Sentenza del 17/06/2019 n. 447 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, contestando il recupero fiscale conseguente all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti per l'acquisto di autovetture. Ha sostenuto che i costi fossero effettivamente sostenuti, inerenti e quindi deducibili, che l'IVA fosse detraibile in ragione della propria buona fede e diligenza e che l'Amministrazione avesse applicato erroneamente i criteri del valore normale e la disciplina nazionale sulle frodi carosello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riconosciuto la fondatezza dell'appello sul tema delle imposte dirette, affermando che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti quando il contribuente dimostri la loro effettività, l'ammontare e l'inerenza. Nel caso concreto tali requisiti risultavano provati dalla documentazione e dal processo verbale della Guardia di Finanza. Tuttavia, la detrazione dell'IVA è stata negata, poiché il contribuente non ha dimostrato la propria buona fede e la propria estraneità alla frode; anzi, la Commissione ha ritenuto che fosse consapevole o partecipe del meccanismo fraudolento. L'appello è stato quindi rigettato nel dispositivo, con conferma dell'atto impugnato e condanna dell'appellante al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4
I costi devono essere provati mediante elementi dotati dei requisiti della "certezza" e della "precisione".
Anche quando la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello effettivo, il costo può essere dedotto se il contribuente dimostra che l'operazione è realmente avvenuta, che il costo è determinato nel suo ammontare e che è inerente all'attività d'impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 6, abrogato dal D.P.R. n. 695 del 1996, art. 5
La deducibilità dei costi può essere provata anche con mezzi diversi dalle scritture contabili.
L'abrogazione ha ampliato i mezzi di prova utilizzabili dal contribuente, senza però eliminare la necessità di dimostrare effettività, precisione, certezza e inerenza del costo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis
La disciplina consente il recupero dell'IVA e il contrasto alle operazioni fraudolente, ma deve essere applicata in coerenza con i principi dell'Unione Europea sulla detrazione dell'imposta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14
Il valore normale può essere utilizzato come elemento di confronto per verificare la congruità dei prezzi e individuare anomalie nelle operazioni; tuttavia, la sola divergenza dal valore normale non dimostra automaticamente la frode o la consapevolezza del cessionario.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione Europea in materia di frodi carosello
Il diritto alla detrazione deve essere negato quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore o da altro operatore a monte.
L'Amministrazione deve provare la consapevolezza effettiva del cessionario o il fatto che, usando la diligenza esigibile da un operatore accorto, egli avrebbe dovuto conoscere la frode.
Corte di Cassazione, sentenze n. 19786/2011, n. 973/2016 e n. 25698/2016
La prima pronuncia riguarda la deducibilità dei costi effettivi documentati da fatture soggettivamente inesistenti; le altre precisano l'onere dell'Amministrazione di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode ai fini del diniego della detrazione IVA.
Massime di principio
- La fattura soggettivamente inesistente non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette: il contribuente deve provare con elementi concreti che l'acquisto è realmente avvenuto, il relativo importo e la connessione con l'attività d'impresa.
- La detrazione dell'IVA segue una regola più rigorosa: può essere negata se l'Amministrazione dimostra, mediante elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione partecipava a una frode fiscale.
- La buona fede non si presume in modo assoluto nelle operazioni anomale: il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato una diligente verifica del fornitore, dei prezzi, dei canali commerciali e delle modalità di pagamento.
- Prezzi anormalmente bassi, ricorso a intermediari non necessari, assenza di verifiche sul fornitore e deviazione dai normali canali commerciali possono costituire indizi della conoscibilità della frode.
- Il valore normale o la sottofatturazione sono elementi indiziari, ma devono essere valutati insieme alle altre circostanze del caso e non sostituiscono, da soli, la prova della consapevolezza del cessionario.
- In casi simili è possibile ottenere il riconoscimento del costo ai fini delle imposte dirette anche quando la detrazione IVA viene negata, poiché i due profili richiedono valutazioni probatorie diverse.
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