Provvedimento del 31/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello di versamento "F24 Crediti PP.AA." per compensare crediti certificati verso Pubbliche Amministrazioni con somme dovute in materia tributaria, insieme alle specifiche tecniche per l’invio telematico e all’aggiornamento del modello di quietanza F24. Il documento disciplina struttura dei file, sezioni compilabili, controlli, obblighi di congruenza e condizioni di scarto o mancata esecuzione dei versamenti.
Approvazione del modello F24 Crediti PP.AA., specifiche tecniche telematiche e modifica della quietanza F24
Approvazione del modello "F24 Crediti PP.AA." e della quietanza telematica
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate approva il modello di versamento denominato "F24 Crediti PP.AA." e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per consentire l’esecuzione dei versamenti unitari previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante compensazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 28-quinquies del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Contestualmente, vengono approvate le modifiche al modello di quietanza dei versamenti telematici eseguiti mediante modello F24.
Oggetto e finalità del provvedimento
Il documento ha una duplice finalità:
- introdurre il modello "F24 Crediti PP.AA." da utilizzare per il pagamento di somme dovute per istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario tramite crediti certificati verso PP.AA.;
- adeguare la quietanza dei versamenti telematici F24, inserendo il riferimento al campo "numero certificazione credito" nella sezione ERARIO.
Il nuovo modello prevede il campo "numero certificazione credito", nel quale indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama, tra le principali basi normative:
- articolo 28-quinquies del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
- decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014, che disciplina le modalità di attuazione della compensazione;
- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo ai versamenti unitari;
- disciplina degli istituti definitori e deflativi del contenzioso richiamati nel testo, tra cui accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.
Ambito di applicazione del modello "F24 Crediti PP.AA."
Il modello "F24 Crediti PP.AA." è utilizzato per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti certificati verso Pubbliche Amministrazioni.
Sono richiamati i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti:
- dello Stato;
- degli enti pubblici nazionali;
- delle Regioni;
- degli enti locali;
- degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Disponibilità, trasmissione e istituzione dei codici tributo
Il modello è reso disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate ed è trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
È precisato che:
- con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati;
- l’elenco dei codici tributo da utilizzare per il pagamento dei debiti da accertamento tributario è contenuto nell’allegato al decreto MEF 14 gennaio 2014 ed è pubblicato anche sul sito dell’Agenzia.
Condizioni di validità ed esito dei pagamenti
Se una delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, del decreto MEF 14 gennaio 2014 non risulta rispettata, tutti i pagamenti contenuti nel medesimo modello "F24 Crediti PP.AA." sono considerati come non avvenuti.
In tal caso:
- il soggetto che ha trasmesso il modello riceve una ricevuta apposita;
- la ricevuta è consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Modifiche al modello di quietanza F24
A seguito dell’introduzione del nuovo modello:
- viene modificato il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante F24, già previsto dal provvedimento del 19 giugno 2013;
- nella legenda della quietanza viene inserito il campo "numero certificazione credito" nella sezione ERARIO;
- è approvato il nuovo modello di quietanza e la relativa legenda, riportati in allegato 4.
Struttura del modello di versamento
L’allegato 1 riporta il modello "F24 Crediti PP.AA.", strutturato nelle sezioni tipiche del modello F24:
- sezione ERARIO;
- sezione INPS;
- sezione REGIONI;
- sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI;
- sezione ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI.
Nel modello è presente il campo "numero certificazione credito" nella sezione ERARIO.
Sezione ERARIO del nuovo modello
La sezione ERARIO consente l’indicazione:
- del codice ufficio, se richiesto dal tributo;
- del codice atto, se richiesto dal tributo;
- del codice tributo;
- della rateazione/regione/provincia/mese di riferimento, se prevista;
- dell’anno di riferimento;
- degli importi a debito e a credito;
- del saldo della sezione.
Il modello inserisce anche il campo specifico:
- "numero certificazione credito", da compilare con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
Modello di quietanza telematica
L’allegato 4 riporta il nuovo modello di quietanza di versamento, da redigere in applicazione del provvedimento. La legenda consente la lettura dei dati per:
- ERARIO;
- ERARIO ED ALTRO;
- TRIBUTO/CAUSALE;
- ESTREMI IDENTIFICATIVI;
- INPS;
- REGIONI;
- IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI;
- ENTI PREVIDENZIALI;
- ACCISE/MONOPOLI.
