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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26037/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto a un’istanza di rimborso di somme versate dalla società per imposta di registro, ipotecaria e catastale, pagate in esecuzione di una cartella di pagamento conseguente a un avviso di liquidazione che aveva contestato la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina per mancata presentazione nei termini del certificato definitivo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società ritenendo, secondo la ragione più liquida, che la definitività dell’atto impositivo rendesse inammissibile la domanda di rimborso. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per avere il giudice d’appello fondato il rigetto su un giudicato che sarebbe stato inesistente, poiché l’avviso di liquidazione era ancora sub iudice davanti alla Corte di cassazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 295, 337, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudizio sul rimborso avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio relativo all’avviso di liquidazione presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso. Ha rilevato che, dopo la sentenza impugnata, il giudizio relativo all’avviso di liquidazione è stato definito dalla Corte di cassazione con ordinanza che ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando senza rinvio la decisione di merito favorevole alla contribuente e dichiarando tardivo il ricorso introduttivo; ne è conseguita la definitività dell’avviso di liquidazione. Tale giudicato esterno, formatosi successivamente, è stato ritenuto rilevabile d’ufficio e idoneo a far venir meno le ragioni dell’impugnazione e lo stesso interesse a coltivarla, poiché la situazione processuale effettivamente esistente coincideva con quella che la sentenza d’appello aveva erroneamente ritenuto già verificata. La Corte ha inoltre dichiarato tardivi i controricorsi dell’Agenzia e, per tale ragione, non ha regolato le spese; ha escluso anche l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, perché l’inammissibilità è derivata da un evento sopravvenuto e non da una carenza originaria del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia di nullità della sentenza per errori processuali; nel caso la censura è stata ritenuta superata dalla sopravvenuta definitività dell’atto presupposto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per dedurre la violazione di legge; qui la violazione degli artt. 295, 337, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c. è stata ritenuta priva di interesse per sopravvenuto giudicato esterno.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria del giudizio in presenza di altra controversia pregiudiziale.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    invocato per la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pregiudicante.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    termine per la notifica del controricorso; le notifiche dell’Agenzia sono state ritenute tardive.

  • art. 372 c.p.c.

    il divieto di nuovi documenti non è stato ritenuto ostativo alla considerazione di una sentenza sopravvenuta della Cassazione, rilevabile d’ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicabile nel caso, perché l’inammissibilità è derivata da un evento sopravvenuto e non da inammissibilità originaria del ricorso.

  • legge 6 agosto 1954, n. 604

    disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la cui decadenza era stata contestata all’originaria contribuente.

  • d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    richiamato per l’applicabilità delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina all’imprenditore agricolo professionale.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una decisione definitiva della Corte sul rapporto pregiudiziale o sull’atto presupposto, il relativo giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e può rendere priva di interesse la censura proposta contro la sentenza impugnata.
  • La sopravvenuta definitività dell’atto amministrativo o impositivo su cui si fonda la domanda di rimborso può determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, quando realizza proprio la situazione processuale che il ricorrente assumeva erroneamente mancante.
  • Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione non impedisce al giudice di tenere conto di una propria sentenza sopravvenuta, perché la Corte è tenuta a conoscere d’ufficio i propri precedenti.
  • L’ulteriore contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso dipende da un evento sopravvenuto e non da una originaria carenza di ammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

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