Cassazione Civile, Ordinanza n. 15857/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero della TARSU relativa agli anni d'imposta 2010 e 2011. Il contribuente aveva contestato, sin dal giudizio di merito, la validità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che non fosse stata prodotta in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stata comunicata la giacenza del plico presso l'ufficio postale (c.d. CAD), né per l'anno 2010 né per l'anno 2011. In particolare, deduceva che la documentazione esibita dall'ente mostrava solo l'esito della prima raccomandata e il deposito del plico, ma non l'effettiva prova della spedizione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto regolari le notifiche, applicando il regime della notifica diretta a mezzo posta e reputando sufficiente l'avviso di giacenza, oltre a ritenere gli avvisi di accertamento tempestivi rispetto al termine quinquennale di decadenza. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della l. n. 890/1982, 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la notifica degli avvisi di accertamento fosse stata erroneamente considerata perfezionata in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD, e contestando l'applicazione del regime notificatorio previsto per la cartella esattoriale invece che quello degli atti impositivi presupposti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato la tempestività della notifica del ricorso e la regolare proposizione dell'impugnazione, escludendo che si potesse aderire alla proposta di definizione anticipata. Nel merito, ha ritenuto infondata la doglianza sulla notifica: ha distinto il regime della notifica diretta a mezzo del servizio postale degli atti impositivi, riconducibile all'art. 14 della l. n. 890/1982, da quello della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, chiarendo che nella specie gli avvisi di accertamento erano stati notificati per posta e che, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, è sufficiente l'avviso di giacenza, non essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito. Ha inoltre osservato che il richiamo al precedente invocato dal ricorrente non era pertinente, perché riferito a una fattispecie diversa. Quanto alla prescrizione, ha ribadito che essa opera solo dopo l'esercizio del potere impositivo e dunque in fase di riscossione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato, con condanna del ricorrente al possibile versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
definizione anticipata del giudizio
La proposta di definizione anticipata è stata superata perché il ricorso, e la relativa notificazione e il deposito, risultavano rituali e tempestivi.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro sei mesi dal deposito della sentenza impugnata non notificata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che rende applicabile, nel processo tributario, il termine semestrale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 8 l. n. 890/1982
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto applicabile il diverso regime della notifica postale diretta previsto per gli atti impositivi.
art. 14 l. n. 890/1982
Per la notifica diretta degli avvisi di accertamento a mezzo posta si applica la disciplina del servizio postale ordinario; in caso di irreperibilità temporanea, è sufficiente l'avviso di giacenza, non essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
notifica della cartella di pagamento
Richiamato per distinguere la disciplina della cartella esattoriale, ma ritenuto non decisivo per gli avvisi di accertamento oggetto di causa; la notifica diretta a mezzo posta si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento quando si tratta di cartella notificata dal concessionario.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Esclusa la sua applicazione al caso concreto, poiché presuppone l'intervento di un agente della notificazione e non la notifica diretta postale.
art. 148 c.p.c.
Non è richiesta la relazione di notificazione quando la notifica è effettuata direttamente a mezzo del servizio postale dal soggetto legittimato.
art. 1335 c.c.
La Corte richiama la presunzione di conoscenza degli atti recapitati all'indirizzo del destinatario, superabile solo provando l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Fonte che abilita la notifica diretta a mezzo del servizio postale degli atti degli enti impositori.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato tra le fonti che legittimano la notifica diretta postale degli atti impositivi.
d.l. 15 settembre 1990, n. 261, art. 3, commi 4 e 5, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331
Richiamato tra le fonti che legittimano la notifica diretta postale degli atti impositivi.
l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1
Richiamato tra le fonti che legittimano la notifica diretta postale degli atti impositivi.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Richiamato tra le fonti che legittimano la notifica diretta postale degli atti impositivi.
Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175
È richiamata per affermare la legittimità costituzionale della disciplina speciale della notifica diretta postale degli atti della riscossione.
Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2
Richiamata a conferma della legittimità costituzionale della disciplina speciale.
Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104
Richiamata a conferma della legittimità costituzionale della disciplina speciale.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo è notificato direttamente a mezzo del servizio postale dal soggetto legittimato, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della notifica a mezzo ufficiale giudiziario; non è quindi necessaria la relata di notifica prevista per le notificazioni eseguite da un agente notificatore.
- In caso di notifica postale diretta di un avviso di accertamento con temporanea irreperibilità del destinatario, la prova della spedizione dell'avviso di giacenza è sufficiente a integrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, senza necessità di produrre anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito, se la disciplina applicabile non lo richiede.
- La disciplina speciale della notifica diretta postale degli atti della riscossione e degli atti impositivi presupposti è legittima perché assicura un livello sufficiente di conoscibilità dell'atto e non sacrifica il diritto di difesa del destinatario.
- La prescrizione del tributo non opera sul piano dell'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma incide solo nella fase successiva di riscossione, cioè dopo l'esercizio del potere impositivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione delle norme sulla notificazione non può essere accolta quando il ricorrente contesti una disciplina non pertinente rispetto alla concreta modalità di notifica accertata dal giudice di merito.
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