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Messaggio

Messaggio numero 25602 del 12-10-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce l’ambito del regime di esenzione contributiva introdotto dal D.L. n. 112/2008 per i piani di stock option e, più in generale, per alcuni piani di assegnazione di azioni ai dipendenti. Specifica le condizioni richieste per l’esonero, la decorrenza dal 25 giugno 2008 e le modalità operative di recupero della contribuzione indebitamente versata tramite UNIEMENS.

Esenzione contributiva per stock option e piani di assegnazione azioni

Esenzione contributiva per piani di stock option e assegnazione di azioni

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sul regime di esenzione contributiva introdotto dall’art. 82, comma 24-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2009. Il chiarimento riguarda sia l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione sia le modalità operative per il recupero dei contributi versati e non dovuti.

Riferimento normativo e decorrenza

Il regime contributivo speciale opera in deroga al principio di armonizzazione tra basi imponibili fiscale e previdenziale e si applica ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.

  • La decorrenza del nuovo regime è fissata al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008.
  • L’applicazione riguarda tutte le azioni assegnate a partire da tale data, indipendentemente dalla data di adozione del piano azionario.

Ambito di applicazione dei piani agevolabili

Il documento amplia l’interpretazione già fornita con la circolare n. 123/2009, precisando che, in assenza di una definizione legale di stock option, l’esenzione contributiva non si limita ai piani che attribuiscono diritti di opzione.

L’agevolazione può estendersi anche ai piani che, in un’ottica di fidelizzazione del personale e nel rispetto delle condizioni stabilite dal piano stesso, prevedano l’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.

Condizioni per l’applicazione dell’esenzione contributiva

Per beneficiare dell’esonero contributivo, i piani di azionariato devono presentare determinate caratteristiche.

  • Il piano non deve essere generalizzato.
    • L’esenzione non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti.
    • Per questi ultimi continua ad applicarsi l’art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR.
    • L’agevolazione riguarda invece piani riferiti a categorie di dipendenti o a singoli dipendenti.
  • L’attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni previste.
    • Il piano deve avere finalità di integrazione retributiva e di fidelizzazione dei dipendenti.
    • Il diritto all’assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve dipendere dal verificarsi di una o più condizioni.
    • Tra le condizioni ammissibili sono indicati: un periodo minimo di maturazione del diritto (vesting period), la permanenza in servizio alla scadenza del vesting, il raggiungimento di specifici risultati aziendali, oppure un termine minimo di cessione delle azioni assegnate.
  • Il piano deve prevedere esclusivamente l’assegnazione di titoli azionari.
    • Il regime di esenzione non si applica ai piani che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni.
    • In tali casi gli emolumenti concorrono al reddito di lavoro dipendente e restano assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Modalità operative di recupero della contribuzione

In relazione al regime di esenzione applicabile dal 25 giugno 2008, i datori di lavoro possono recuperare la contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate da tale data.

Il recupero deve avvenire tramite la procedura UNIEMENS, integrata con uno specifico codice causale, in alternativa alla regolarizzazione con procedura DM10/V. Tale procedura consente sia il recupero della contribuzione non dovuta sia la riduzione del relativo imponibile già comunicato con EMENS.

Ai fini operativi devono essere compilati gli appositi elementi del flusso UNIEMENS, indicando:

  • l’anno e il mese della denuncia originaria da cui deriva l’imponibile oggetto di recupero, con limite non anteriore a "2008-06";
  • il nuovo codice causale "DIMSTK>";
  • l’imponibile da portare in diminuzione rispetto a quello già comunicato;
  • l’importo della contribuzione a credito azienda riferito al medesimo imponibile.

Sintesi finale

Il documento ribadisce che l’esenzione contributiva per le stock option e per alcuni piani di assegnazione di azioni ha effetto dal 25 giugno 2008, ma opera solo in presenza di piani non generalizzati, subordinati a condizioni predeterminate e aventi a oggetto esclusivamente titoli azionari. Viene inoltre disciplinata la possibilità per i datori di lavoro di recuperare i contributi indebitamente versati tramite UNIEMENS con apposito codice causale.

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