Provvedimento del 31/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014" e le relative istruzioni per la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo e al consolidato mondiale, disciplinandone presentazione telematica, compilazione, reperibilità e stampa. Le istruzioni allegate descrivono in modo analitico la compilazione dei quadri del modello, i crediti d’imposta, i trasferimenti infragruppo, la determinazione dell’imposta e i prospetti vari, inclusi i casi di concorso tra consolidato nazionale e mondiale e le agevolazioni speciali.
Approvazione del modello CNM 2014 per consolidato nazionale e mondiale
Approvazione del modello CNM 2014 e finalità del provvedimento
Il documento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014" con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 per la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Il provvedimento definisce anche la composizione del modello, le modalità di presentazione, le regole di compilazione, la reperibilità del modello e l’autorizzazione alla stampa.
Struttura del modello e modalità di presentazione
Il modello approvato è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo specifiche tecniche da approvare successivamente.
Gli importi devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi. Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; può essere prelevato anche da altri siti, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato 1 e siano indicati il sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
Caratteristiche tecniche per la stampa
L’Allegato 1 disciplina formato, struttura, carta, grafica e colori del modello stampato. Sono previsti fogli singoli fronte/retro formato A4, quartine con originale e copia per il contribuente, moduli meccanografici a striscia continua e riproduzione con stampanti laser o equivalenti, purché leggibili nel tempo.
La carta deve essere bianca, con opacità tra l’86 e l’88 per cento e peso 80 gr./mq. La grafica deve rispettare i fac-simili allegati e stare in un’area centrale del foglio. Per la stampa tipografica si usano nero e pantone 542 U per i fondini; è consentita anche la stampa monocromatica in nero.
Frontespizio: contenuti e soggetti interessati
Il frontespizio è destinato a indicare il tipo di dichiarazione, i dati della società o ente consolidante, i dati del rappresentante firmatario, la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica e il visto di conformità.
Nel riquadro del tipo di dichiarazione vanno barrate le caselle relative a consolidato nazionale, consolidato mondiale, oppure entrambe nei casi di concorso tra i due regimi. Sono previste anche le ipotesi di dichiarazione correttiva nei termini e di dichiarazioni integrative. Per i dati della consolidante vanno indicati codice fiscale, denominazione, sede legale, eventuale stato estero di residenza, domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, date relative a bilancio o fusioni/scissioni, natura giuridica, situazione, telefoni e indirizzo di posta elettronica.
I dati del rappresentante firmatario includono codice fiscale, codice carica, generalità, data e luogo di nascita, residenza estera se presente, e, in caso di più rappresentanti, si indicano i dati di un solo soggetto. Nella firma della dichiarazione vanno indicati i quadri compilati, l’eventuale invio dell’avviso telematico all’intermediario e le sottoscrizioni dei soggetti che appongono la firma anche in relazione al controllo contabile.
L’impegno alla presentazione telematica è riservato all’intermediario, che indica codice fiscale, eventuale numero di iscrizione all’albo CAF, data dell’impegno e firma. Il visto di conformità è riservato al CAF o al professionista e richiede i relativi codici fiscali e la firma del soggetto abilitato.
Termini di presentazione, versamenti e acconti
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, esclusivamente per via telematica. La dichiarazione va presentata in forma autonoma dalla società o ente consolidante e non può essere inclusa nel modello UNICO 2014 SC.
Per i versamenti dell’IRES si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 73 del TUIR. In particolare:
- i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
- se il bilancio o rendiconto è approvato oltre i quattro mesi dalla chiusura, il saldo si versa entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione;
- se il bilancio non è approvato entro il sesto mese, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a tale termine;
- è possibile versare entro 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Per gli adempimenti con scadenza tra il 1° e il 20 agosto, è prevista la possibilità di effettuazione entro il 20 agosto senza maggiorazione, ai sensi del comma 11-bis introdotto dall’art. 3-quater del d.l. n. 16/2012.
L’acconto IRES è versato in due rate, salvo che la prima non superi euro 103. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, la percentuale di acconto è pari al 101,5 per cento: il 40 per cento va versato alla prima scadenza e il restante alla seconda. La prima rata coincide con il termine del saldo; la seconda va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Consolidato nazionale: quadro NF
Il quadro NF serve a determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale sulla base dei redditi e delle perdite delle società aderenti, con le rettifiche di consolidamento previste dal TUIR.
