L.R. Abruzzo 51/2023
Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina l’attuazione dell’art. 52 del d.lgs. 101/2020, istituendo la Commissione per la radioprotezione presso ogni ASL e attribuendo ai Comuni il rilascio del nulla osta di categoria B per specifiche attività con radiazioni ionizzanti. Regola domande, pareri, aggiornamenti, cessazione, vigilanza, norme transitorie e abroga la precedente l.r. 17/2005 dopo 60 giorni dall’entrata in vigore.
Radioprotezione e nulla osta per attività mediche, veterinarie e di ricerca in Abruzzo
Radioprotezione e nulla osta per attività mediche, veterinarie e di ricerca in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 51 del 2023 attua la disciplina statale sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti, limitatamente al territorio regionale. Definisce competenze, procedure e organismi tecnici per il rilascio e la gestione del nulla osta di categoria B in ambito sanitario, veterinario e di ricerca, nonché per alcuni profili connessi ai rifiuti radioattivi.
Oggetto e finalità
La Regione Abruzzo dà attuazione all’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020 e istituisce l’organismo tecnico territorialmente competente per la radioprotezione. La finalità è organizzare a livello regionale il supporto tecnico e procedimentale per le autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti.
Autorità competente al rilascio del nulla osta
Per il nulla osta di categoria B relativo a pratiche con esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, l’autorità competente è il Comune territorialmente competente rispetto all’ubicazione delle installazioni.
Nel caso di impiego con mezzi mobili di apparati a raggi X, la competenza spetta al Comune nel cui territorio è ubicata la sede legale del titolare della domanda. Questa regola vale anche per le domande di modifica del nulla osta.
Commissione per la radioprotezione
Presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL è istituita la Commissione per la radioprotezione, quale organismo tecnico territorialmente competente per l’istruttoria e il parere preventivo sul nulla osta.
La Commissione:
- svolge funzioni consultive per le autorità che rilasciano il nulla osta di categoria B;
- esprime parere tecnico obbligatorio preventivo su rilascio, aggiornamento, variazioni e modifiche del nulla osta di categoria B;
- esprime, su richiesta della Regione, parere per gli adempimenti relativi al nulla osta di categoria A;
- esprime parere sulle istanze di allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B;
- esprime parere sulle istanze di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche soggette a notifica, se richiesto dalla Regione;
- esprime parere sulle istanze di autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi nell’ambito delle attività soggette a nulla osta di categoria B.
I pareri relativi a rilascio, aggiornamento e variazioni possono contenere prescrizioni tecniche secondo l’allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL, o da un suo delegato individuato tra i responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica o di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Ne fanno parte, tra gli altri, specialisti e tecnici della ASL, un esperto di radioprotezione, un medico autorizzato, rappresentanti ARTA, Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco, oltre a un segretario amministrativo.
Quando necessario, la Commissione è integrata da ulteriori esperti, tra cui un esperto di radioprotezione di terzo grado, uno specialista della disciplina interessata, il Comandante di porto o suo delegato e il Direttore dell’ufficio di sanità marittima o suo delegato.
I componenti sono nominati dal Direttore generale della ASL, con verifica dei requisiti; per alcune categorie sono previsti anche supplenti. Ogni Commissione adotta un proprio regolamento interno, nel rispetto delle linee guida regionali da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. La validità dei pareri richiede la presenza di tutti i componenti.
La Commissione dura in carica 5 anni dall’insediamento. Nessun compenso o beneficio economico è dovuto ai componenti; le spese di funzionamento sono a carico della ASL competente.
Domanda di nulla osta e procedimento
La domanda va presentata al Comune con la documentazione tecnica prevista dall’allegato XIV del d.lgs. 101/2020. Copia della domanda e della documentazione deve essere trasmessa via PEC alla Commissione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA. La stessa procedura vale per le richieste di modifica del nulla osta.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di competenza, dall’esperto di radioprotezione.
Se sono prodotti rifiuti radioattivi, la domanda deve includere la richiesta di autorizzazione all’allontanamento dei materiali o, in alternativa, il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica.
Per le richieste di spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi nell’ambito delle attività soggette a nulla osta di categoria B, la domanda va presentata al Comune competente per l’ubicazione delle installazioni e copia va trasmessa agli enti tecnici indicati; si applicano inoltre le disposizioni dell’allegato XVI del d.lgs. 101/2020.
