico e disciplina delle botteghe-scuola in Abruzzo
Valorizzazione dell’artigianato artistico e botteghe-scuola
La legge regionale Abruzzo disciplina misure per la valorizzazione dell’artigianato artistico attraverso la promozione di percorsi di formazione svolti presso le “Botteghe-scuola dell’artigianato artistico”. L’intervento si inserisce nella normativa regionale sull’artigianato e sulla formazione professionale, con applicazione limitata al territorio della Regione Abruzzo.
Finalità della disciplina
La legge mira a sostenere l’apprendimento dell’arte e del mestiere nell’artigianato artistico, favorendo la trasmissione delle competenze del maestro artigiano e la formazione pratica degli allievi artigiani. Il fulcro dell’intervento è la creazione di un sistema di botteghe riconosciute come sedi formative specializzate.
Botteghe-scuola dell’artigianato artistico
Sono denominate “Botteghe-scuola dell’artigianato artistico” le imprese del settore dell’artigianato artistico di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, ai sensi della legge regionale n. 23/2009.
Il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola è subordinato a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale. Le imprese devono dimostrare di essere idonee a contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, in particolare grazie a:
- competenze del maestro artigiano;
- strutture idonee allo scopo;
- impiego di tecniche avanzate nel settore di riferimento.
Le botteghe riconosciute svolgono attività formative nel settore dell’artigianato artistico secondo le modalità previste dalla legge e dagli atti attuativi regionali.
Attività formativa e organizzazione dei percorsi
L’attività formativa presso le botteghe-scuola deve essere coerente con la normativa regionale in materia di formazione professionale e si svolge secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Il Dipartimento competente in materia di formazione professionale è chiamato ad adottare uno o più provvedimenti per adeguare:
- il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
- il Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione.
La formazione pratica degli allievi artigiani si svolge sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola. La struttura può inoltre avvalersi di enti di formazione accreditati per fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi.
Contributi regionali
La Regione sostiene lo svolgimento delle attività formative presso le botteghe-scuola mediante contributi regionali destinati ai corsi di formazione.
La Giunta regionale definisce le modalità di concessione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base di tale deliberazione, e previo avviso pubblico, il Dipartimento competente in materia di formazione professionale provvede alla concessione dei contributi alle botteghe-scuola.
Attuazione amministrativa
L’attuazione delle disposizioni relative:
- al riconoscimento delle botteghe-scuola;
- alle modalità della formazione;
- alla concessione dei contributi; è demandata alla Giunta regionale, con una o più deliberazioni adottate su proposta dell’Assessore competente in materia di formazione professionale.
Disciplina finanziaria e decorrenza degli oneri
L’attuazione della legge decorre dall’esercizio 2024. Gli oneri sono quantificati in 300.000 euro per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 del bilancio regionale 2023-2025.
La copertura finanziaria avviene mediante riprogrammazione delle economie derivanti dall’utilizzo delle risorse della sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, secondo le procedure previste dal quadro FSC. La Giunta regionale e le strutture competenti devono svolgere i conseguenti adempimenti.
Per le annualità successive al 2025, gli oneri saranno coperti con le rispettive leggi di bilancio.
Clausola di salvaguardia finanziaria
L’utilizzo delle risorse è subordinato al completamento delle procedure di riprogrammazione. L’autorizzazione della spesa è ammessa solo entro i limiti delle risorse effettivamente riprogrammate.
Modifica alla disciplina del maestro artigiano
La legge interviene anche sulla disciplina del maestro artigiano contenuta nella legge regionale n. 23/2009, sopprimendo la previsione secondo cui il relativo riconoscimento avveniva su proposta dell’Osservatorio regionale per l’artigianato.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT e si applica dal 9 novembre 2023, mentre la sua concreta attuazione finanziaria e operativa decorre dall’esercizio 2024.
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