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Provvedimento

Provvedimento del 28/08/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce i criteri selettivi e la procedura con cui l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni a rischio, con decorrenza dal 29 ottobre 2018. Disciplina anche gli effetti della sospensione, lo scarto o lo sblocco della delega, l’obbligo di invio telematico per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo compensati e i casi di applicazione anche ai canali bancari e postali.

Criteri e modalità di sospensione dei modelli F24 con compensazioni a rischio

Criteri e modalità di sospensione dei modelli F24 con compensazioni a rischio

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce i criteri selettivi e la procedura operativa per sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. La disciplina è finalizzata al controllo dell’utilizzo dei crediti in compensazione e alla prevenzione delle indebite compensazioni.

Criteri selettivi di rischio

Le deleghe di pagamento vengono selezionate per la sospensione sulla base di una serie di elementi di rischio riferiti a:

  • tipologia dei debiti pagati;
  • tipologia dei crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, relativi ai soggetti indicati nel modello;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Per i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo, dal momento di avvio delle disposizioni del provvedimento la presentazione è consentita esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto della delega.

Procedura di sospensione

Per i modelli F24 trasmessi tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la sospensione viene comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha inviato il modello. Nella stessa ricevuta è indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può superare di oltre trenta giorni la data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega.

Durante il periodo di sospensione:

  • non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico, se il modello presenta un saldo positivo;
  • può essere richiesto l’annullamento della delega secondo le ordinarie procedure telematiche dell’Agenzia.

Esito delle verifiche e conseguenze

Se dalle verifiche emerge che il credito non è stato correttamente utilizzato, l’Agenzia delle entrate comunica lo scarto del modello F24 con ricevuta motivata. In tal caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti.

Se invece il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file telematico e:

  • in caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia comunica l’avvenuto perfezionamento della delega;
  • in caso di modello F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file e informa il soggetto che ha trasmesso il modello.

In assenza di comunicazione di scarto entro il termine di sospensione, l’operazione si considera comunque effettuata nella data indicata nel file telematico.

Integrazione documentale da parte del contribuente

Durante il periodo di sospensione e prima dello scarto o dello sblocco della delega, il contribuente può inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati ai fini del controllo sull’utilizzo del credito compensato.

Disposizioni finali e ambito di applicazione

Restano ferme le regole già vigenti che impongono la presentazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia nei casi previsti:

  • dall’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
  • dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

I criteri selettivi e la procedura di sospensione si applicano, ove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione delle deleghe contenenti compensazioni tramite i servizi telematici di banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Resta inoltre ferma la disciplina specifica che prevede il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

Decorrenza

Le disposizioni del provvedimento hanno effetto dal 29 ottobre 2018, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

Fondamento e finalità

Nelle motivazioni si precisa che la norma primaria, introdotta dalla legge n. 205 del 2017, consente all’Agenzia delle entrate di sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione dei modelli F24 con compensazioni a rischio per contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta. Il provvedimento individua quindi i criteri automatizzati di selezione e la procedura di sospensione per consentire le verifiche delle strutture competenti dell’Agenzia.

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