R.R. Marche 3/2009
Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Marche disciplina piani cimiteriali, costruzione/ampliamento e soppressione dei cimiteri, inumazione, tumulazione, concessioni, attività funebre, trasporto e sale del commiato, oltre alla sepoltura dei feti/prodotti abortivi e degli animali d’affezione. Stabilisce requisiti tecnici, sanitari e organizzativi, con alcune disposizioni transitorie e un articolo abrogato.
Disciplina regionale delle attività funebri, cimiteriali e della sepoltura degli animali d’affezione
Disciplina regionale delle attività funebri e cimiteriali
Il regolamento della Regione Marche detta la disciplina operativa e tecnica dei servizi connessi al decesso, dei cimiteri e dell’attività funebre nel territorio regionale. Integra la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 e, per quanto non previsto, rinvia al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Ambito di applicazione e fonti complementari
Il provvedimento regola:
- requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso;
- sepoltura degli animali da affezione;
- profili autorizzatori, igienico-sanitari e strutturali di cimiteri, sale del commiato, trasporto funebre e attività funebre.
Per le materie non disciplinate dal regolamento si applicano le norme statali di polizia mortuaria.
Piani cimiteriali e programmazione
I Comuni, singoli o associati, devono predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, con orizzonte di soddisfacimento del fabbisogno di sepolture nei 20 anni successivi all’approvazione. I piani:
- sono approvati dal Comune, sentiti ASUR e ARPAM;
- sono revisionati ogni 10 anni e comunque in caso di modifiche significative;
- recepiscono nello strumento urbanistico le aree cimiteriali e le zone di rispetto.
Nella redazione vanno considerati, tra l’altro:
- andamento della mortalità nell’ultimo decennio;
- capienza dei cimiteri esistenti e tipologie di sepoltura;
- domanda attesa di sepolture e pratiche funebri;
- recupero di tombe abbandonate, ottimizzazione degli spazi, loculi aerati e deroghe previste dal regolamento;
- tutela di vincoli paesaggistici o monumentali;
- spazi per urne cinerarie;
- abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza di visitatori e operatori;
- accessibilità ai mezzi meccanici;
- dotazione idrica e pozzi;
- adeguamento delle strutture alle prescrizioni regolamentari.
Il piano deve prevedere un’area per l’inumazione con superficie minima tale da assicurare un numero di fosse almeno pari al doppio delle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni; se la rotazione ha durata diversa, il calcolo si adegua proporzionalmente. Se un Comune ha più cimiteri, l’area per l’inumazione può essere garantita in un solo cimitero, purché sia rispettata la superficie minima complessiva.
Costruzione, ampliamento e caratteristiche dei cimiteri
La costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di quelli esistenti sono approvati dal Comune sulla base della documentazione dell’allegato A e previo parere favorevole di ASUR e ARPAM, da rendersi entro 60 giorni.
Se i lavori interessano aree vincolate, occorre anche la preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale. Le modifiche interne al perimetro dello stesso cimitero non sono considerate ampliamento.
Per l’approvvigionamento idrico è consentito prelevare in loco acqua sotterranea tramite pozzo, ma solo per pulizie e annaffiamento; l’acqua potabile deve provenire da pubblico acquedotto. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune può disporre interventi specifici di conservazione e fruizione, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e previo parere ASUR. I cimiteri di guerra restano disciplinati dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428.
Le procedure già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento restano regolate dalla disciplina previgente fino alla conclusione.
Soppressione dei cimiteri
La soppressione di un cimitero deve essere prevista dal piano cimiteriale ed è autorizzata dal Comune previo sopralluogo e parere di ASUR e ARPAM. Alla richiesta va allegata una relazione tecnica su:
- stato delle inumazioni presenti;
- modalità e tempi di trasferimento di cadaveri, resti e fenomeni cadaverici;
- nuova destinazione dell’area.
L’autorizzazione deve indicare con precisione finalità, tempi e condizioni della procedura. Ai concessionari di sepolture private spetta il passaggio nella nuova struttura, comprese estumulazione, esumazione e trasporto gratuito del feretro o dei resti; se il trasporto è affidato a impresa privata scelta dal concessionario, il costo resta a carico di quest’ultimo. Monumenti e segni funebri possono essere trasferiti dal concessionario, salvo conservazione disposta dal Comune per particolare pregio artistico; il Comune può inoltre decidere di conservare materiali e segni funebri di interesse storico o artistico in loco, in altro cimitero o in luogo pubblico.
