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Legge

L.R. Toscana 13/2006

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 13/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana demanda a regolamenti regionali e del Consiglio la disciplina del trattamento, da parte di Giunta, aziende sanitarie, enti e agenzie regionali e altri soggetti pubblici controllati dalla Regione, delle categorie particolari di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati. I regolamenti devono rispettare GDPR e Codice privacy, indicando tipi di dati, operazioni consentite, motivo di interesse pubblico rilevante e misure di tutela.

Disciplina regionale del trattamento di dati particolari e dati relativi a condanne penali

Disciplina del trattamento dei dati particolari e dei dati penali in Toscana

La legge regionale della Toscana stabilisce un quadro di rinvio regolamentare per il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati, limitatamente ai soggetti regionali e pubblici rientranti nella sfera di indirizzo e controllo della Regione. La disciplina è impostata in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati.

Ambito soggettivo e criteri generali

Per i trattamenti effettuati dalla Giunta regionale, dalle aziende sanitarie, dagli enti, aziende e agenzie regionali e dagli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, la legge prevede una disciplina affidata a regolamento regionale. Il regolamento deve essere adottato nel rispetto:

  • del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come richiamato dalla norma.

Contenuti obbligatori del regolamento regionale

Il regolamento regionale deve individuare, per ciascun soggetto interessato, gli elementi essenziali della disciplina autorizzatoria e organizzativa del trattamento. In particolare deve stabilire:

  • i tipi di dati che i soggetti possono trattare;
  • i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;
  • il motivo di interesse pubblico rilevante che giustifica il trattamento;
  • le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Disciplina del trattamento da parte del Consiglio regionale

Per il trattamento delle stesse categorie di dati effettuato dal Consiglio regionale, la legge non rinvia al regolamento regionale generale, ma a un regolamento dello stesso Consiglio, adottato ai sensi dell’articolo 42, comma 6, dello Statuto regionale. Anche in questo caso l’impianto è coerente con la disciplina privacy sovraordinata.

Rilievo pratico e ambito di applicazione

La norma ha funzione organizzativa e abilitante: non disciplina direttamente i singoli trattamenti, ma predispone la fonte regolamentare chiamata a definirli in concreto per gli apparati regionali e per i soggetti pubblici controllati dalla Regione Toscana. La sua applicazione è circoscritta al territorio e all’ordinamento regionale toscano.

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