L.R. Calabria 25/2002
’Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale, per l’esercizio finanziario 2002, a disporre variazioni al bilancio di previsione per iscrivere entrate vincolate da Stato, UE o altri soggetti istituzionali e le correlate spese, effettuare compensazioni interne collegate a programmi o progetti, adeguare le contabilità speciali e dare attuazione a operazioni di indebitamento con oneri a carico dello Stato. È una disciplina limitata al solo 2002 ed è stata poi abrogata.
Variazioni di bilancio 2002 per entrate vincolate e spese tassativamente regolate dalla legge
Variazioni di bilancio per l’esercizio 2002
La legge regionale disciplina in modo puntuale le variazioni del bilancio di previsione 2002 della Regione, attribuendo alla Giunta regionale un potere autorizzato e circoscritto a specifiche fattispecie. Si tratta di una norma di carattere finanziario, riferita esclusivamente all’esercizio 2002 e oggi priva di utilità applicativa anche perché espressamente abrogata.
Ambito di applicazione
La facoltà di intervento riguarda solo il corso dell’esercizio finanziario 2002 e il bilancio di previsione 2002 della Regione. Le variazioni possono essere disposte nei casi indicati dalla legge e soltanto entro i limiti della disciplina richiamata.
Tipologie di variazioni autorizzate
La Giunta regionale è autorizzata a intervenire per:
- istituire nuove unità previsionali di base di entrata;
- iscrivere entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato, dell’Unione europea o di altri soggetti istituzionali, e conseguentemente iscrivere le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;
- effettuare operazioni compensative tra unità previsionali di base all’interno della medesima classificazione economica, purché strettamente collegate nell’ambito della stessa funzione obiettivo, dello stesso programma o progetto, oppure riguardanti interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- adeguare gli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
- compiere le variazioni conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.
Regime temporale e attualità della norma
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma la sua efficacia sostanziale è limitata all’esercizio finanziario 2002. Inoltre, il provvedimento risulta abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28, e pertanto non è più applicabile.
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