Strutture cimiteriali e depositi mortuari
Ogni cimitero deve disporre di un deposito per la sosta temporanea di feretri, resti, urne e contenitori di esiti cadaverici prima della sepoltura o per trasferimenti temporanei. Il deposito deve essere:
- illuminato;
- dotato di acqua corrente;
- ventilato con sistemi naturali o artificiali;
- con pavimento e pareti facilmente lavabili;
- provvisto di adeguato smaltimento delle acque di lavaggio nel rispetto della normativa sugli scarichi.
L’uso del deposito è in via generale oneroso, salvo esigenze del Comune o del gestore. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei ai funerali civili e alle esequie prima della sepoltura.
Inumazione: aree, fosse e caratteristiche tecniche
Le aree di inumazione devono essere ubicate su suoli idonei a favorire la scheletrizzazione, con fondo fossa distante almeno 50 cm dalla falda freatica. Le aree sono suddivise in riquadri e le fosse devono essere identificate in planimetria; i vialetti non possono invadere lo spazio delle sepolture e devono seguire le spalle di 50 cm tra una fossa e l’altra, con sistemi per allontanare le acque meteoriche.
Sono previsti requisiti dimensionali specifici:
- cadaveri di persone oltre i 10 anni: profondità minima 150 cm, lunghezza almeno 220 cm, larghezza almeno 80 cm, distanza di 50 cm per lato;
- bambini fino a 10 anni: profondità minima 200 cm, lunghezza 150 cm, larghezza 50 cm, distanza di 50 cm per lato;
- nati morti e prodotti abortivi: fosse adeguate alla dimensione del feretro, con distanza minima di 50 cm per lato;
- parti anatomiche riconoscibili: fosse adeguate, senza obbligo di distanze reciproche, con profondità almeno 70 cm.
Ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere collocato in fossa separata, salvo madre e neonato deceduti in concomitanza del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa. Per l’inumazione si usa la sola cassa di legno; può essere autorizzata dal Comune, previo parere ASUR, la sepoltura con solo lenzuolo di fibra naturale o con altro materiale biodegradabile per cautela igienico-sanitaria.
Tumulazione in loculo e loculi aerati
I loculi possono essere ipogei o epigei, collettivi o individuali, anche su più file e colonne. Ogni loculo ospita un solo feretro, salvo madre e neonato deceduti in concomitanza del parto. Nei loculi possono comunque collocarsi, in relazione alla capienza, cassette di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Il loculo deve consentire tumulazione ed estumulazione senza movimentare altri feretri. Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l’adattamento di quelli esistenti conformi ai requisiti dell’allegato B e verifica il rispetto del progetto. Per i loculi ipogei sotto il livello di falda devono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il rischio di infiltrazioni.
Se non vi sono pareti di separazione tra feretri, o se per movimentarne uno occorre spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente:
- cassa con caratteristiche da loculo stagno;
- dispositivo per ridurre la pressione dei gas;
- separazione di supporto per ogni feretro.
L’allegato B disciplina in dettaglio i requisiti generali, i loculi stagni e i loculi aerati, inclusi dimensioni minime, capacità di raccolta dei liquidi cadaverici, tenuta ai gas e sistemi di depurazione.
Sepoltura dei feti e dei prodotti abortivi
ASUR, aziende ospedaliere regionali indicate dalla legge regionale sul servizio sanitario e strutture sanitarie private accreditate devono predisporre opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle conseguenze in mancanza di richiesta. L’opuscolo, con la richiesta di consenso formale, va consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi al momento del ricovero.
Per la sepoltura non è obbligatorio indicare sulla lapide il cognome dei genitori; è possibile utilizzare anche un nome di fantasia, che nel registro cimiteriale deve corrispondere alla reale appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.
Identificazione delle sepolture
Ogni fossa, loculo, tomba o nicchia deve essere contraddistinta da cippo, lapide o altro supporto resistente, recante in modo durevole:
- nome;
- cognome;
- data di nascita;
- data di morte;
- identificativo alfanumerico progressivo attribuito dal servizio di accettazione del cimitero.
Il defunto può aver espresso volontà contraria all’indicazione del nominativo. I supporti collocati dai familiari o altri interessati devono rispettare il regolamento comunale.
Concessioni cimiteriali e diritto d’uso
Il Comune può concedere a persone fisiche, associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o enti morali l’uso di aree per sepolture a inumazione o tumulazione individuale, per famiglie o collettività, senza discriminazioni, in particolare per ragioni di culto. Può anche costruire tombe o manufatti da concedere in uso. Se la gestione del cimitero è affidata a terzi, il gestore può realizzare e cedere in uso sepolture private per la durata dell’affidamento nei limiti del contratto di servizio e del regolamento comunale.
Il diritto d’uso delle sepolture private è limitato:
- per le concessioni a persone fisiche, alla sepoltura del concessionario, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze;
- per le concessioni ad associazioni o enti, alle persone che abbiano titolo secondo statuto e atto di concessione.
Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari
Le cappelle private fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti, ceneri e ossa della famiglia proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.
I progetti di costruzione, ampliamento o modifica sono approvati dal Comune in conformità allo strumento urbanistico, con oneri a carico del richiedente e previo parere ASUR e ARPAM. I progetti devono comprendere anche l’intera zona di rispetto con descrizione geomorfologica. Se l’area è vincolata, occorre la preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica. I tumuli devono rispettare i requisiti previsti per le sepolture private nei cimiteri.
La costruzione, modifica, ampliamento e uso sono consentiti solo se circondati da una zona di rispetto definita dal Comune nel rispetto della normativa statale. Le cappelle private e i cimiteri particolari preesistenti al r.d. 1265/1934 sono soggetti alla disciplina del regolamento.
Attività funebre: autorizzazione, vigilanza e separazione funzionale
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre è rilasciata dal Comune alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. L’autorizzazione comprende anche quelle previste dalla disciplina su commercio e agenzia d’affari e abilita al trasporto funebre.
Il Comune esercita vigilanza sull’attività funebre, avvalendosi dell’ASUR per i profili igienico-sanitari, e verifica la permanenza dei requisiti. Le operazioni di tumulazione, inumazione e cremazione devono svolgersi alla presenza di personale del gestore del cimitero, secondo le modalità definite dal Comune. Le imprese devono esporre nei locali il prezzario di tutte le forniture e prestazioni. I Comuni possono introdurre ulteriori norme regolamentari, senza oneri per gli autorizzati.
Requisiti per l’esercizio dell’attività funebre
Per ottenere l’autorizzazione sono richiesti:
- sede commerciale idonea alle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e alle attività connesse;
- direttore tecnico responsabile con la formazione prevista;
- operatori funebri o necrofori formati;
- almeno un’auto funebre e autorimessa conformi al d.P.R. 285/1990.
Per sedi commerciali aggiuntive è richiesto un incaricato alla trattazione degli affari con i requisiti formativi del direttore tecnico. I requisiti relativi a operatori e automezzi possono essere soddisfatti anche tramite consorzi o contratti di agenzia o fornitura idonei e continuativi.
La qualificazione professionale si ottiene con corsi di almeno 24 ore, esame finale, attestato di abilitazione e iscrizione nel registro regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Sono previste cause ostative, oltre a quelle nazionali, per chi abbia riportato determinate condanne definitive o violazioni in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni obbligatorie e sicurezza sul lavoro. Tali condizioni riguardano titolare, direttore tecnico e personale addetto alla trattazione degli affari.
Le imprese operanti nel territorio regionale devono adeguarsi ai requisiti entro due anni dalla deliberazione della Giunta regionale prevista per la formazione.
Tutela del dolente e concorrenza
Il Comune deve garantire alla famiglia e agli aventi titolo la libertà di scelta tra i soggetti autorizzati all’attività funebre; ogni limitazione illegittima viola il regolamento.
È vietato svolgere attività funebre negli obitori o all’interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Comune deve inoltre informare periodicamente i cittadini sulle diverse pratiche funerarie, con particolare riguardo a seppellimento e cremazione, ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel territorio.
Ai soggetti autorizzati è vietato:
- gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- denunciare la causa di morte o accertare la morte;
- gestire cimiteri, compresa la loro manutenzione.
Verifiche preventive al trasporto di cadavere
Prima del trasporto, l’addetto compila un modulo predisposto dalla Giunta regionale dichiarando:
- corrispondenza dell’identità del cadavere alle autorizzazioni;
- confezionamento del feretro secondo destinazione e distanza;
- adozione delle cautele igienico-sanitarie in caso di malattia infettiva e diffusiva, compresa la chiusura entro 24 ore dal decesso.
