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Provvedimento

Provvedimento del 08/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate comunica ai titolari di partita IVA le anomalie emerse dal confronto tra volume d’affari dichiarato e operazioni trasmesse dai contribuenti e dai clienti, indicando i dati messi a disposizione, le modalità di consultazione e le possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo IVA

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia IVA

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e il volume d’affari dichiarato. Lo scopo è consentire al contribuente di verificare eventuali anomalie, fornire chiarimenti e, se necessario, regolarizzare errori o omissioni.

Finalità e ambito della comunicazione

L’Agenzia delle Entrate segnala ai soggetti passivi IVA che, dal raffronto tra le comunicazioni effettuate dai contribuenti stessi e dai loro clienti, emergerebbe una possibile omessa dichiarazione, totale o parziale, del volume d’affari conseguito. Le informazioni sono rese disponibili per una valutazione della correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e per consentire al contribuente di indicare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia e idonei a giustificare l’anomalia.

Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione contiene:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate verso consumatori finali, quest’ultime al netto dell’IVA determinata con aliquota ordinaria;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Modalità di trasmissione e consultazione

L’Agenzia trasmette la comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Se la PEC non risulta attiva o non è registrata nell’INI-PEC, l’invio avviene per posta ordinaria.

La stessa comunicazione, insieme alle informazioni di dettaglio, è consultabile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, il “Cassetto fiscale”. In tale area sono disponibili dati relativi alla dichiarazione IVA, alle operazioni attive dichiarate o omesse, ai clienti e ai consumatori finali coinvolti, nonché agli importi delle operazioni e degli acquisti comunicati.

Informazioni di dettaglio disponibili nel Cassetto fiscale

Nel Cassetto fiscale sono resi disponibili, in particolare:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA del periodo d’imposta oggetto di comunicazione;
  • somma algebrica degli importi indicati in specifici righi della dichiarazione IVA: VE24, VE31, VE32, VE33, VE35, VE37 e VE39;
  • importo complessivo delle operazioni risultanti dalle comunicazioni dei clienti soggetti passivi IVA e delle cessioni/prestazioni verso consumatori finali comunicate dal contribuente;
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e relativo ammontare degli acquisti comunicati;
  • dati identificativi dei consumatori finali e relativo ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze non conosciuti, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi messi a disposizione del contribuente sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi comunicati possono regolarizzare eventuali errori od omissioni secondo l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.

Chiarimenti motivazionali e coordinamento con la disciplina vigente

Il provvedimento dà attuazione all’art. 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione di elementi e informazioni al contribuente e alla Guardia di Finanza. La finalità è favorire l’adempimento spontaneo e il ricorso al ravvedimento operoso.

È precisato che tale comportamento può essere posto in essere anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziate attività di controllo, salvo che sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o di accertamento, oppure siano state ricevute comunicazioni di irregolarità o esiti del controllo formale richiamati dal provvedimento.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi da 634 a 636.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 8 ottobre 2018, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Antonino Maggiore. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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