L.R. Umbria 28/2005
Modificazione della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 - Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 28/2005 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 l’applicazione della disciplina sul ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato prevista dalla l.r. 2/2003. La copertura è assicurata con fondi statali e regionali già previsti, nei limiti delle risorse assegnate agli enti locali.
Proroga del ruolo speciale transitorio per personale a tempo determinato nelle zone terremotate Umbria-Marche
Proroga del ruolo speciale transitorio per il personale a tempo determinato
La legge regionale dell’Umbria interviene sulla disciplina già prevista dalla l.r. 28 gennaio 2003, n. 2, relativa all’istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della normativa sugli interventi per le zone terremotate delle Marche e dell’Umbria. L’obiettivo è estendere nel tempo l’applicazione di tale misura.
Ambito e contenuto della modifica
La disposizione modifica il termine finale previsto dalla disciplina originaria.
- Nel comma 1 dell’articolo 7 della l.r. n. 2/2003, il termine «fino al 31 dicembre 2005» è sostituito con «fino al 31 dicembre 2007».
- Ne deriva che la misura sul ruolo speciale transitorio resta operativa sino alla fine del 2007, per il personale interessato dalla normativa richiamata.
Copertura finanziaria
La legge disciplina anche la copertura delle spese connesse all’attuazione della proroga.
- Le risorse sono tratte dai fondi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61.
- È richiamato anche l’articolo 8-bis della l.r. 12 agosto 1998, n. 30.
- L’utilizzo dei fondi avviene entro i limiti delle risorse assegnate agli enti locali dalla Regione.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale.
- Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
- La sua applicazione è collegata alla proroga fino al 31 dicembre 2007 della disciplina richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 dic 2005L.R. Umbria 29/2005
- Legge · 12 dic 2005L.R. Umbria 27/2005
- Legge · 7 feb 2006L.R. Umbria 1/2006
- Legge · 10 feb 2006L.R. Umbria 2/2006
- Legge · 10 feb 2006L.R. Umbria 3/2006
- Legge · 10 feb 2006L.R. Umbria 4/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →