Deliberazione n. 561 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 14 luglio 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure hanno imposto ai gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro, per dodici mesi e con garanzie di non diretta identificabilità, a fini probatori.
Ratifica dei provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 561 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di quattro provvedimenti urgenti adottati il 14 luglio 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. L’intervento è stato disposto a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, registrazioni audio o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Collegio.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata e protocollata presso l’Ufficio del Garante. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.
I destinatari indicati nel provvedimento sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google LLC, Google Italy s.r.l. e Google Ireland, in relazione ai servizi e alle piattaforme interessate.
Misure urgenti adottate il 14 luglio 2026
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 374-377 del 14 luglio 2026.
Le misure imposte ai gestori delle piattaforme consistevano in:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale in formato hash, funzionale all’individuazione e al blocco di eventuali contenuti corrispondenti senza necessità di una generalizzata diffusione o accessibilità del materiale in chiaro;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
- conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure utilizzate per la conservazione protetta del materiale.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 14 luglio 2026.
Ratifica collegiale
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ed esaminata la documentazione in atti, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 374/2026, 375/2026, 376/2026 e 377/2026.
La ratifica conferma le misure urgenti adottate dal dirigente nei confronti dei gestori sopra indicati e consolida l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato, nonché la prescrizione relativa alla conservazione temporanea e protetta di eventuali copie acquisite in chiaro.
Sanzioni
Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, né quantifica importi sanzionatori. L’intervento ha natura urgente e cautelare/correttiva, finalizzata a prevenire la diffusione del materiale e a garantirne, ove necessario, la conservazione a fini probatori.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.
Provvedimenti urgenti del 14 luglio 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 374-377, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 561 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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