L.R. Veneto 23/2018
Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’assetto degli enti parco regionali veneti, definendone organi, funzioni, nomine, partecipazione e regime transitorio. Prevede l’adeguamento degli statuti, l’abrogazione di varie disposizioni delle leggi istitutive dei singoli parchi e una copertura finanziaria per gli esercizi 2018-2020. Non si applica ai parchi gestiti da Regole o Comunioni familiari montane.
Riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali del Veneto
Riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali
La legge regionale del Veneto n. 23 del 2018 riordina la governance dei parchi regionali, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti programmazione e gestione, nel quadro della legge quadro statale sulle aree protette. La disciplina si applica ai parchi regionali veneti, con esclusione di quelli la cui gestione è affidata a Regole o Comunioni familiari montane.
Ambito di applicazione e finalità
La legge mira alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e alla tutela dell’ambiente naturale, attraverso nuove regole per organizzazione e funzionamento dei parchi. Rimangono fuori dal suo campo di applicazione i parchi per i quali la gestione, ai sensi della normativa statale, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, la cui organizzazione continua a essere disciplinata dalla rispettiva legge istitutiva.
Ente di gestione e indirizzo regionale
La gestione di ciascun parco è affidata a un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, denominato Ente parco, con sede nel territorio interessato e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. La Giunta definisce obiettivi e linee strategiche, coordina le iniziative e assicura supporto tecnico-amministrativo per garantire unitarietà di politica di settore, gestione e comunicazione. L’Ente parco opera nel rispetto di tali indirizzi e con il supporto della struttura regionale competente.
Rapporti con comuni, patrimonio regionale e vigilanza
Per l’istruttoria dei provvedimenti paesaggistici, l’Ente parco e i comuni parzialmente ricompresi nel parco possono avvalersi reciprocamente dei rispettivi uffici mediante convenzione, purché entrambi risultino inseriti nell’elenco degli enti idonei previsto dalla legge regionale sul governo del territorio e sul paesaggio. Se nel territorio del parco insistono beni immobili del patrimonio regionale, la Giunta può affidarne la gestione all’Ente parco o al comune interessato. In caso di persistente inattività o inefficienza, interviene il Presidente della Giunta regionale secondo la disciplina regionale di vigilanza sugli enti amministrativi.
Organi dell’Ente parco e regole generali sulle nomine
Gli organi dell’Ente parco sono: Comunità del parco, Consiglio direttivo, Presidente, Revisore dei conti, Consulta del Parco e Comitato tecnico-scientifico. Per le nomine e designazioni regionali si applica la disciplina generale sulle procedure di nomina, salvo diversa previsione della legge, fermo restando il regime statale su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Comunità del parco: composizione e competenze
La Comunità del parco riunisce i sindaci dei comuni interessati o loro delegati, tre soggetti designati dalla Giunta regionale con adeguata esperienza, un rappresentante della provincia o della Città metropolitana di Venezia territorialmente interessata, un rappresentante delle attività produttive del settore primario, uno delle associazioni turistiche, due ambientalisti, un rappresentante delle associazioni venatorie e uno delle associazioni ittiche. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Comunità è presieduta dal Presidente del parco e vi partecipa di diritto il direttore.
Essa definisce l’indirizzo politico-amministrativo del parco, approva statuto, bilanci preventivo e consuntivo, regolamenti e piano ambientale. Deve essere convocata almeno due volte l’anno o su richiesta di un terzo dei componenti. Entro trenta giorni dalla costituzione individua due nominativi, diversi dai tre designati dalla Giunta, da comunicare al Presidente della Giunta per il Consiglio direttivo; se il termine decorre inutilmente, provvede direttamente il Presidente della Giunta. Ai componenti spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale.
Consiglio direttivo: composizione, funzioni e durata
Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da due soggetti scelti tra quelli indicati per la Comunità, da un sindaco componente della Comunità e dai due componenti individuati dalla Comunità stessa. Il Consiglio attua l’indirizzo della Comunità e definisce gli obiettivi di governo e amministrazione del parco, curando organizzazione e funzionamento dell’Ente, proponendo il piano ambientale e svolgendo le ulteriori funzioni statutarie.
È presieduto dal Presidente del parco ed elegge un vicepresidente. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Presidente della Giunta avvia il procedimento di sostituzione; il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del mandato originario. Ai componenti, escluso il Presidente, spettano solo il rimborso delle missioni documentate e un gettone di presenza. Il Consiglio trasmette ogni anno una relazione dettagliata alla commissione consiliare competente e ai comuni del parco.
Presidente del parco
Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Ente, coordina l’attività, esercita le funzioni delegate dal Consiglio e adotta provvedimenti urgenti e indifferibili, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile. In caso di impedimento temporaneo o nelle more della nomina, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente. Se il Presidente cessa anticipatamente, si procede a nuova nomina, con durata fino alla scadenza del mandato del predecessore. È prevista un’indennità di carica oltre al rimborso missioni, secondo quantificazione regionale.
