Sentenza del 20/01/2016 n. 957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione un maggior reddito IRPEG, una maggiore produzione netta IRAP e un maggior volume d'affari IVA sulla base dei versamenti e prelevamenti effettuati su due conti correnti personali del socio R.G., non risultanti nelle scritture contabili della società. La società sosteneva che non fosse stata provata l'interposizione fittizia del socio e che le operazioni bancarie fossero state considerate nelle dichiarazioni fiscali. Contestava inoltre l'omessa pronuncia sulla percentuale di redditività applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto legittimo utilizzare i dati dei conti correnti intestati al socio anche senza provare che fossero fittiziamente intestati a terzi, essendo sufficiente dimostrare che tali conti fossero utilizzati, anche parzialmente, per operazioni riferibili alla società. La corrispondenza tra importi, date e numeri degli assegni costituiva prova sufficiente del collegamento. La presunzione legale sui movimenti bancari imponeva alla società di dimostrare analiticamente la registrazione dei versamenti e la destinazione dei prelevamenti a beneficiari determinati; la generica indicazione del collegamento con le dichiarazioni fiscali non era sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla percentuale di redditività riguardava una carenza motivazionale e non un'omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
La norma consente l'utilizzo dei dati risultanti dai conti correnti bancari nell'accertamento IVA.
I dati bancari possono essere utilizzati anche quando i conti sono formalmente intestati a un soggetto diverso dal contribuente, purché sia dimostrato che siano stati utilizzati per operazioni riferibili all'impresa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, punto 2
Impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo prova contraria del contribuente.
La disposizione introduce una presunzione legale relativa: i movimenti bancari non giustificati sono considerati componenti positivi di reddito. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che i versamenti sono stati contabilizzati e che i prelevamenti sono stati destinati a beneficiari determinati, senza limitarsi ad allegazioni generiche.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione.
La Corte ha distinto l'omessa pronuncia, riferita a una domanda o eccezione autonoma, dalla carenza motivazionale relativa a una circostanza interna alla domanda già esaminata.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la domanda principale, ma non abbia specificamente valutato una singola circostanza o argomentazione interna alla ricostruzione del reddito.
Sentenza Corte costituzionale 8 giugno 2005, n. 225
Collega la prova contraria del contribuente all'indicazione dei beneficiari dei prelievi.
L'indicazione dei beneficiari delimita l'oggetto della prova contraria, ma non la sostituisce: il contribuente deve fornire elementi documentali o presuntivi concreti e verificabili.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario, l'Amministrazione può utilizzare i movimenti di conti intestati a soci o terzi senza dover dimostrare necessariamente una simulazione o interposizione fittizia, se prova il collegamento concreto tra i movimenti e l'attività del contribuente.
- La corrispondenza puntuale tra importo, data e numero di assegno può dimostrare che un conto personale è stato utilizzato per operazioni dell'impresa.
- Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica di ogni movimento contestato: per i versamenti, deve dimostrarne la registrazione contabile; per i prelevamenti, deve indicare e documentare i beneficiari e la finalità del pagamento.
- Il semplice richiamo complessivo alle dichiarazioni fiscali, alla regolarità della contabilità o alla provenienza lecita delle somme non è sufficiente a superare la presunzione bancaria.
- La prova contraria può, secondo l'orientamento richiamato, essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, riferite ai singoli movimenti e valutate nel loro contesto temporale ed economico.
- Una contestazione sulla percentuale di redditività applicata deve essere formulata come vizio di motivazione quando riguarda un aspetto interno alla ricostruzione dei ricavi, non come omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
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