L.R. Abruzzo 48/2023
Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 48/2023 consente, su richiesta o per volontà del defunto o degli eredi, la tumulazione degli animali da affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, previa cremazione e in teca separata, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e del regolamento comunale. I Comuni devono adeguare i regolamenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Tumulazione degli animali da affezione nelle tombe e nei loculi dei proprietari
Tumulazione degli animali da affezione
La legge regionale Abruzzo 8 novembre 2023, n. 48 interviene sulla disciplina funeraria e di polizia mortuaria per consentire, a determinate condizioni, la tumulazione degli animali da affezione insieme al defunto o nel sepolcro familiare. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.
Ambito di applicazione e condizioni
La possibilità di tumulazione riguarda gli animali da affezione individuati dall’articolo 2 della l.r. 9/2007. L’operazione è ammessa:
- su richiesta del defunto o dei suoi eredi, oppure in base alla volontà espressa dal defunto;
- nella tomba o nel loculo del padrone, oppure nella tomba di famiglia;
- solo se l’animale è previa cremazione;
- solo in teca separata.
La norma fa salvo quanto già previsto dalla l.r. 9/2007 sui cimiteri per animali d’affezione.
Limiti igienico-sanitari e regole operative
La tumulazione deve essere svolta nel rispetto:
- della normativa europea, nazionale e regionale applicabile in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- delle regole relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- delle modalità stabilite dal regolamento comunale previsto dalla legge regionale.
La disciplina rinvia quindi ai regolamenti comunali per gli aspetti attuativi e organizzativi della tumulazione.
Oneri economici
Gli oneri per la tumulazione dell’animale sono posti interamente a carico del soggetto richiedente. Il costo è definito dal Comune del cimitero di tumulazione:
- in base alla durata residua della concessione;
- in misura idonea a garantirne l’accessibilità.
Adeguamento dei regolamenti comunali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria alle nuove disposizioni. Devono inoltre assicurare forme idonee di pubblicità sulla possibilità di tumulazione introdotta dalla legge.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 9 novembre 2023.
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