Revisore dei conti
Per ciascun parco la Giunta nomina un Revisore dei conti e un supplente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Revisore controlla la contabilità degli atti dell’Ente parco secondo la normativa vigente e segnala immediatamente alla Giunta eventuali gravi irregolarità, fornendo le informazioni richieste. Riceve un’indennità annua lorda e il rimborso delle missioni documentate.
Consulta del Parco: partecipazione e consultazione
L’Ente parco deve garantire informazione e partecipazione dei cittadini attraverso strumenti previsti dallo statuto e si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo composto da rappresentanti delle associazioni locali più rappresentative nei settori produttivo primario, promozione turistica, ambientalismo, caccia e pesca. La Consulta designa i sei rappresentanti associativi che siedono nella Comunità del parco ed esprime proposte e pareri su regolamenti, piano ambientale e programmi di gestione e valorizzazione.
I pareri vanno resi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, si può procedere senza di essi. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal Presidente del parco, si riunisce almeno ogni sei mesi, ha sedute pubbliche e i suoi componenti non percepiscono compensi né rimborsi.
Comitato tecnico-scientifico
È previsto un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive per assicurare il contributo del mondo scientifico. È composto da un massimo di nove membri nominati dal Presidente del parco, uno dei quali con competenze giuridiche o economiche e gli altri scelti tra esperti di discipline naturalistiche, agrarie, forestali, geologiche, ambientali, storiche, etnografiche e di pianificazione paesaggistica. Se il Presidente non provvede entro sessanta giorni dalla nomina, subentra il direttore della struttura regionale competente.
Il Comitato esprime pareri su piano ambientale, regolamenti, bilanci, variazioni di bilancio e conto consuntivo, oltre che su specifiche questioni poste dagli organi del parco o dal direttore. I pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il termine, si prescinde. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso missioni documentate.
Direttore e personale
L’incarico di direttore è conferito dal Presidente del parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato fino a cinque anni, rinnovabile. Il soggetto deve possedere almeno una laurea, anche triennale, e adeguata esperienza in materia naturalistico-ambientale e amministrativa; può essere scelto tra personale regionale o dei parchi con qualifica dirigenziale, tra personale regionale o dei parchi di categoria D con incarico di posizione organizzativa, oppure tra soggetti esterni.
Il direttore adotta gli atti amministrativi dell’Ente, ne cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ha poteri di spesa, gestisce le risorse umane nel rispetto della dotazione organica, attua i piani e le direttive del Consiglio e partecipa al Consiglio con voto consultivo. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche del parco, con tetto massimo pari a quello dei direttori regionali di Direzione. L’Ente può operare con personale proprio, previa autorizzazione regionale, oppure con personale comandato o distaccato da comuni o Regione.
Disposizioni transitorie per la costituzione dei nuovi organi
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta individua con bando le associazioni più rappresentative a livello locale e le invita a designare i propri rappresentanti per la Consulta. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Presidente della Giunta convoca la Consulta per le designazioni dei sei rappresentanti associativi nella Comunità. Se le associazioni non provvedono nei termini, Consulta e Comunità restano comunque validamente costituite.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta designa anche i tre soggetti componenti della Comunità di cui alla lettera b) dell’articolo 4. Entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo, gli enti parco adeguano il proprio statuto; in mancanza, provvede la Giunta con schema sostitutivo da sottoporre alla Comunità.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta nomina il Revisore e il supplente, quantifica gettoni e indennità degli organi, ricognisce risorse umane e strumentali dei parchi e, per il Parco della Lessinia, ricognisce anche rapporti giuridici, patrimoniali, beni e risorse funzionali al subentro al posto della Comunità Montana.
Coordinamento con la disciplina della Lessinia e continuità degli organi
Tutti i riferimenti alla Comunità Montana contenuti nella legge istitutiva del Parco della Lessinia devono intendersi riferiti all’Ente parco naturale regionale della Lessinia. Gli organi e le eventuali gestioni commissariali dei parchi esistenti restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate numerose disposizioni delle leggi istitutive dei parchi regionali dei Colli Euganei, della Lessinia, del Fiume Sile e del Delta del Po, in particolare quelle relative alla precedente disciplina degli organi e del funzionamento. Inoltre, nella normativa regionale vigente ogni riferimento agli organi degli enti parco deve essere interpretato, per le rispettive competenze, alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri correnti derivanti dalla legge sono quantificati in euro 1.896.000 per il 2018 e in euro 3.792.000 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020. La copertura è assicurata con le risorse della Missione 09, Programma 05, Titolo I del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è stata pubblicata nel BUR del 6 luglio 2018 ed è immediatamente operativa secondo le scadenze transitorie previste. La disciplina è attualmente da considerarsi in larga parte consolidata per l’organizzazione dei parchi regionali veneti, salvo successive modifiche non presenti nel testo fornito.
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