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Legge

L.R. Calabria 22/2002

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’ anno finanziario 2002 e bilancio

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio annuale di previsione 2002 della Regione Calabria, con stati di previsione di competenza e di cassa dell’entrata e della spesa, residui presunti, quadro riassuntivo e bilancio pluriennale 2002-2004. Disciplina anche l’iscrizione dei residui perenti e l’utilizzo delle funzioni trasferite dallo Stato. È una legge di esercizio, riferita al solo anno 2002 e al triennio 2002-2004, oggi abrogata.

Bilancio di previsione della Regione Calabria 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004

Bilancio di previsione 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 della Regione Calabria

La legge approva il bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2002 e il bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004. Si tratta di una disciplina finanziaria limitata a quel ciclo di programmazione ed è oggi priva di utilità applicativa, anche perché espressamente abrogata.

Stati di previsione di competenza

Per il 2002 sono approvati gli stati di previsione di competenza dell’entrata e della spesa, al netto delle contabilità speciali, nonché i totali delle contabilità speciali. La legge autorizza:

  • l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2002;
  • l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza approvati.

Stati di previsione di cassa

Per lo stesso anno sono approvati gli stati di previsione di cassa dell’entrata e della spesa, sia per le unità previsionali di base sia per le contabilità speciali. La legge autorizza inoltre:

  • le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per il 2002;
  • il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa approvati.

Residui attivi e passivi presunti

Sono approvati i residui presunti al 1 gennaio 2002, distinti tra unità previsionali di base e contabilità speciali, sia per i residui attivi sia per i residui passivi. Il provvedimento recepisce così la situazione contabile iniziale dell’esercizio 2002 ai fini della gestione del bilancio.

Quadro generale e classificazione del bilancio

È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. La legge richiama anche i criteri di classificazione:

  • per le entrate, secondo la disciplina prevista dall’art. 11 della l.r. n. 8/2002;
  • per le spese, secondo la disciplina prevista dall’art. 12 della medesima legge.

Le categorie, le unità previsionali di base, le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento e le funzioni obiettivo sono quelli indicati nei relativi stati di previsione allegati.

Bilancio pluriennale

È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 2002/2004, allegato al bilancio annuale, in coerenza con la disciplina della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Residui perenti e copertura finanziaria

È autorizzata l’iscrizione nelle apposite unità previsionali di base degli impegni di spesa già assunti negli esercizi precedenti e caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2001, purché reclamabili dai creditori nel 2002. La copertura finanziaria è posta a carico del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) per un importo complessivo di Euro 701.821.922,24, di cui Euro 257.790.149,29 in parte corrente ed Euro 444.031.772,95 in conto capitale.

Funzioni trasferite dallo Stato

Fino a diversa disciplina regionale, le spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione sono sostenute nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, applicando la normativa statale in quanto compatibile.

Allegati approvati

Sono approvati gli allegati relativi:

  • all’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con il saldo finanziario positivo;
  • al prospetto di raffronto, per unità previsionale di base, tra stanziamenti di competenza delle entrate da assegnazioni statali e comunitarie e i corrispondenti stanziamenti di spesa.

Entrata in vigore e attualità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di un bilancio riferito al solo esercizio 2002 e al triennio 2002/2004, oltre che espressamente abrogato, non ha oggi applicazione operativa.

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