Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2025 del 24/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenendola non adeguatamente motivata e chiedendo il conteggio della sospensione già disposta in via provvisoria dal Prefetto per nove mesi
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e quindi rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata: la durata della sospensione (1 anno e 4 mesi, già ridotta per il rito) è stata determinata sulla base dei parametri dell'art. 218 c.d.s. e della gravità della condotta (incidente mortale derivante da violazioni di artt. 142 e 145 c.d.s.). La Corte ha inoltre precisato che la sospensione prefettizia non impedisce l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, essendo però il periodo presofferto detraibile in fase esecutiva e non cumulabile con la sanzione definitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è una pronuncia di patteggiamento
art. 589-bis cod. pen.
Norma relativa all'omicidio stradale/illecito penale connesso alla circolazione stradale; fatto oggetto del patteggiamento
art. 222, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 30/04/1992, n. 295 (codice della strada)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente e la riduzione prevista per il rito; la Corte ha applicato la sospensione con la riduzione per il rito
art. 218, comma 2, cod. strada
Stabilisce i criteri per la commisurazione della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione); la Corte ha richiamato questo parametro come riferimento autonomo rispetto ai criteri penalistici
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ricordato che tali criteri sono diversi da quelli applicabili alla sanzione amministrativa accessoria del codice della strada
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 2019
Richiamata per spiegare che la normativa prevede l'alternatività tra revoca e sospensione della patente e per giustificare l'applicazione della sanzione meno grave (sospensione) con la riduzione per il rito
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice determina autonomamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: se la durata è modesta o inferiore alla media edittale una motivazione sintetica che ne dichiari l'adeguatezza può essere sufficiente
- Se la sospensione fissata dal giudice supera significativamente la media edittale, è necessario un motivazione adeguata che faccia esplicito riferimento ai criteri di cui all'art. 218 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione)
- I criteri per la commisurazione della pena penale e per la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria sono distinti: non vanno confrontati direttamente né utilizzati per contestare coerenze interne se la motivazione è conforme ai relativi parametri normativi
- La sospensione prefettizia provvisoria non impedisce al giudice penale di irrogare la sospensione definitiva: il periodo presofferto deve essere detratto in sede esecutiva dal prefetto, ma i periodi non sono cumulabili (sono complementari)
- Un ricorso che contesti solo la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando tale materia esce dall'ambito pattizio, è ammissibile ma può essere infondato se il giudice ha fornito motivazione, anche sintetica, coerente con i parametri di legge
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