La sezione I riepiloga i redditi complessivi netti di consolidante e consolidate. Per ciascun soggetto si indicano reddito o perdita, eventuale reddito minimo, operazioni straordinarie e, per le perdite dei primi tre periodi d’imposta, l’apposita casella. Le operazioni straordinarie non interruttive del consolidato sono codificate con specifiche causali, tra cui fusione, scissione, conferimento, liquidazione, e altre operazioni straordinarie.
La sezione II accoglie le rettifiche di consolidamento, incluse:
- la variazione in diminuzione per interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 5-bis, 7 e 8;
- la variazione in aumento per interruzione o mancato rinnovo dell’opzione;
- il totale delle variazioni;
- il reddito complessivo globale.
La sezione III riguarda i trasferimenti infragruppo in regime di neutralità, riferiti ai beni trasferiti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007; dal periodo successivo non è più possibile applicare l’agevolazione dell’art. 123 TUIR, abrogato dalla legge n. 244/2007.
La sezione IV disciplina gli interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, relativi ai soggetti finanziari nel consolidato nazionale. È previsto il riconoscimento integrale degli interessi passivi maturati all’interno del sub-consolidato finanziario fino a concorrenza degli interessi verso terzi. La sezione V disciplina invece gli interessi passivi e il ROL rilevanti ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 96, compresi i soggetti esteri virtualmente inclusi; il ROL residente ha priorità rispetto a quello delle entità estere.
Consolidato nazionale: quadro NX
Il quadro NX raccoglie i trasferimenti al gruppo effettuati dalle società partecipanti al consolidato nazionale, compresa la consolidante. Le sezioni riguardano oneri detraibili, crediti d’imposta sui fondi comuni, crediti per redditi esteri, crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti, ritenute, crediti d’imposta concessi alle imprese, eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni, trasferimenti di eccedenze infragruppo, acconti versati, eccedenze d’imposta diverse dall’IRES, eccedenze ex art. 165, comma 6, ACE, investimenti in start-up innovative e trasferimento della residenza all’estero.
Per gli oneri detraibili vengono indicati codice fiscale, tipologia di spesa, anno, periodo, importo della spesa, altri oneri, erogazioni a partiti politici e interventi in zone sismiche. Sono richiamati specifici codici per la riqualificazione energetica, gli interventi su edifici esistenti, pannelli solari, climatizzazione, sostituzione di scaldacqua, oltre agli interventi in zone sismiche.
Le sezioni successive disciplinano:
- i crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento;
- i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero maturati prima dell’inizio del consolidato;
- i crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti;
- le ritenute subite;
- i crediti d’imposta concessi alle imprese e trasferiti al gruppo;
- le eccedenze IRES derivanti da precedenti dichiarazioni;
- i trasferimenti di eccedenze infragruppo e il loro utilizzo in diminuzione dell’IRES;
- gli acconti versati dai soggetti del gruppo, con indicazione dei dati anche in caso di operazioni straordinarie;
- le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES e quelle ex art. 165, comma 6;
- la deduzione ACE;
- gli investimenti in start-up innovative, con distinzione tra start-up innovative e a vocazione sociale;
- il trasferimento della residenza all’estero, con indicazione della plusvalenza unitariamente determinata e dell’importo sospendibile.
Interruzione della tassazione di gruppo: quadro NI
Il quadro NI si utilizza in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione. La società consolidante può attribuire alle società uscite dal consolidato, in tutto o in parte, crediti concessi alle imprese o versamenti eccedenti il proprio obbligo.
La sezione I riguarda i dati dei versamenti: entro 30 giorni dall’interruzione la consolidante deve integrare l’acconto se quanto versato è inferiore al dovuto per le società rimaste nel regime; se invece ha versato più del dovuto, può attribuire l’eccedenza alle società uscite. Si indicano i codici fiscali delle società fuoriuscite, la data dell’evento e gli importi del primo e secondo acconto attribuiti.
