Sentenza n. 14763/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pagella e verbale di scrutinio finale recanti la non ammissione dello studente alla classe successiva, nonché gli atti relativi ai criteri di valutazione e agli esami di recupero
Esito
Favorevole al ricorrente (studente e genitori)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la non ammissione dello studente alla classe successiva, deliberata dopo la sospensione dello scrutinio finale e lo svolgimento degli esami di recupero nelle discipline nelle quali erano state rilevate insufficienze. È stato dedotto un unico articolato motivo, comprendente violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, delle disposizioni del d.P.R. n. 249/1998 e del d.P.R. n. 122/2009, dell’O.M. n. 92/2007, del PTOF dell’istituto, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia e sviamento. I ricorrenti hanno evidenziato che lo studente, pur presentando difficoltà personali e seguendo un percorso psicoterapeutico, aveva conseguito risultati eccellenti nelle discipline caratterizzanti, che i debiti formativi del primo trimestre risultavano formalmente recuperati già nel febbraio e nel marzo 2026 e che la motivazione della non ammissione si limitava a richiamare genericamente gravi carenze pregresse non colmate e un impegno superficiale e scarsamente proficuo. È stata inoltre contestata l’insufficienza delle attività di recupero, consistite in corsi per complessive otto ore, svolti in circa quindici giorni nel mese di luglio, nonché la carenza di preventiva informazione e di effettivo confronto tra scuola e famiglia. È stato dedotto che l’istituto non aveva documentato un’adeguata valutazione collegiale della posizione dello studente, né aveva chiarito le strategie predisposte per consolidare il recupero già conseguito e per consentire il superamento delle difficoltà, anche in relazione al suo comprovato profilo psicologico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha ravvisato un’insufficiente istruttoria e una carente motivazione, rilevando che il giudizio di non ammissione non spiegava adeguatamente come fossero state valutate le precedenti sufficienze, le capacità dimostrate dallo studente in altre discipline, le sue difficoltà personali e le misure concretamente adottate per il recupero. È stata ritenuta irragionevole, nel caso concreto, l’organizzazione di corsi di recupero generici e limitati a otto ore in un arco temporale ristretto, in assenza di un programma dettagliato e di interventi specifici adeguati al profilo dello studente. Il giudice ha inoltre rilevato la violazione degli obblighi di trasparenza, tempestività dell’informazione e sostegno alla prevenzione dell’insuccesso scolastico: l’istituto aveva dichiarato che non risultavano verbali nei quali fosse stata discussa la posizione dell’alunno e l’affermazione relativa alle occasioni di comunicazione con la famiglia era stata smentita dagli atti. L’annullamento non ha comportato l’ammissione diretta alla classe successiva, per la necessità di salvaguardare l’autonomia didattica. È stata invece accolta la domanda subordinata di ripetizione degli esami di recupero, davanti a docenti diversi da quelli che avevano svolto e corretto le prove di luglio, da effettuarsi previo accordo tra famiglia e istituto non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza, secondo i criteri di legittimità indicati nella motivazione e in tempo utile per l’eventuale iscrizione alla classe successiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La motivazione del giudizio di non ammissione deve consentire di comprendere l’iter valutativo seguito e le ragioni concrete della decisione.
art. 2, comma 4 e comma 8, lett. c), d.P.R. 249/1998
La decisione scolastica deve essere adottata nel rispetto delle garanzie e dei principi applicabili alla vita scolastica e alla valutazione dell’alunno.
art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009
La valutazione finale e le decisioni sulla promozione devono essere sorrette da un adeguato apprezzamento del percorso scolastico e delle possibilità di recupero.
O.M. n. 92/2007
Le attività di recupero devono essere effettive, previamente organizzate secondo criteri conoscibili e funzionali alla verifica delle concrete possibilità dell’alunno di colmare le lacune; la motivazione della non ammissione deve dare conto di tali elementi.
Le attività di sostegno e recupero devono conservare una reale funzione preventiva e recuperatoria e non possono ridursi a un adempimento meramente formale.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e sentite le stesse in camera di consiglio.
Massime di principio
- La deliberazione di non ammissione di uno studente alla classe successiva deve essere sorretta da un’istruttoria effettiva e da una motivazione concreta, individualizzata e coerente con l’intero percorso scolastico, comprese le precedenti valutazioni, le capacità dimostrate nelle altre discipline e gli eventuali risultati di recupero già conseguiti.
- Quando la scuola fonda la non ammissione su carenze pregresse, non è sufficiente un richiamo generico alla loro mancata eliminazione: l’istituzione scolastica deve indicare quali lacune residuino, quali attività siano state predisposte per superarle e per quali ragioni tali attività siano risultate inadeguate o non proficue.
- Le attività di recupero devono essere concretamente idonee alla funzione preventiva e recuperatoria prevista dall’ordinamento scolastico. Nel caso di studenti con documentate difficoltà psicologiche o personali, corsi generici, di durata minima e concentrati in un periodo ristretto possono risultare irragionevoli se non accompagnati da un programma specifico e da modalità di verifica adeguate.
- La non ammissione non può essere adottata senza un’adeguata valutazione collegiale della posizione dell’alunno e senza una tempestiva e completa informazione alla famiglia sulle criticità didattiche e sul rischio di insuccesso, così da consentire l’effettiva fruizione delle misure di sostegno.
- L’annullamento della deliberazione di non ammissione non impone necessariamente l’ammissione diretta alla classe successiva: il giudice può ordinare la rinnovazione delle prove o del procedimento valutativo, salvaguardando l’autonomia didattica dell’istituzione scolastica, purché la riedizione avvenga nel rispetto dei criteri conformativi stabiliti nella sentenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.