Cassazione Civile, Ordinanza n. 08116/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 17 marzo 1994 con cui era stata costituita una rendita vitalizia a favore della ricorrente, in relazione all'attività della farmacia. In primo grado il tribunale aveva ritenuto dovuto il pagamento della rendita, mentre in appello la società resistente aveva ottenuto la declaratoria di nullità del contratto di rendita vitalizia per insussistenza dell'equivalenza del rischio, con conseguente esclusione di ogni somma dovuta. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale di La Spezia; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo dell'efficacia preclusiva di quel giudicato anche rispetto alla nullità del vitalizio; 3) violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. per avere la corte territoriale considerato, a sostegno della nullità per alea, circostanze di fatto asseritamente nuove e tardive; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi ai negativi risultati economici della società, dedotti come prova dell'aleatorietà del contratto; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza di esibizione dei bilanci societari ex art. 210 c.p.c.; 6) ulteriori doglianze sulla valutazione dell'alea e sulla mancata considerazione della documentazione prodotta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia il vizio di omessa pronuncia sia l'estensione del giudicato esterno alla validità del contratto, perché il precedente giudizio riguardava un rapporto giuridico autonomo tra i soci e non un rapporto dipendente idoneo a vincolare la presente controversia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché l'ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice ed è sindacabile solo nei limiti consentiti. Ha infine ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure sulla valutazione dell'alea, osservando che la nullità per carenza di rischio va valutata al momento della stipula e che l'apprezzamento del giudice di merito, congruamente motivato, non è riesaminabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato nullo il contratto di rendita vitalizia per difetto di alea/equivalenza del rischio e aveva escluso che il precedente giudicato esterno precludesse l'esame della nullità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La mancata pronuncia su un'eccezione non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, configurandosi in tal caso un rigetto implicito.
Il giudicato non si estende automaticamente a rapporti diversi e autonomi; l'efficacia riflessa opera solo in presenza dei presupposti rigorosi individuati dalla giurisprudenza.
Il giudicato interno/esterno è invocabile solo nei limiti dell'accertamento compiuto nel precedente giudizio e nei confronti dei soggetti vincolati da quel rapporto.
Le nuove circostanze dedotte in appello sono inammissibili, ma la censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, consentendone l'immediata individuazione.
L'ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, discrezionale e non soggetto a sindacato in cassazione nei limiti prospettati dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare nullità processuali o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, compreso il tema del giudicato e della disciplina del contratto di rendita vitalizia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ferma restando la verifica nelle sedi competenti circa l'effettiva debenza originaria.
La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice; nel caso concreto la Corte esclude che il precedente giudizio precludesse tale profilo.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito sia logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata, dovendosi allora parlare di rigetto implicito.
- L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi è eccezionale e richiede che il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente, né subisca un pregiudizio giuridico dal precedente accertamento.
- Il giudicato formatosi tra alcuni soggetti non preclude, di regola, la deduzione della nullità del medesimo contratto in un diverso giudizio avente ad oggetto un rapporto autonomo.
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate su atti o documenti richiedono puntuale indicazione del loro contenuto, della sede processuale e della loro collocazione, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale; il suo mancato esercizio non è di regola sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.
- La nullità del contratto di rendita vitalizia per carenza di alea va accertata con riferimento al momento della stipula, verificando se allora esistesse un'effettiva equivalenza del rischio tra le parti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, se quest'ultima è congruamente motivata.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di una nuova lettura delle prove o del ragionamento decisorio.
- Per sottrarre efficacia alle altre risultanze istruttorie, il documento non esaminato deve essere tale da imporre con certezza una decisione diversa, non essendo sufficiente una mera probabilità.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, indipendentemente dall'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Come è indicizzato
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