Messaggio numero 25623 del 12-10-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi chiarisce che un’azienda può richiedere un nuovo periodo di CIGO senza soluzione di continuità dopo aver già fruito di CIGO e di un successivo periodo di CIGS, purché sussistano i presupposti di legge e siano rispettati i limiti temporali previsti.
Ulteriore CIGO dopo CIGO e CIGS
Ulteriore periodo di CIGO dopo CIGO e CIGS
Il documento affronta i quesiti relativi alla possibilità per un’azienda di richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) senza interruzione, dopo avere già fruito di un periodo di CIGO e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per "evento improvviso ed imprevisto". Il chiarimento viene reso in continuità con un precedente orientamento amministrativo dell’INPS.
Presupposti e richiamo al messaggio INPS n. 6990/2009
Il documento richiama il messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009, con il quale era già stato chiarito che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se l’impresa non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie. Tale possibilità vale indipendentemente dalla causale della CIGS, indicata come esempio nelle forme di ristrutturazione o crisi.
Il principio richiamato si fonda sul fatto che CIGO e CIGS sono prestazioni basate su presupposti differenti e che, nel corso della sospensione, la situazione originaria può essere mutata o aggravata.
Ammissibilità di un nuovo periodo di CIGO
Sulla base delle diverse causali che possono accompagnare una nuova domanda di CIGO, viene ritenuto ammissibile che un’azienda, dopo un periodo di CIGO e un successivo periodo di CIGS, possa richiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità.
L’ammissibilità è però subordinata al rispetto congiunto dei presupposti previsti dalla legge, e in particolare:
- non imputabilità dell’evento;
- temporaneità e transitorietà dell’evento;
- prevedibilità della ripresa dell’attività lavorativa.
Limiti temporali
Il documento precisa inoltre che la nuova richiesta può essere ammessa solo nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. Non vengono indicati nel testo ulteriori dettagli sui singoli termini o sulle modalità di calcolo, ma il richiamo ai limiti legali costituisce un vincolo espresso per l’accoglimento dell’istanza.
Conclusione operativa
In sintesi, l’INPS conferma la possibilità per l’impresa di richiedere una ulteriore CIGO dopo CIGO e CIGS, anche senza ripresa dell’attività tra le prestazioni, purché risultino integrati i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa e siano rispettati i limiti di durata stabiliti dalla legge.
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