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Messaggio

Messaggio numero 23605 del 21-09-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative per la gestione delle domande di prestazione di disoccupazione del personale scolastico inserito negli elenchi prioritari MIUR, distinguendo tra a.s. 2009/10 e 2010/11. Chiarisce decorrenza, requisiti, modalità di controllo con il MIUR, gestione delle supplenze, riesame delle domande respinte e utilizzo dei dati Uniemens quando il datore di lavoro non li abbia trasmessi correttamente.

Istruzioni operative per le domande di prestazione di disoccupazione del personale precario della scuola per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11

Istruzioni operative per il trattamento di disoccupazione del personale precario della scuola

Il documento integra e chiarisce precedenti messaggi INPS sulla gestione delle domande di prestazione in favore del personale precario della scuola inserito negli elenchi prioritari MIUR. Le indicazioni riguardano in particolare la corretta acquisizione delle domande, la decorrenza del pagamento, i controlli con il MIUR, la gestione delle supplenze e alcuni casi di respingimento errato delle istanze.

Anno scolastico 2009/10: domande e gestione della prestazione

Per i lavoratori inseriti nelle graduatorie o elenchi scolastici prioritari di cui all’articolo 1 della L. n. 167/09, ai sensi del D.M. n. 82/09, il documento precisa che si tratta del personale titolare di contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10.

Le domande presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, oppure
  • se posteriore, dalla data di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente.

Per questi soggetti è stata aggiornata la procedura di gestione con verifica automatica dell’inclusione nell’elenco dei potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR.

Modalità di gestione e sospensione della prestazione

Per le domande riferite al D.M. n. 82/09 il trattamento deve essere gestito come prestazione sospesa e non cessata anche in caso di ripresa lavorativa nel settore scolastico superiore a cinque giorni. In tali casi:

  • la prestazione è prorogata nei limiti della durata massima normativamente prevista;
  • non occorre una nuova domanda;
  • non occorre una nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non occorre una nuova attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego;
  • non deve essere osservato nuovamente il periodo di carenza.

Il documento richiama in proposito la Circolare n. 125/09, par. 3, e il messaggio n. 2640/10.

Elenchi prioritari D.M. n. 100/09 e addendum alla convenzione

Le medesime regole sono estese ai lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09, cioè:

  • personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno 180 giorni;
  • personale educativo dei Convitti statali.

Per le domande presentate entro il 30 giugno 2010, la domanda è acquisibile al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dalla data di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente.

Viene inoltre richiamato l’addendum sottoscritto il 2 settembre 2010 alla Convenzione del 5 agosto 2009, che estende al personale anzidetto le modalità di interscambio dati con il MIUR per la ricognizione dei potenziali beneficiari. In base all’art. 2 dell’addendum, è reso disponibile, ai fini di controllo, l’elenco dei lavoratori interessati inseriti nelle graduatorie prioritarie relative all’a.s. 2009/10.

Autocertificazione in caso di esclusione dall’elenco MIUR

Per i soggetti di cui ai D.M. n. 82/09 e n. 100/2009 che lamentino la mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal MIUR, è riconosciuta la possibilità di certificare autonomamente l’inserimento nelle graduatorie. Tale facoltà è indicata ai fini della verifica e della liquidazione della prestazione.

Chiusura delle prestazioni in corso e divieto di nuova domanda fino al 31 agosto 2010

Il documento ribadisce che, per i trattamenti in favore del personale precario della scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09, le modalità particolari di gestione continuano ad applicarsi anche oltre il termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso, cioè oltre il 30 giugno 2010.

Eventuali supplenze successive prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell’a.s. in corso, cioè il 31 agosto 2010. Fino a tale data:

  • non è configurabile una rinuncia alla prestazione in godimento per accedere a un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti ordinari collegato alla cessazione dell’ultimo incarico;
  • le domande così presentate devono essere respinte perché il trattamento è già in pagamento.

A partire dal 1° settembre 2010, i lavoratori interessati potranno invece accedere, dopo la cessazione dell’incarico conferito nel medesimo anno scolastico, a un nuovo trattamento di disoccupazione secondo le indicazioni del paragrafo successivo.

Se è ancora in godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, la domanda deve essere chiusa e deve essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico. Lo stesso vale se è in corso una prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa “salvaprecari”.

Anno scolastico 2010/11: nuove domande e controlli

Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari MIUR relativi al medesimo anno scolastico, e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si indicano le seguenti regole:

  • si applicano i termini ordinari di decadenza per la presentazione, pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto;
  • per l’accoglimento delle domande devono sussistere i requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
  • per la verifica dell’inserimento negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2010/11, il MIUR trasmetterà all’INPS l’elenco dei potenziali beneficiari, reso disponibile nella procedura di gestione;
  • si applicano le modalità di gestione richiamate dalla Circolare n. 125/09, par. 3, e dal messaggio n. 2640/10, n. 2;
  • se il lavoratore segnala l’erronea esclusione dall’elenco MIUR, deve essere informato della possibilità di autocertificare l’inserimento nelle graduatorie speciali ai fini della liquidazione; il Direttore provinciale può attivare, se necessario, canali di comunicazione territoriali con gli Uffici scolastici provinciali competenti per ottenere le necessarie attestazioni.

Decorrenza del pagamento e riesame delle domande respinte

Il documento chiarisce che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale solo ai fini della decorrenza del pagamento.

Per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09:

  • se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, entrambi gli adempimenti si considerano soddisfatti al 1° luglio 2009;
  • se la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l’attestazione è successiva, la prestazione spetta comunque, con decorrenza dall’iscrizione al Centro per l’impiego.

Le strutture sono invitate a procedere al riesame in autotutela delle domande eventualmente respinte per mancata attestazione entro il 31 dicembre 2009.

Utilizzo dei dati Uniemens

Infine, si richiama la Circolare n. 115/08, par. 4, precisando che anche per le domande presentate dal personale scolastico, precario e non, qualora il datore di lavoro non abbia utilizzato correttamente il flusso Uniemens o lo abbia utilizzato in modo errato, la domanda resta accoglibile.

In tali casi la prestazione deve essere liquidata sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, dalla quale risultino i dati retributivi e contrattuali necessari.

Vengono inoltre ribadite le istruzioni già fornite con il messaggio n. 17115/09.

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