Sentenza del 17/06/2019 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava: il difetto di motivazione degli atti, sostenendo che il richiamo ad altri documenti e al processo verbale di contestazione fosse generico; la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, perché gli atti sarebbero stati notificati oltre i termini ordinari e il raddoppio dei termini sarebbe stato illegittimo in assenza di un’effettiva azione penale; infine, l’applicabilità della sanzione del 30% prevista dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che essa riguardasse soltanto l’omesso versamento di imposte dichiarate e non l’accertamento di maggiori imposte.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem, poiché gli atti richiamavano elementi già conosciuti dalla contribuente, tra cui il processo verbale di contestazione notificato al rappresentante della società. Ha inoltre ritenuto legittimo il raddoppio dei termini previsto dall’art. 37 del d.l. n. 223/2006: è sufficiente il riscontro di fatti astrattamente idonei a comportare l’obbligo di denuncia penale, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia stata esercitata l’azione penale o che vi sia una definitiva condanna penale. Ha infine ritenuto applicabile la sanzione del 30% anche quando emerga una maggiore imposta in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006
In caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono astrattamente idonei a comportare l’obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia iniziato un procedimento penale o che il reato sia stato definitivamente accertato in sede giudiziaria.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Ai fini del raddoppio rileva l’esistenza di fatti che impongano, in astratto, la denuncia all’autorità giudiziaria, anche se la denuncia non viene poi presentata o il procedimento penale non prosegue.
D.lgs. n. 74/2000
Il raddoppio dei termini è collegato alle violazioni tributarie che possono integrare uno dei reati previsti dalla normativa penale tributaria.
Art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La sanzione del 30% può essere applicata non soltanto per l’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, ma anche nei casi in cui una maggiore imposta emerga dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, secondo quanto ritenuto dalla Commissione.
Sentenza Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011
La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo il raddoppio dei termini basato sul mero obbligo astratto di denuncia, senza subordinare tale effetto all’effettiva presentazione della denuncia o all’esito del procedimento penale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede una condanna penale né l’effettivo avvio dell’azione penale: è sufficiente che i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un reato tributario per il quale sussista obbligo di denuncia.
- La legittimità del raddoppio deve essere valutata in base alla concreta descrizione dei fatti e alla loro potenziale rilevanza penale, non sulla base dell’esito successivo delle indagini o del processo penale.
- Un atto tributario può essere motivato per relationem quando richiama documenti già conosciuti o notificati al contribuente, purché il destinatario sia posto concretamente in condizione di comprendere la contestazione e difendersi.
- La sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 può trovare applicazione anche quando il controllo fiscale accerti una maggiore imposta, non soltanto nei casi di mancato versamento dell’importo originariamente dichiarato.
- La mera riproposizione in appello delle contestazioni già respinte in primo grado può esporre l’impugnazione a un’eccezione di inammissibilità; è preferibile contestare puntualmente la motivazione della decisione impugnata.
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