Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto prot. 001/0013930 del 13 ottobre 2025, notificato alla ricorrente il giorno stesso, con cui l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ha stabilito che la domanda di aiuto - presentata dalla ricorrente nell'ambito della misura Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022 - fosse inammissibile; - del decreto n. 6496 del 10 novembre 2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, notificato alla ricorrente il giorno stesso, avente ad oggetto “OCM Vitivinicolo - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Campagne dalla 2018-2019 alla 2021-2022. Autorizzazione al recupero totale dell'anticipo erogato con decreto n. 1163 del 14.07.2022” e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento n. 13182 del 29 settembre 2025 della stessa Agenzia Regionale; - nonché per la condanna dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura alla restituzione dell'aiuto che venisse illegittimamente recuperato in corso di causa.

Giustizia amministrativa202503565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di dichiarazione di inammissibilità della domanda di aiuto e decreto di annullamento del beneficio con autorizzazione al recupero totale dell’anticipo erogato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa agricola ha impugnato l’atto con cui A.R.T.E.A. ha dichiarato inammissibile la domanda di aiuto presentata nell’ambito della misura OCM vitivinicolo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativa alla campagna 2021/2022, nonché il successivo decreto con cui è stato disposto il recupero totale dell’anticipo già erogato. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. La controversia riguarda, secondo la valutazione cautelare del TAR, l’annullamento in autotutela della concessione del beneficio per asserita violazione di una norma della lex specialis. In punto di giurisdizione, il Collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando l’esercizio di un potere autoritativo di autotutela. In punto di fumus boni iuris, il TAR ha rilevato che non sembrano rispettati i principi applicabili all’annullamento d’ufficio, avuto riguardo al tempo trascorso dall’adozione del provvedimento da annullare e alla mancata esplicitazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità asseritamente violata. Quanto al periculum in mora, è stato dedotto e ritenuto rilevante il rischio derivante dall’esecuzione degli atti, consistente non solo nel danno economico conseguente al recupero dell’anticipo, ma anche nell’esclusione dell’impresa dalle misure di sostegno per il triennio successivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati. La misura è stata accordata perché, in termini di fumus boni iuris, gli atti non sembrano conformi ai principi dell’autotutela di annullamento, in particolare per il tempo trascorso e per l’omessa indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’esecuzione avrebbe potuto arrecare all’impresa un danno economico e determinarne l’esclusione dalle misure di sostegno per il triennio successivo. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il TAR ha richiamato i principi in materia di annullamento d’ufficio, ritenendo cautelarmente non rispettati i requisiti connessi al tempo trascorso dall’adozione dell’atto e alla necessità di esplicitare un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un beneficio già concesso non può fondarsi soltanto sul ripristino della legalità asseritamente violata, ma richiede l’esplicitazione di un interesse pubblico ulteriore e concreto, valutato in rapporto agli interessi del destinatario.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità dell’autotutela rileva il tempo trascorso dall’adozione del provvedimento favorevole: il decorso temporale può rendere necessario un più rigoroso accertamento e una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico all’annullamento.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione dell’atto di recupero di un aiuto pubblico comporti, oltre al pregiudizio economico immediato, anche l’esclusione dell’impresa da future misure di sostegno.
  • La controversia sull’annullamento in autotutela della concessione di un beneficio pubblico per asserita violazione della lex specialis rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando l’amministrazione esercita un potere autoritativo di riesame.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.