Le spese del procedimento sono a carico dei soggetti privati richiedenti, secondo una misura stabilita dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, avvia l’acquisizione del parere della Commissione e ne dà comunicazione al richiedente. La Commissione si pronuncia entro 60 giorni; può disporre sopralluoghi. Se servono integrazioni documentali, il richiedente deve trasmetterle entro 15 giorni e il parere va reso entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi richiesti; il termine iniziale è interrotto una sola volta.
Il Comune decide entro 30 giorni dall’acquisizione del parere e rilascia o nega il nulla osta. In caso di rilascio, trasmette copia del nulla osta all’ISIN secondo le modalità previste dall’allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
Aggiornamento, variazioni e modifiche del nulla osta
Ogni 7 anni, decorrenti dal rilascio, il titolare del nulla osta deve presentare al Comune una relazione tecnica, che viene trasmessa alla Commissione per il parere di merito. La relazione è redatta e sottoscritta dall’esperto di radioprotezione e dal responsabile dell’impianto radiologico e contiene i dati richiesti dall’allegato XIV.
Copia della relazione va inviata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA.
Le variazioni nello svolgimento della pratica, nei termini previsti dalla documentazione tecnica richiamata, devono essere preventivamente comunicate al Comune, alla Commissione, al Comando dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ARTA. Il Comune acquisisce i pareri dei soggetti coinvolti e, se l’esito è favorevole, autorizza la variazione.
Se trascorrono 90 giorni dalla protocollazione senza comunicazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, il titolare può adottare la variazione.
Il nulla osta già rilasciato può essere modificato dal Comune:
- su richiesta del titolare, quando le variazioni incidano sull’oggetto del provvedimento o sulle prescrizioni tecniche;
- su richiesta del Comando dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dell’ARTA o della Commissione, quando necessario a seguito di variazioni o della relazione tecnica;
- su richiesta degli organi di vigilanza individuati dalla legge.
Cessazione, revoca e sospensione
L’intenzione di cessare l’esercizio della pratica oggetto del nulla osta di categoria B deve essere comunicata almeno 30 giorni prima al Comune competente, al Comando dei vigili del fuoco, all’Ispettorato territoriale del lavoro, all’ARTA e all’autorità sanitaria individuata dalla Regione, secondo la procedura richiamata dall’allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
Ai fini di tali procedure, l’autorità sanitaria è individuata nella ASL competente per territorio.
Il Comune può avvalersi della Commissione per valutare la documentazione allegata alla comunicazione di cessazione. La sospensione o revoca del nulla osta avviene secondo l’articolo 61 del d.lgs. 101/2020.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto delle prescrizioni è esercitata dagli organismi previsti dal d.lgs. 101/2020 e dall’ARTA, per gli aspetti ambientali. Gli organismi di controllo comunicano al Comune le violazioni rilevate, ai fini dei provvedimenti di sospensione o revoca.
Funzione consultiva della Commissione
La Commissione può prestare consulenza, su richiesta, ai Comuni, alle strutture sanitarie del territorio e ad altre istituzioni in materia di protezione della popolazione dai rischi da radiazioni ionizzanti.
Disposizioni transitorie
Nella prima attuazione, i Direttori generali delle ASL devono istituire e insediare le Commissioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e trasmettere gli atti al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.
Le Commissioni istituite dalla previgente l.r. 17/2005 cessano le proprie funzioni alla data di insediamento delle nuove Commissioni. Per garantire continuità operativa, il Presidente della nuova Commissione acquisisce la documentazione dell’attività del precedente organismo entro 30 giorni dall’insediamento.
Per le attività già in atto alla data di entrata in vigore della legge, il Comune aggiorna le autorizzazioni con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla osta, ai sensi dell’articolo 235 del d.lgs. 101/2020.
Restano efficaci la composizione e i pareri degli organismi tecnici precedenti alle modifiche legislative attuative delle direttive comunitarie recepite dal d.lgs. 101/2020.
Rinvio alla disciplina statale
Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applica il d.lgs. 101/2020 e successive modifiche.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.
Abrogazioni ed entrata in vigore
La legge abroga la l.r. 17/2005 e il regolamento regionale 6 luglio 2006, n. 1/Reg., che disciplinavano la precedente materia. Tali atti si intendono abrogati decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 9 novembre 2023.
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