Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 33/2021

Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio di previsione Abruzzo 2021-2023 ai dati definitivi del rendiconto 2020, ridefinendo residui, fondo di cassa, risultato di amministrazione e fondi vincolati/accantonati. Dispone inoltre variazioni di entrata e spesa, aggiorna allegati di bilancio e modifica alcune norme finanziarie regionali. Diverse misure hanno efficacia limitata al 2021, 2022 o 2023.

Assestamento del bilancio regionale Abruzzo 2021-2023 e variazioni legislative collegate

Assestamento del bilancio regionale Abruzzo 2021-2023

La legge regionale disciplina l’assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Abruzzo, sulla base dei dati definitivi del rendiconto 2020. Oltre agli aggiornamenti contabili, introduce alcune variazioni e modifiche a disposizioni finanziarie regionali, con effetti concentrati soprattutto sugli esercizi 2021-2023 e, per alcune misure, sul solo 2021 o sul solo 2022.

Aggiornamento dei dati contabili del bilancio

La disciplina assesta le principali grandezze del bilancio 2021 sulla base del rendiconto 2020 approvato dalla Giunta regionale:

  • i residui attivi e passivi presunti sono rideterminati in conformità ai dati definitivi del 2020;
  • il fondo di cassa iniziale dell’esercizio 2021 è determinato in euro 780.348.072,60;
  • il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 318.017.362,11;
  • la quota accantonata ammonta a euro 339.144.337,79 e la quota vincolata a euro 392.197.287,99;
  • per effetto di accantonamenti e vincoli, il disavanzo di amministrazione è indicato in euro -413.324.263,67.

Applicazione dell’avanzo vincolato e accantonato

La legge autorizza l’iscrizione in bilancio della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione 2020, nel limite consentito dalla normativa statale richiamata. L’importo complessivo iscritto è pari a euro 325.810.403,53, al netto di euro 162.969.695,96 già applicati al bilancio corrente a titolo di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità.

Le risorse così iscritte finanziano:

  • il “Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate”, per euro 233.940.029,94;
  • il “Fondo per la reiscrizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione”, per euro 91.870.373,59.

Sono inoltre previste le correlate variazioni di sola competenza sul bilancio 2021-2023, esercizio 2021. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le ulteriori variazioni necessarie per l’effettivo impiego dei fondi, nel rispetto dei vincoli di legge.

Fondo pluriennale vincolato e FCDE

Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata è iscritto nel bilancio 2021-2023 per:

  • euro 46.736.993,33 per la parte corrente;
  • euro 182.175.689,23 per la parte in conto capitale.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è confermato negli importi già iscritti per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

Variazioni di bilancio e aggiornamento degli allegati

La legge dispone variazioni alle entrate e alle spese del bilancio regionale 2021-2023 secondo gli allegati richiamati, e approva il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuna annualità.

Sono inoltre aggiornati gli allegati del bilancio di previsione, includendo i prospetti assestati delle entrate e delle spese, il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio, la nota integrativa all’assestamento e il prospetto per il tesoriere previsto dal d.lgs. 118/2011.

Modifiche alla legislazione finanziaria regionale 2021

La legge interviene sulla normativa finanziaria regionale vigente, con effetti sul ciclo di bilancio 2021-2023. In particolare:

  • viene abrogato il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2021;
  • alcuni allegati della l.r. 2/2021 sono sostituiti da nuovi prospetti assestati;
  • vengono introdotte, nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale, regole sui prelevamenti dallo stanziamento per debiti fuori bilancio e dal Fondo rischi contenzioso, attribuendo tali prelievi alla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio.

Rifinanziamenti e modifiche a leggi regionali di spesa

Sono aggiornate diverse misure finanziarie già previste da leggi regionali precedenti:

  • il rifinanziamento per interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale è rimodulato sui capitoli indicati, con nuova distribuzione delle risorse tra 2021, 2022 e 2023;
  • sono istituite nuove entrate e spese a favore del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.) dell’Aquila, per consentire il reimpiego di risorse provenienti da vendite e diritti ittiogenici;
  • è previsto il supporto di ARTA Abruzzo ai Servizi procedenti in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica, con trasferimento annuo di euro 70.000,00 per il 2022 e il 2023;
  • è modificata una previsione della l.r. 39/2019 relativa alla compartecipazione regionale per la valorizzazione e il recupero delle opere irrigue nel Fucino.

Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo

Per il solo esercizio finanziario 2021, una quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, pari a euro 294.000,00, è destinata ad incrementare le risorse del capitolo per contributi a enti pubblici e privati, al fine di finanziare manifestazioni culturali e grandi eventi realizzati nel 2021.

La copertura è assicurata con una variazione di bilancio che aumenta il capitolo di spesa interessato e riduce un diverso capitolo della medesima missione e programma.

Contributo al Comune di Chieti per la mobilità urbana

La Regione riconosce al Comune di Chieti un contributo di euro 400.000,00 per l’anno 2022, destinato a coprire i maggiori costi di produzione del trasporto pubblico urbano e a sostenere il miglioramento della mobilità cittadina.

Il contributo è finanziato mediante variazione compensativa del bilancio 2021-2023, con aumento del capitolo di nuova istituzione nella missione trasporti e corrispondente riduzione del fondo nella missione 20.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato indica anche l’entrata in vigore dal 18 giugno 2022 per le successive modifiche intervenute. Diverse disposizioni hanno efficacia circoscritta:

  • al solo esercizio 2021 per la misura culturale e per l’assestamento contabile riferito all’esercizio 2021;
  • agli anni 2022 e 2023 per il trasferimento ad ARTA Abruzzo;
  • all’anno 2022 per il contributo al Comune di Chieti.

Valutazione di attualità

La legge è sostanzialmente una manovra di assestamento riferita al bilancio 2021-2023 e a esercizi ormai conclusi. Le principali disposizioni hanno natura finanziaria puntuale e temporalmente limitata, per cui oggi ha utilità soprattutto come base storica o per ricostruzioni contabili, non come disciplina generale vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.