Deliberazione n. 406 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La misura mira a impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito, trasmesso in formato hash, e a preservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie. La decisione si fonda sulla procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn e conferma gli obblighi già imposti dalla determinazione dirigenziale del 2 luglio 2025.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn nei confronti di Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza n. 226 del 2 luglio 2025, adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda la possibile diffusione, tramite Instagram, di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni nei casi di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram da essa indicata. Sulla base della documentazione in atti, il dirigente competente ha ritenuto sussistente la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha attivato la procedura urgente.
Misure adottate in via d’urgenza
Con la determinazione n. 226/2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente ai fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 2 luglio 2025. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare, in via limitata e per finalità probatorie, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza del 2 luglio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 226/2025. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale su Instagram e ha prescritto la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 226/2025. La ratifica conferma dunque le misure urgenti già disposte nei confronti dei gestori della piattaforma, senza introdurre ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già adottate.
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