La sezione II disciplina la cessione dell’eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602/1973. La cessione interessa l’eccedenza IRES del precedente quadro CNM ed è attribuita a cessionari individuati con codice fiscale e importo.
La sezione III riguarda l’attribuzione delle perdite. Di regola le perdite restano nella disponibilità della consolidante, salvo diverso criterio concordato in sede di opzione. Se vi è concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite residue si riducono proporzionalmente. Le perdite attribuite sono distinte tra utilizzabili in misura limitata e in misura piena.
Credito per imposte estere nel consolidato nazionale: quadri NR, NE e NC
I quadri NR, NE e NC disciplinano il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR.
Il quadro NR riguarda il credito del comma 1 per imposte estere definitive relative a redditi prodotti all’estero da ciascun soggetto consolidato. Il credito si determina distintamente per soggetto, Stato e anno di produzione del reddito. La sezione I contiene i dati per il credito teorico spettante; la sezione II limita il credito effettivamente fruibile in relazione all’imposta netta.
Le istruzioni richiedono di indicare codice fiscale, Stato estero, periodo d’imposta, reddito estero, imposta estera definitiva, reddito complessivo globale, imposta lorda, imposta netta, crediti già utilizzati e quota di imposta lorda. La colonna 12 accoglie l’imposta estera nei limiti della quota d’imposta lorda ridotta dei crediti già utilizzati, mentre la colonna 13 è riservata ai redditi d’impresa con stabile organizzazione che si avvalgono della facoltà di considerare imposte estere che diverranno definitive entro il termine della dichiarazione successiva.
Il quadro NE tratta le eccedenze d’imposta ex comma 6 dell’art. 165. È articolato in tre momenti:
- sezione I-A: determinazione del credito della singola società in relazione a un determinato Stato e anno, con calcolo di eccedenze di imposta nazionale ed estera, eventuali crediti già utilizzati, residui e importi da riportare;
- sezione I-B: aggregazione delle eccedenze per Stato estero maturate nella presente dichiarazione e determinazione dell’eventuale credito;
- sezione I-C: riporto delle eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni e dei residui non utilizzati, con calcolo dei crediti e delle residue eccedenze da riportare negli esercizi successivi.
Il quadro NC riepiloga i crediti maturati ex art. 165: il rigo NC1 riporta il credito del comma 1, il rigo NC2 quello del comma 6, il rigo NC3 gli importi già utilizzati, e il rigo NC4 determina il credito complessivo da riportare nel quadro CN.
Consolidato mondiale: quadro MF
Il quadro MF calcola il reddito imponibile complessivo del consolidato mondiale sulla base dei redditi o perdite imputati dalle controllate estere alla controllante, applicando le rettifiche previste dagli artt. 130-142 TUIR.
La sezione I include la consolidante e le controllate estere. Si indicano reddito o perdita della controllante, eventuale reddito minimo, e per ciascuna controllata estera il codice fiscale, il codice identificativo estero, il Paese, la quota di partecipazione agli utili, il reddito o perdita da bilanci revisionati e la quota rideterminata dalla controllante. Il rigo MF7 riassume i dati e determina il reddito complessivo imponibile, con attenzione ai casi di reddito minimo e perdite non compensate.
La sezione II disciplina le rettifiche di consolidamento, in particolare la ripresa a tassazione dei dividendi o plusvalenze in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale ai sensi dell’art. 139-bis TUIR. Il rigo MF8 accoglie la variazione in aumento; il rigo MF9 determina il reddito imponibile complessivo.
Consolidato mondiale: quadro MX
Il quadro MX è l’equivalente, per il consolidato mondiale, del quadro NX del consolidato nazionale. Raccoglie i trasferimenti al gruppo della consolidante: oneri detraibili, crediti d’imposta sui fondi comuni, crediti per redditi esteri, altri crediti, ritenute, eccedenze IRES, acconti versati, crediti d’imposta concessi alle imprese, eccedenze diverse dall’IRES, eccedenze ex art. 165, comma 6, ACE, investimenti in start-up e trasferimento della residenza all’estero.