È espressamente previsto il riferimento al "numero certificazione credito" nella legenda.
Specifiche tecniche per intermediari
L’allegato 2 disciplina la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici ENTRATEL.
Contenuto della fornitura
Ogni fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri e comprende:
- record di tipo "A" di testa;
- record di tipo "M" con dati anagrafici;
- record di tipo "V" con dati contabili;
- record di tipo "Z" di coda.
Sequenza dei record
La sequenza deve rispettare queste regole:
- un solo record "A" all’inizio;
- da 1 a 999 sequenze di record omogenei per tipologia di modello;
- per ogni sequenza: 1 record "M" e da 1 a 999 record "V";
- un solo record "Z" alla fine.
È specificato che i record V devono essere omogenei per tipologia di modello e non è ammessa una fornitura mista tra modelli IMU, ACCISE ed Elementi Identificativi nello stesso gruppo di record riferito al medesimo record M.
Struttura dei dati e controlli
I record sono a campi posizionali fissi. Le regole generali prevedono che:
- i campi numerici siano allineati a destra e riempiti con zeri;
- i campi alfanumerici siano allineati a sinistra e riempiti con spazi;
- gli importi siano espressi in centesimi di euro;
- i codici fiscali siano formalmente corretti secondo il DM 23 dicembre 1976;
- per INPS, INAIL e INPDAI valgano le specifiche tecniche delle rispettive amministrazioni;
- le tabelle di decodifica siano consultate sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Specifiche per intermediari: addebito e soggetti diversi dal contribuente
Per i flussi trasmessi dagli intermediari, il versamento deve essere effettuato con addebito sul conto corrente del contribuente, salvo i casi particolari disciplinati nelle specifiche.
Sono richiamati i casi in cui il pagamento è effettuato da soggetti diversi dal contribuente, tra cui:
- genitore/tutore (codice identificativo 02);
- erede (07);
- obbligato solidale (50);
- garante/terzo datore (60);
- rappresentante fiscale (72);
- intervento sostitutivo (51);
- curatore fallimentare (03).
In questi casi il conto di addebito e i dati identificativi devono essere coerenti con il soggetto che effettua il pagamento, secondo le regole indicate nel record M.
È inoltre consentito l’addebito cumulativo sul conto dell’intermediario che trasmette i modelli F24.
Data di esecuzione del versamento per intermediari
L’eventuale addebito del saldo è considerato eseguito:
- alla data di versamento indicata nel campo 49 del record M, per i versamenti pervenuti entro tale data;
- alla data di ricezione del flusso, per i versamenti pervenuti successivamente.
Se un record M è seguito da più record V riferiti allo stesso contribuente, la data di versamento deve essere omogenea su tutti i record V.
Specifiche per contribuenti
L’allegato 3 disciplina la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte dei contribuenti. La struttura generale della fornitura è analoga a quella per gli intermediari:
- record A di testa;
- record M con i dati anagrafici e di residenza del contribuente, dell’eventuale coobbligato e, se diverso, del versante;
- record V con i dati contabili;
- record Z di coda.
Regole specifiche per i contribuenti
Per i contribuenti:
- il record M è unico;
- deve esserci un record V per ciascun modello F24 relativo al soggetto e alla data di versamento indicati nel record M;
- l’addebito del saldo deve essere richiesto sul conto corrente intestato al fornitore del flusso, identificato nel record A;
- il codice fiscale del contribuente nel record M deve coincidere con quello del fornitore del flusso, salvo i casi particolari dei soggetti che pagano per altri.
Sono ribaditi i medesimi casi particolari per genitore/tutore, erede, obbligato solidale, garante/terzo datore, rappresentante fiscale, intervento sostitutivo e curatore fallimentare.
Data di esecuzione per i contribuenti
Il versamento si considera eseguito:
- alla data di versamento del campo 43 del record M, per i flussi pervenuti entro tale data;
- alla data di ricezione del flusso, per quelli pervenuti dopo.
