Ordinanza n. 23/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento -del Decreto del Direttore Generale della D.G.T. Nord-Est n. 3078 del 4 dicembre 2025, m_inf.A57CE80.Registro_Decreti.R.0003078.04-12-2025 notificato a mezzo PEC in pari data con cui è stata irrogata alla scuola guida la sanzione della sospensione per 60 giorni del nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC; -della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, prot. n. 0332611 del 12 dicembre 2025, atto presupposto, connesso e consequenziale al primo; della relazione prot. i. 301441 del 13 novembre 2025, richiamata nel provvedimento impugnato e non conosciuta, ove lesiva; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione per 60 giorni del nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e alla relazione istruttoria richiamata
Esito
Favorevole al ricorrente (autoscuola)
Prevale il privato
La controversia
La scuola guida ha impugnato il decreto con cui l'amministrazione ha irrogato la sospensione per 60 giorni del nulla osta allo svolgimento dei corsi CQC, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta e la relazione istruttoria richiamata nel decreto. La sanzione traeva origine da irregolarità nello svolgimento dei corsi CQC, comprese irregolarità nella calendarizzazione e nella comunicazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile, oltre alla mancata rilevazione dell'assenza di uno studente giunto in ritardo. La ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare della loro esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari poiché le argomentazioni difensive dell'autoscuola erano state parzialmente accolte dall'amministrazione e le irregolarità contestate, anche in quanto riferite alla calendarizzazione e alle comunicazioni all'Ufficio della Motorizzazione Civile, non apparivano aver determinato gravi anomalie sostanziali nello svolgimento dei corsi. Il Collegio ha comunque rilevato la presenza di alcune irregolarità non adeguatamente giustificate, tra cui la mancata rilevazione dell'assenza dello studente giunto in ritardo. Tuttavia, alla luce dell'art. 21 del d.m. 30 luglio 2021, che prevede un massimo di tre mesi di sospensione, la durata di 60 giorni è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità concreta delle violazioni. Il giudice ha inoltre valorizzato il bilanciamento degli interessi in conflitto. La trattazione del merito è stata fissata al 5 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21 d.m. 30 luglio 2021
il quale prevede un massimo di tre mesi di sospensione
La norma costituisce il parametro per la sanzione di sospensione del nulla osta allo svolgimento dei corsi CQC; pur prevedendo una durata massima di tre mesi, la sanzione concretamente irrogata deve essere proporzionata alla gravità effettiva delle violazioni.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda e della valutazione cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della sospensione di un titolo abilitativo o di un nulla osta, la sanzione deve essere rapportata alla concreta gravità delle violazioni accertate e agli effetti sostanziali prodotti sull'attività autorizzata.
- Irregolarità relative alla calendarizzazione dei corsi e alle comunicazioni all'amministrazione, in assenza di gravi anomalie sostanziali nello svolgimento dell'attività, possono non giustificare una sospensione di durata significativa, anche quando permangano specifiche irregolarità non adeguatamente giustificate.
- La previsione normativa di una durata massima della sospensione non esonera l'amministrazione dall'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità nella determinazione della durata concreta della sanzione.
- In sede cautelare, la sproporzione della sanzione può essere ravvisata attraverso il confronto tra la gravità concreta delle violazioni, l'assenza di conseguenze sostanziali rilevanti e la durata della sospensione, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
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