Le istruzioni specificano che, in caso di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, questo quadro non si compila, poiché i dati sono esposti nel quadro NX. Le sezioni seguono una logica simile a quella del quadro NX, ma riferita alla sola consolidante e alle sue partecipate estere.
Credito per imposte estere nel consolidato mondiale: quadri MR, ME e MC
I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d’imposta ex art. 165 TUIR nel consolidato mondiale, tenendo conto dell’art. 136 TUIR. Il quadro MR tratta il credito del comma 1, il quadro ME le eccedenze del comma 6 e il quadro MC il riepilogo finale.
Nel quadro MR, la sezione I-A riguarda la consolidante e la sezione I-B le controllate estere. Le istruzioni impongono l’indicazione di Stato, periodo d’imposta, reddito estero, imposta estera definitiva, reddito complessivo del consolidato, imposta lorda, imposta netta, crediti già utilizzati e quota di imposta lorda, con limiti specifici e disciplina delle imposte definitive o figurative. La sezione II somma i crediti teoricamente spettanti per anno di produzione del reddito e individua il credito effettivo da riportare nel quadro MC.
Nel quadro ME, la sezione I-A riguarda la consolidante, la sezione I-B la determinazione delle eccedenze per Stato, e la sezione I-C il riporto delle eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni. Anche qui si distinguono imposta nazionale ed estera, crediti già fruiti e residui, con un meccanismo di calcolo molto dettagliato per determinare credito e residui. La sezione II-A riguarda le società controllate estere; la sezione II-B aggrega le eccedenze della presente dichiarazione; la sezione II-C gestisce il riporto delle eccedenze pregresse e i residui finali. Il quadro MC riepiloga i crediti ex art. 165 e determina l’importo complessivo da riportare nel quadro CN.
Concorso tra consolidato nazionale e mondiale
Quando coesistono consolidato nazionale e mondiale, il documento stabilisce una disciplina unitaria per la compilazione dei quadri relativi al credito per imposte estere. In sintesi:
- per i dati della consolidante e delle consolidate residenti si compila il quadro NR sezione I e il quadro NE sezioni I-A, I-B e I-C;
- per i dati delle controllate estere si compila il quadro MR sezione I-B e il quadro ME sezioni II-A, II-B e II-C;
- il quadro NR sezione II raccoglie i dati complessivi riferiti a tutti i soggetti;
- il quadro NC riepiloga i crediti complessivi, tenendo conto delle risultanze di NR, NE, MR e ME.
Il documento ribadisce che il credito complessivo e le eccedenze d’imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6 non possono superare l’imposta netta relativa al periodo di produzione del reddito estero.
Quadro CC: utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo
Il quadro CC disciplina l’utilizzo, da parte della consolidante, dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo. È suddiviso in due sezioni:
- crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
- eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione di gruppo.
Per ciascun credito o eccedenza si indicano codice, eventuale residuo dalla precedente dichiarazione, importo attribuito nella presente dichiarazione, utilizzo in CN o tramite F24, e differenza residua. La consolidante deve aggregare prioritariamente gli importi per tipologia di credito o tributo.
Quadro CN: determinazione dell’imposta
Il quadro CN determina l’IRES sulla base del reddito complessivo globale.
Nel consolidato nazionale, si parte dal reddito minimo e dal reddito o perdita di gruppo, si computano le perdite pregresse nei limiti di legge, si applicano le deduzioni per start-up e ACE e si giunge al reddito imponibile. Successivamente si calcola l’imposta lorda, si sottraggono detrazioni e crediti, compresi quelli per fondi comuni, redditi esteri, immobili in Abruzzo, altri crediti e ritenute. Si determinano quindi IRES dovuta o a credito, eccedenze IRES, importi utilizzati in F24, eventuali imposte rateizzate, cessioni di credito, eccedenze di versamento, rimborso o compensazione.
Nel consolidato mondiale la struttura è analoga, ma i riferimenti ai quadri sono quelli del consolidato mondiale: reddito minimo da MF, reddito imponibile da MF9, crediti e ritenute da MX e MC, eccedenze da MX, e disciplina specifica per start-up, ACE, crediti esteri e altre componenti.
