Cassazione Civile, Ordinanza n. 15948/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito della controversia, poiché il ricorso è stato oggetto di rinuncia rituale accettata dalla controparte. Per questo il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia; la Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 454/2023. Tuttavia, prima dell'udienza, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Corte verificava che la rinuncia avesse i requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., con conseguente definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve avere i requisiti di validità richiesti dalla norma affinché possa produrre l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non è chiamata a pronunciarsi sui motivi del ricorso né, in linea con la disciplina richiamata, sulle spese del giudizio di cassazione.
- Ai fini dell'estinzione per rinuncia, il giudice verifica soltanto la ritualità e l'efficacia dell'atto abdicativo, non già la fondatezza delle censure proposte.
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