Prescrizioni del Garante n. 582 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ricondotto al Ministero della Giustizia, per aver inviato a 22 dipendenti una e-mail cumulativa con allegato un prospetto contenente i nominativi e i test/corsi di formazione Syllabus non ancora completati da ciascuno. Pur riconoscendo le ragioni organizzative e la tempestiva adozione di misure interne correttive, l’Autorità ha concluso che la comunicazione eccedeva quanto necessario e violava i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché l’art. 6 GDPR e l’art. 2-ter del Codice privacy. In considerazione della natura minore della violazione, dell’assenza di precedenti e della cooperazione del titolare, il Garante ha irrogato un ammonimento, senza sanzione pecuniaria, e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.
Ministero della Giustizia – Procura di Milano: ammonimento per invio cumulativo di e-mail con dati sui test formativi mancanti dei dipendenti
Ministero della Giustizia – invio cumulativo di e-mail con dati sui test formativi mancanti dei dipendenti
Il Garante ha esaminato il reclamo di un funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano relativo alla trasmissione, da parte della segreteria della dirigenza, di una e-mail cumulativa con allegato un prospetto contenente i nominativi dei dipendenti e i corsi/test di formazione sulla piattaforma Syllabus non ancora completati. Il trattamento è stato ricondotto al Ministero della Giustizia, quale titolare, per il tramite del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Fatti e attività istruttoria
Il reclamante ha lamentato che un file xlsx, diffuso via e-mail a più destinatari, riportasse cognomi dei dipendenti associati ai test non effettuati. Il Ministero ha chiarito che l’invio era stato preceduto da solleciti individuali e da tentativi telefonici, ed era stato disposto per ragioni di tempestività, per la gestione di una scadenza amministrativa e per la carenza di personale, oltre che per favorire il recupero dei percorsi formativi da parte dei dipendenti interessati.
Difese del titolare
Secondo il Ministero, la comunicazione non riguardava un vero e proprio inadempimento formativo, ma il completamento di passaggi amministrativi preliminari all’avvio dei corsi. Il titolare ha inoltre evidenziato che, dopo le doglianze dell’interessato, la segreteria aveva fornito immediato riscontro assicurando una diversa gestione futura e che era stata adottata una circolare interna di sensibilizzazione dei responsabili di settore sull’uso di modalità di comunicazione individualizzata.
Valutazioni giuridiche del Garante
L’Autorità ha ricordato che, nel settore pubblico e nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati dei dipendenti è lecito solo se necessario per la gestione del rapporto di lavoro, per obblighi di legge o per compiti di interesse pubblico, e che la comunicazione a terzi è consentita nei limiti dell’art. 2-ter del Codice. Ha richiamato inoltre i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, nonché le linee guida del 14 giugno 2007 sui lavoratori in ambito pubblico, secondo cui vanno evitate comunicazioni superflue e riferimenti puntuali a condizioni personali di singoli dipendenti.
Illiceità della comunicazione e principio di minimizzazione
Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto non giustificata la scelta di utilizzare una e-mail cumulativa con un file riepilogativo, poiché i destinatari sono stati resi reciprocamente edotti dello stato di avanzamento formativo dei colleghi. Secondo l’Autorità, la stessa finalità avrebbe potuto essere raggiunta con comunicazioni individualizzate, che avrebbero garantito la tutela della riservatezza e il rispetto del principio di minimizzazione. È stato altresì osservato che il contenuto della comunicazione, facendo espresso riferimento all’“effettuare/ultimare l’assessment” e al termine scaduto, poteva indurre i destinatari a ritenere che alcuni colleghi non avessero tempestivamente adempiuto agli obblighi formativi.
Esito del procedimento e criteri di graduazione della risposta
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice. Tuttavia, considerando che si trattava di una violazione minore, che non vi erano precedenti specifici, che il Ministero aveva collaborato nel procedimento, che aveva già adottato misure interne di sensibilizzazione e che la condotta non aveva arrecato un giudizio di disvalore esplicito né produceva ulteriori effetti, l’Autorità ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non sono state disposte ulteriori misure correttive né sanzioni pecuniarie; è stata invece disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un funzionario della Procura di Milano, secondo cui l’ufficio di segreteria della dirigenza avrebbe inoltrato a una mailing list un file Excel con i cognomi dei dipendenti associati ai test di formazione non effettuati sulla piattaforma Syllabus. L’e-mail era rivolta a 22 dipendenti e serviva a sollecitare il completamento dell’assessment formativo oltre il termine previsto.
Difese del Ministero della Giustizia
Il Ministero ha sostenuto che si trattava di una mera comunicazione di servizio relativa a step amministrativi prodromici ai corsi, non di una stigmatizzazione di inadempimenti formativi. Ha inoltre affermato che l’invio cumulativo era stato preceduto da tentativi individuali e telefonici, motivato da esigenze di rapidità, dalla carenza di personale e dall’obiettivo di favorire il confronto tra colleghi. Dopo il reclamo, la segreteria avrebbe fornito chiarimenti all’interessato e la struttura avrebbe adottato una circolare interna di sensibilizzazione.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica e sui principi applicabili
Il Garante ha ricordato che, nel contesto lavorativo pubblico, il trattamento è lecito solo se necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere a obblighi di legge, oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e che la comunicazione a terzi di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 2-ter del Codice. Ha ribadito che il datore di lavoro deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e protezione dei dati by default, limitando l’accesso ai soli soggetti che ne abbiano effettiva necessità.
Illiceità della comunicazione cumulativa
Secondo l’Autorità, non vi erano elementi idonei a giustificare l’invio cumulativo della e-mail con il prospetto allegato, poiché tale modalità rendeva i destinatari reciprocamente edotti dei corsi e test non ancora svolti da ciascuno. Il Garante ha ritenuto che l’obiettivo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto con comunicazioni individualizzate, meno invasive e pienamente conformi al principio di minimizzazione. Ha quindi qualificato il trattamento come illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Esito finale e criteri di graduazione
Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto la violazione “minore” ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando le finalità organizzative, l’assenza di contenuti valutativi o giudizi di disvalore, la tempestività dei solleciti, la collaborazione del Ministero, l’assenza di precedenti e l’adozione di una circolare interna. In considerazione del fatto che la condotta aveva già esaurito i suoi effetti, l’Autorità ha applicato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive o sanzioni pecuniarie.
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