Messaggio numero 5447 del 02-04-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento descrive le modalità con cui l’INPS ha effettuato il conguaglio fiscale 2012 sui trattamenti pensionistici, dopo l’incorporazione di INPDAP ed ENPALS, prevedendo il recupero del debito in unica soluzione o in rate, con regole diverse in base all’importo della pensione e salvaguardie sul netto mensile. Indica inoltre i termini per l’eventuale saldo diretto entro il 15 gennaio 2014, le conseguenze in caso di cessazione della pensione e le modalità di esposizione dei dati nel CUD/770 2013, comprese le annotazioni sugli interessi dello 0,50% mensile.
Conguaglio fiscale 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici
Conguaglio fiscale 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici
Il documento illustra le modalità adottate dall’Istituto per il conguaglio fiscale relativo all’anno reddituale 2012 dei pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici. La disciplina descritta tiene conto dell’unificazione delle prestazioni erogate dall’INPS a seguito dell’incorporazione di INPDAP ed ENPALS e definisce tempi, modalità di recupero del debito d’imposta e rappresentazione dei dati nella certificazione fiscale.
Inquadramento generale e base normativa
Per effetto dell’incorporazione di INPDAP ed ENPALS nell’INPS, tutte le prestazioni erogate nel 2012 al singolo contribuente sono state abbinate e confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013), ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Da tale aggregazione è derivato il conguaglio fiscale, con eventuale recupero del debito d’imposta sul trattamento pensionistico di maggiore importo.
Recupero del debito d’imposta e prime modalità di trattenuta
Il conguaglio fiscale dell’anno 2012 è stato completato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013. In via ordinaria, il debito d’imposta risultante è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013.
Per i pensionati con redditi da pensione non superiori a 18.000 euro, qualora il conguaglio a debito fosse superiore a € 100, il recupero è stato rateizzato a decorrere da marzo 2013 in un massimo di 10 rate, senza applicazione di interessi, in base all’art. 38, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.
Per gli altri pensionati, il debito è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, secondo la disciplina tributaria.
Maggiore rateizzazione autorizzata dall’Agenzia delle Entrate
A seguito di specifica richiesta dell’Istituto, l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una maggiore rateizzazione del residuo debito. Tale recupero riguarda:
- i pensionati titolari di un reddito da pensione pari o superiore a € 18.000;
- i pensionati per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013.
Il recupero del residuo avviene con applicazione di una salvaguardia specifica, differenziata in base all’importo del trattamento pensionistico netto mensile.
Salvaguardia per pensioni superiori a € 1.238,58 netti mensili
Per i pensionati con trattamento pensionistico mensile netto superiore a € 1.238,58, il residuo debito fiscale è recuperato dalla rata di aprile 2013 garantendo comunque un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per il 2013.
Questa modalità si applica anche nei mesi successivi fino all’estinzione totale del debito. Se necessario, viene utilizzato anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86, qualora il debito non sia estinto prima.
Salvaguardia per pensioni pari o inferiori a € 1.238,58 netti mensili
Per i pensionati con trattamento pensionistico mensile, al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali, pari o inferiore a € 1.238,58, il debito fiscale è recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione.
Anche in questo caso la trattenuta prosegue nei mesi successivi fino all’integrale recupero di quanto dovuto all’erario, con possibilità di utilizzare anche l’importo della tredicesima qualora il debito non sia estinto prima.
Termine finale e obbligo di versamento diretto
Se il debito non viene interamente recuperato entro dicembre 2013, l’Istituto comunica all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014. Il pagamento deve avvenire tramite Modello F24 prestampato, recante gli importi dovuti e inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.
Interruzione della pensione durante la rateizzazione
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione, ad esempio per decesso del titolare, il residuo debito e i relativi termini di scadenza sono comunicati agli eredi, che devono provvedere al saldo di quanto dovuto.
Indicazioni nel Modello 770/2013 e nel CUD 2013
Per tutti i pensionati interessati, salvo il caso di conguaglio unico effettuato a marzo 2013, la rateizzazione trova corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 - CUD 2013.
In particolare:
- al punto 5 sono indicate le ritenute totali dovute nell’anno 2012 dal contribuente;
- dopo la trattenuta della prima rata nel mese di marzo 2013, al punto 201 del CUD-770/2013 è indicato l’importo del debito residuo rateizzato successivamente.
L’importo indicato al punto 201 corrisponde al debito totale al netto di quanto già recuperato a marzo e viene versato mensilmente dall’Istituto, salvo i casi di interruzione della pensione già menzionati.
Interessi sulle somme rateizzate
L’importo riportato al punto 201 del CUD/770 non tiene conto degli interessi eventualmente già calcolati e trattenuti dall’Istituto sulle somme rateizzate. Nelle annotazioni della dichiarazione, con codice AW, viene specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti interessi nella misura dello 0,50% mensile.
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