Provvedimento del 07/02/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento individua i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette eseguibili con procedure automatizzate, ne disciplina le liste di rimborso e le modalità di pagamento, privilegiando l’accredito su conto corrente. Prevede inoltre una disciplina transitoria fino al 30 giugno 2014 e richiama il quadro normativo di riferimento.
Rimborsi automatizzati di tasse e imposte gestiti dall’Agenzia delle Entrate
Provvedimento sui rimborsi automatizzati dell’Agenzia delle Entrate
Il documento definisce l’estensione delle procedure automatizzate ai rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per legge o convenzione, sono pagati dall’Agenzia delle Entrate. Contestualmente disciplina la formazione delle liste di rimborso, le modalità di erogazione delle somme ai beneficiari e una fase transitoria per i rimborsi già individuati alla data del provvedimento.
Ambito di applicazione
I rimborsi interessati sono quelli risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative a tasse e imposte dirette e indirette, quando il pagamento rientra nella competenza dell’Agenzia delle Entrate per disposizioni normative o convenzionali.
Il provvedimento stabilisce che tali rimborsi sono disposti mediante procedure automatizzate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000. Restano comunque salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.
Formazione delle liste di rimborso
L’Agenzia delle Entrate provvede alla predisposizione dei dati necessari tramite la formazione di liste di rimborso generate con procedure automatizzate.
Le liste contengono, per ciascun periodo e tipo d’imposta e per il singolo nominativo:
- le generalità dell’avente diritto al rimborso;
- il codice fiscale;
- il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza da cui origina il rimborso;
- l’ammontare dell’imposta da rimborsare.
Modalità di pagamento
Il pagamento ordinario dei rimborsi avviene mediante accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.
Se il contribuente non comunica le coordinate bancarie o postali, per le persone fisiche si applicano modalità differenziate in base all’importo del rimborso, comprensivo di interessi:
- per importi inferiori al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il rimborso è pagato in contanti tramite comunicazione di invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a.;
- per importi pari o superiori al medesimo limite, il rimborso è erogato con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.
Nel testo viene richiamato che il limite indicato è attualmente pari a mille euro.
Comunicazione delle coordinate bancarie o postali
Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale mediante il modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate:
- in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia;
- presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia;
- tramite il sito internet dell’Agenzia, se abilitato ai servizi telematici.
La scelta effettuata con tale comunicazione si applica a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. Essa resta valida fino a un eventuale aggiornamento, che deve avvenire con una nuova comunicazione. In tal caso, la nuova scelta si applica ai rimborsi non ancora confluiti nelle liste di rimborso.
Disposizioni transitorie
Fino al 30 giugno 2014, i rimborsi previsti dal provvedimento e individuati nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate continuano a essere eseguiti secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento.
Finalità e motivazioni
Il provvedimento è adottato per semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette pagati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel documento si richiamano in particolare:
- l’articolo 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consentiva l’effettuazione dei rimborsi mediante procedure automatizzate;
- il decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000, che aveva introdotto tale modalità per i rimborsi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;
- la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva esteso l’utilizzo della procedura automatizzata ai rimborsi del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Il provvedimento afferma che l’estensione delle procedure automatizzate riguarda tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette pagati dall’Agenzia delle Entrate che, in assenza di specifiche disposizioni, erano fino ad allora erogati dagli uffici utilizzando fondi di bilancio.
Quadro normativo richiamato
Il testo riporta i riferimenti normativi relativi alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e alla disciplina di riferimento.
Tra i principali atti richiamati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i relativi articoli sulle attribuzioni dell’Agenzia;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000;
- legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 75;
- decreto interministeriale 12 novembre 1996;
- decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 29 dicembre 2000;
- decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 26 aprile 1986, n. 131;
- decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 641;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 640;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- DPR 5 febbraio 1953 n. 39;
- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 21;
- decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il provvedimento è datato Roma, 7 febbraio 2014 e reca la firma del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
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