L.R. Campania 17/2015
Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania 23 dicembre 2015, n. 17 interviene sui giovani imprenditori agricoli, stabilendo criteri di priorità nell’affidamento di beni pubblici a vocazione agricola, requisiti soggettivi e documentali, nonché il termine di 180 giorni per gli adempimenti successivi alla concessione. La disciplina riguarda il primo insediamento e non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale.
Interventi per i giovani imprenditori agricoli e modifica della disciplina sui suoli pubblici agricoli
Interventi per i giovani imprenditori agricoli
La legge della Regione Campania disciplina l’accesso dei giovani imprenditori agricoli, singoli o associati, all’insediamento e alla gestione di suoli e beni pubblici a vocazione rurale. L’intervento si innesta sulla normativa regionale già vigente e ne rafforza la finalità di valorizzazione dell’agricoltura attraverso il ricambio generazionale e l’innovazione del settore primario.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a favorire lo sviluppo dell’agricoltura regionale mediante il coinvolgimento delle giovani generazioni. La disciplina riguarda i requisiti per l’accesso ai beni pubblici agricoli e le condizioni per il primo insediamento, con applicazione esclusivamente nel territorio della Campania.
Priorità nell’affidamento dei beni pubblici agricoli
Nell’affidamento dei beni individuati dalla normativa regionale, è riconosciuta priorità, per una quota non inferiore al 50%, ai giovani imprenditori agricoli che soddisfano congiuntamente specifici requisiti. In particolare:
- non devono aver compiuto 40 anni;
- devono possedere conoscenze e competenze professionali;
- devono presentare un piano aziendale coerente con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale. Per le società, anche cooperative, i requisiti anagrafici e professionali devono essere posseduti dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci.
Agevolazioni economiche
I soggetti che rientrano nella disciplina del primo insediamento e quelli già contemplati dalla normativa richiamata possono accedere ad agevolazioni finanziarie e fiscali, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale applicabile. La legge non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale.
Requisiti e adempimenti entro 180 giorni dalla concessione
Dopo la concessione dell’affidamento del bene, i soggetti ammessi devono, entro 180 giorni, costituire o aggiornare il fascicolo aziendale e depositare la documentazione richiesta. In particolare devono presentare:
- il titolo di proprietà, il contratto di affitto dei fondi rustici o altro provvedimento dell’autorità competente che legittimi il possesso;
- lo statuto e l’atto costitutivo della nuova società agricola o cooperativa, se si tratta di persona giuridica;
- l’apertura, per la prima volta, della partita IVA per l’attività agricola;
- l’iscrizione, per la prima volta, al registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole o delle imprese costituite in cooperative, presso la CCIAA; per società agricole o cooperative agricole, in fase di istanza è ammessa solo l’iscrizione nel registro delle imprese, con obbligo di dimostrare poi il transito nella sezione speciale al momento della liquidazione del premio o del saldo del contributo;
- l’apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale e assistenziale presso l’INPS come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto unico titolare.
Primo insediamento
La procedura si applica al primo insediamento, inteso come acquisizione dell’azienda agricola da parte del richiedente che assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale, con iscrizione alla CCIAA e acquisto del possesso dell’azienda. È considerato insediato anche il giovane che partecipa a una cooperativa agricola con unico oggetto sociale la gestione di un’azienda agricola, quando la cooperativa è composta, alla data della domanda, da almeno il 51% di giovani agricoltori.
Termine per la domanda di primo insediamento
La richiesta di primo insediamento, completa della documentazione amministrativa, deve essere trasmessa agli enti competenti entro 180 giorni dalla data di effettivo insediamento. Il rispetto di tale termine è collegato agli adempimenti previsti per la conferma dei requisiti e per l’accesso alle misure di sostegno.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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