Regole tecniche dei record A, M, V e Z
Le specifiche per contribuenti e intermediari descrivono in dettaglio campi, posizioni e controlli dei record. Tra gli elementi comuni più rilevanti:
- record A: dati del fornitore del flusso, tipo fornitore persona fisica o non fisica, progressivo invio, numero totale invii, flag origine, recapiti facoltativi, accettazione delle specifiche;
- record M: dati del contribuente, del versante/firmatario, del coobbligato, del conto di addebito, della valuta, del saldo totale a debito e della data di versamento;
- record V: dati contabili per le varie tipologie di pagamento;
- record Z: numero dei record V e M presenti nella fornitura.
Tipologie di modello contenute nel record V
Il record V può assumere tre tipologie principali:
- modello con sezione IMU v.2013, identificato dal tipo modello "A";
- modello con sezione ACCISE v.2013, identificato dal tipo modello "B";
- modello con elementi identificativi, identificato dal tipo modello "8".
Per ciascuna tipologia sono previste sezioni contabili specifiche e campi dedicati.
Sezioni contabili e regole di compilazione nel record V
Le specifiche dettagliano le seguenti sezioni:
- ERARIO;
- INPS;
- REGIONI;
- IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI;
- INAIL;
- ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI;
- ACCISE ed altri versamenti non ammessi in compensazione;
- pagamenti con Elementi Identificativi.
Per ciascuna sezione sono indicati campi, posizioni, formato e controlli bloccanti. In linea generale:
- gli importi a debito e a credito devono essere coerenti con i totali di sezione;
- il segno del saldo indica se prevale il credito o il debito;
- il saldo finale del modello F24 deve essere maggiore o uguale a zero e coerente con gli importi esposti;
- la data di versamento deve essere indicata nel formato richiesto e coerente con il record M.
Sezione ERARIO: numero certificazione credito
Nella sezione ERARIO del record V è previsto il campo "Numero Certificazione", corrispondente al numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, da compilare solo quando il codice tributo lo richiede per la compensazione di crediti certificati. Negli altri casi, il campo non deve essere compilato.
Sezione IMU e altri tributi locali
La sezione IMU e altri tributi locali contiene campi relativi a:
- codice ente/provincia/comune;
- flag ravvedimento operoso;
- flag immobili variati;
- flag acconto;
- flag saldo;
- numero immobili;
- detrazione abitazione principale;
- codice tributo;
- rateazione;
- anno di riferimento;
- importi a debito e a credito.
È precisato che:
- la detrazione per abitazione principale può comparire una sola volta;
- l’indicazione di un importo a credito su tributi IMU, se ammessa dal tributo selezionato, richiede la presenza di un debito totale sullo stesso comune di importo uguale o superiore al credito indicato.
Sezione ACCISE
La sezione ACCISE si applica ai modelli con tipo "B" ed è strutturata come una sezione specifica per versamenti non ammessi in compensazione. Sono previsti campi per:
- codice ufficio finanziario;
- codice atto;
- codice ente;
- sigla provincia;
- codice tributo;
- codice identificativo;
- rateazione;
- periodo di riferimento;
- importo a debito.
Sono indicati i possibili valori del codice ente, tra cui:
- D per pagamenti ACCISE;
- A per assicurazioni;
- G per Cassa Geometri;
- P per tributi INPGI;
- M per tributi dei Monopoli di Stato;
- R per ruoli.
Specifiche sul record Z
Il record Z di coda contiene i dati riepilogativi della fornitura, in particolare:
- numero dei record di tipo V presenti nel file;
- numero dei record di tipo M presenti nel file.
Regole di coerenza e limiti quantitativi
Le note finali chiariscono alcuni vincoli importanti:
- su ciascun modello F24, un record V può contenere una sola coppia codice ufficio/codice atto;
- se servono coppie distinte per codici tributo diversi, occorre utilizzare record V distinti;
- l’uso del codice ufficio e/o codice atto nella sezione ERARIO esclude il loro utilizzo nella sezione ACCISE e viceversa;
- i record V successivi al record M devono essere omogenei per tipologia;
- per ciascun record M non possono essere trasmessi più di 999 record V.
Pubblicazione e decorrenza
Il provvedimento specifica che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 31 gennaio 2014, e reca la firma del Direttore Attilio Befera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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