Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva prosciolto l'imputato per insufficienza di prove. La ricorrente sosteneva di essere legittimata a proporre appello ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p., applicabile ratione temporis alla data di pronuncia della sentenza (14/12/2021) e alla successiva proposizione dell'appello (20/01/2022), mentre il Tribunale aveva invece richiamato il comma 3 dell'art. 393 c.p.p. nonché gli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: applicando il principio tempus regit actum, ha preso come riferimento il testo della norma vigente al momento della pronuncia della sentenza (14/12/2021) e non quello successivamente modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Ne consegue che la parte civile era legittimata ad appellare ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p. Il provvedimento del Tribunale di Ravenna è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Ravenna per il prosieguo del giudizio di appello; la regolamentazione delle spese tra le parti private è rimessa al Tribunale di Ravenna.
Norme richiamate
art. 393 cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la versione modificata dal d.lgs. n. 150/2022 non fosse applicabile ratione temporis al provvedimento del 14/12/2021
art. 576 cod. proc. pen.
testo applicabile per le sentenze pronunciate il 14/12/2021
Riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento/assoluzione ai soli fini della responsabilità civile; applicabile anche al rito davanti al giudice di pace per rinvio generale
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato il comma 3 dell'art. 393 c.p.p.; tale modifica, essendo successiva alla pronuncia impugnata, non trova applicazione nel caso concreto
d.lgs. n. 274 del 2000
L'art. 2 opera il rinvio al rito del giudice di pace; gli artt. 36 e 38 sono stati richiamati dal Tribunale nella decisione impugnata
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Modifica formale del testo dell'art. 576 c.p.p. (soppressione di alcune parole), rilevante per la corretta lettura della norma applicabile
principio 'tempus regit actum'
Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)
Per determinare quale disciplina di impugnazione applicare occorre fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando cambiano le norme processuali nel tempo, per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia del provvedimento impugnato (principio tempus regit actum).
- La parte civile è legittimata ad appellare le sentenze di proscioglimento/assoluzione ai soli fini della responsabilità civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., anche nel rito davanti al giudice di pace per effetto del rinvio operato dal d.lgs. n. 274/2000.
- La modifica normativa successiva alla pronuncia impugnata non può essere invocata dal giudice che ha adottato il provvedimento se tale modifica non era ancora vigente al momento della pronuncia.
- Se la Corte di legittimità accerta l'erronea dichiarazione di inammissibilità basata su norme non applicabili ratione temporis, può annullare il provvedimento e rimandare gli atti al giudice competente per il proseguimento dell'appello.
- In presenza di impugnazioni ammesse ai soli effetti civili, occorre esplicitare la finalità (anche se la giurisprudenza ammette l'impugnazione anche se tale finalità non è espressa), e il regolamento delle spese tra privati resta demandato al giudice d'appello.
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