Quadro CK: cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del gruppo
Il quadro CK è destinato alla cessione dell’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione, secondo l’art. 43-ter del DPR n. 602/1973. La consolidante può cedere l’eccedenza ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento o ad altri soggetti del gruppo.
La sezione I riguarda i cessionari aderenti al consolidato; la sezione II gli altri soggetti appartenenti al gruppo. Per ciascun rigo si indicano codice fiscale del cessionario e importo ceduto. Il documento precisa che la mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’importo non rende inefficace la cessione, ma comporta la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, fino a euro 2.065.
Quadro CS: prospetti vari
Il quadro CS raccoglie numerosi prospetti accessori:
- perdite non compensate;
- perdite delle società del gruppo;
- perdite da istanza di rimborso IRAP;
- perdite da istanza ex art. 40-bis, comma 3, DPR 600/1973;
- dati per l’art. 128 TUIR;
- oneri detraibili per risparmio energetico;
- crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- spese per interventi su edifici nelle zone sismiche;
- trasferimento della residenza all’estero;
- rideterminazione dell’acconto;
- errori contabili;
- eccedenza detrazioni da investimenti in start-up;
- zone franche urbane.
Le perdite non compensate restano utilizzabili dal consolidante nei periodi successivi, entro l’80 per cento del reddito imponibile per le perdite ordinarie o per l’intero importo nel caso di perdite dei primi tre periodi d’imposta riferite a nuova attività produttiva. Le perdite delle società del gruppo si riportano secondo l’eventuale diverso criterio di imputazione scelto in sede di adesione.
Il prospetto sulle perdite da istanza IRAP consente di riportare maggiori perdite emerse da tale istanza. Quello relativo all’art. 128 TUIR raccoglie le perdite e le svalutazioni rilevanti ai fini del riallineamento. La sezione sugli oneri detraibili per risparmio energetico riepiloga le spese e le quote detraibili maturate anche in anni precedenti.
Il credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo è disciplinato con limite complessivo di euro 80.000, ripartizione in 5 o 10 quote, e indicazione dei dati del richiedente, dell’immobile, del condominio o della cooperativa, nonché della quota annuale da utilizzare.
Le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche sono riportate con indicazione dell’anno, del soggetto, della spesa, della rata e dei dati catastali dell’immobile. La detrazione è pari al 65 per cento e va riportata nel quadro CN.
La sezione sul trasferimento della residenza all’estero disciplina la plusvalenza unitariamente determinata, la sua eventuale sospensione o rateizzazione, e l’importo dell’imposta sospesa o rateizzata da riportare nel quadro CN. La consolidante può scegliere tra sospensione del versamento dell’imposta sulla plusvalenza e rateizzazione, anche per singoli cespiti.
La rideterminazione dell’acconto richiede di ricostruire l’imposta del periodo precedente sulla base dei dati rideterminati dai soggetti partecipanti al consolidato, così da calcolare l’acconto 2014 con il metodo storico.
La sezione errori contabili si applica quando vengono corretti errori contabili relativi a componenti negativi non imputati nell’esercizio di competenza e non più emendabili. Il prospetto consente di riliquidare i periodi d’imposta interessati, con indicazione delle date dei periodi, dei quadri e righi interessati, e degli importi variati.
La sezione sull’eccedenza detrazioni da investimenti in start-up riporta l’importo eccedente l’imposta, distinguendo consolidato nazionale e mondiale.
La sezione Zone Franche Urbane disciplina l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi per le società beneficiarie, con riparto del reddito esente, delle perdite e dell’agevolazione, e con obbligo per la consolidante di compensare in F24 l’importo corrispondente al reddito esente. La tabella finale elenca le zone agevolate, tra cui L’Aquila, Carbonia Iglesias, Catania, Crotone, Napoli, Palermo, Vibo Valentia e altre.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e una lunga serie di riferimenti normativi, tra cui il d.lgs. n. 300/1999, lo Statuto dell’Agenzia, il DPR n. 600/1973, il TUIR, il d.lgs. n. 241/1997, il DPR n. 322/1998, il d.lgs. n. 196/2003, il d.m. 9 giugno 2004, vari decreti-legge e il d.m. 2 agosto 2013 in materia di exit tax.
Si precisa infine che la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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