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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17950/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento chiedendo, da un lato, il riconoscimento in prededuzione di un compenso per l'attività svolta per impulso e assistenza in due procedure di concordato preventivo poi non andate a buon fine; dall'altro, il riconoscimento in privilegio di ulteriori compensi per attività accessorie di analisi economico-patrimoniale, certificazione dei presupposti per un credito d'imposta, visto di conformità IVA e relativi accessori. Il giudice delegato aveva respinto in larga parte la domanda; in opposizione allo stato passivo il tribunale aveva parzialmente accolto solo una voce minore, confermando il resto e ritenendo, in sintesi, che le prestazioni principali fossero state inutili, inadeguate e dannose per la massa, anche per plurimi inadempimenti del professionista nella gestione delle procedure concorsuali e dei rapporti con l'affittuaria dell'azienda. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1460 c.c. perché l'eccezione di inadempimento della curatela, proposta solo in opposizione, sarebbe stata tardiva e comunque non conforme a buona fede; 2) omesso esame di un fatto decisivo per mancata pronuncia sulla pretesa tardività dell'eccezione; 3) nullità del decreto per motivazione apparente o violazione dell'art. 99, comma 11, l. fall., assumendo che il tribunale non avesse motivato sulle giustificazioni addotte per escludere l'inadempimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela può proporre nuove eccezioni di merito anche se non formulate nella verifica del passivo, e comunque la censura sulla buona fede era generica, nuova e volta a un nuovo esame del merito; il secondo perché la doglianza riguardava una questione processuale e, in ogni caso, si scontrava con il principio di ammissibilità delle eccezioni nuove del curatore. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il tribunale aveva fornito una motivazione specifica e comprensibile, esaminando le difese del professionista e spiegando perché non fossero idonee a superare i rilievi di inadempimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    secondo comma dell’art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere scrutinata nel giudizio di opposizione; nel caso concreto la censura sulla mancata valutazione della buona fede è stata ritenuta inammissibile e comunque volta a ottenere un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per i profili sopra detti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità del decreto e per asserito difetto di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è consentito dedurre, tramite questo vizio, un'omessa pronuncia su questioni processuali; la censura è stata ricondotta a un errore processuale comunque infondato.

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l. fall.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione del decreto reso sull'opposizione allo stato passivo.

  • art. 161, 6 comma, l. fall.

    richiamato come base della prima domanda di concordato con riserva.

  • art. 162, 2 comma, l. fall.

    richiamato in relazione al decreto che aveva rilevato plurimi profili di inammissibilità della domanda concordataria.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamato per la collocazione privilegiata del compenso professionale.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove rispetto alla verifica del passivo, senza che operi una preclusione solo perché tali eccezioni non siano state sollevate prima davanti al giudice delegato.
  • La censura in cassazione sulla tardività o sulla mancata valutazione di un'eccezione processuale non può essere veicolata come omesso esame di un fatto decisivo; l'omessa pronuncia rileva solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni meramente processuali.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente richiede che la motivazione sia realmente incomprensibile o solo graficamente esistente; quando il giudice di merito esamina le difese e spiega perché le ritiene infondate, il provvedimento supera il minimo costituzionale di motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mascherata da violazione di legge, omesso esame o difetto di motivazione, se la sentenza impugnata ha già compiutamente apprezzato i fatti e le giustificazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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