L’addetto appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura e sul documento; il sigillo deve indicare almeno Comune della sede dell’esercente e numero dell’autorizzazione. Il feretro va poi consegnato a chi lo accetta nel cimitero con la documentazione necessaria alle registrazioni e alla verifica dell’integrità del sigillo.
Trasporto funebre
Il trasporto funebre deve essere effettuato con modalità decorose. Il Comune può richiedere, secondo turnazione, l’esecuzione di servizi obbligatori nei casi di:
- indigenza del defunto;
- stato di bisogno della famiglia;
- disinteresse dei familiari;
- raccolta e trasferimento all’obitorio di deceduti su pubblica via o in luogo pubblico.
In tali casi restano a carico del Comune la fornitura della bara, se necessaria, e il pagamento del trasporto richiesto, secondo tariffe definite da convenzione che stabilisce anche casi di intervento e criteri di turnazione.
I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o dispone. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo per il periodo di osservazione, anche fuori dal Comune, richiede comunicazione all’ufficiale di stato civile dei Comuni interessati, all’ASUR e, se diverso dall’abitazione privata, al gestore della struttura di destinazione.
Requisiti dei mezzi di trasporto e delle rimesse
Le auto funebri devono avere comparto feretro separato dal posto guida, rivestito internamente con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, e sistemi che impediscano lo spostamento del feretro. Le rimesse devono essere attrezzate per la pulizia e sanificazione.
ASUR rilascia il libretto di idoneità dopo verifica dei requisiti, indicando anche la rimessa abituale. Il libretto è vidimato al rilascio, in occasione dei controlli e, su richiesta del proprietario, quando l’auto funebre deve operare fuori dal territorio regionale. Il proprietario trasmette annualmente una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti, sulle disinfezioni straordinarie e sul rimessaggio, allegandone copia al libretto. ASUR effettua controlli a campione e ne informa il Comune.
Sale del commiato
I soggetti autorizzati all’attività funebre possono realizzare e gestire sale del commiato. L’autorizzazione all’apertura, gestione e funzionamento è rilasciata dal Comune previo parere ASUR, che accerta i requisiti igienico-sanitari; ASUR vigila anche sul funzionamento. Con l’autorizzazione viene approvato il regolamento interno.
Le sale del commiato non possono essere realizzate:
- all’interno di strutture sanitarie e di strutture sociali;
- entro 100 metri da strutture sanitarie pubbliche e private con ricovero ospedaliero/residenziale continuativo o diurno e da strutture sociali residenziali o semiresidenziali.
Devono essere dotate di servizi igienici adeguati. Il gestore trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni. Le sale possono prevedere imbalsamazione e tanatoprassi secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale.
Periodo e depositi di osservazione
Se il decesso avviene in strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, il periodo di osservazione si effettua di regola nella struttura stessa, salvo diversa richiesta dei familiari.
Se la morte avviene in luogo pubblico o in abitazione o locale dichiarati antigienici dall’ASUR, la salma viene trasportata, su richiesta dei familiari o per disposizione del Sindaco o dell’Autorità giudiziaria, presso strutture sanitarie autorizzate o obitori comunali per osservazione, riscontro diagnostico, autopsia o altri provvedimenti. Il deposito è gratuito e non può essere concesso a operatori funebri.
A richiesta dei familiari, e a loro spese, la salma può essere trasportata per l’osservazione alla sala del commiato o all’abitazione propria o dei familiari. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche con dispositivi di segnalazione a distanza.
Allegati tecnici
L’allegato A elenca la documentazione necessaria a corredo dei progetti di costruzione o ampliamento dei cimiteri, tra cui descrizioni, relazioni tecniche e geologiche, planimetrie, tavole di zonizzazione e inquadramenti territoriali.
L’allegato B definisce i requisiti dei loculi destinati alla tumulazione, distinguendo:
- requisiti generali di resistenza strutturale e dimensioni minime;
- requisiti dei loculi stagni, con raccolta dei liquidi e tenuta ai gas;
- requisiti dei loculi aerati, con trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione tramite sistemi di depurazione e raccolta dedicata.
Regime temporale, modifiche e abrogazioni
L’articolo 13 risulta abrogato. Le disposizioni relative all’articolo 20 sono state oggetto di successive modifiche, ma la disciplina vigente conserva il divieto di localizzazione delle sale del commiato in prossimità delle strutture sanitarie e sociali indicata nel testo consolidato. Il regolamento contiene anche un termine iniziale di 6 mesi per la Giunta regionale, chiamata a definire le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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