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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli 730/2016 e collegati per la dichiarazione dei redditi 2015, disciplina trasmissione, consegna, stampa, riservatezza e gestione delle scelte 8, 5 e 2 per mille, con indicazioni anche per la dichiarazione precompilata.

Approvazione modelli 730/2016 e modalità di trasmissione/consegna

Approvazione dei modelli 730/2016

Il provvedimento approva, per l’anno 2016 e con riferimento ai redditi prodotti nel 2015, i modelli della dichiarazione semplificata IRPEF per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Vengono inoltre disciplinate le modalità di utilizzo, trasmissione, stampa e consegna dei modelli, nonché le regole relative alle scelte per l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF.

Modelli approvati

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni:

  • il modello 730/2016, per la dichiarazione semplificata ai fini IRPEF;
  • il modello 730-1, per le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • i modelli 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per CAF/professionista abilitato, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione;
  • il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale prestata;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Caratteristiche dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo

I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono anche consistere in un tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello. Se composti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata solo nell’ultima pagina. Per la trasmissione tramite supporti informatici dovranno essere osservate specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. Quando i supporti informatici sono presentati al sostituto d’imposta, devono accompagnare il modello 730-4 o 730-4 integrativo e riportare nella sezione seconda solo numero d’ordine, codice fiscale e cognome e nome dei contribuenti assistiti, con compilazione della sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.

Trasmissione dei modelli 730 e 730-4

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nel 2016 devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei modelli 730/2016, direttamente o tramite soggetto incaricato, secondo specifiche tecniche che saranno approvate successivamente. In caso di consegna a un soggetto incaricato della trasmissione, deve essere utilizzata la bolla di consegna allegata al provvedimento, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti assistiti.

CAF e professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei modelli 730/2016, nei modelli 730-4 e nelle schede per le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille, sempre nel rispetto di specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.

I soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere comunque in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, obbligo valido fino alla scadenza dei termini di accertamento di cui all’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Consegna delle buste contenenti il modello 730-1

I sostituti d’imposta devono consegnare le schede 730-1, contenenti le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille, a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica, inserite nella busta apposita o in una normale busta di corrispondenza, sempre sigillata e contrassegnata dal contribuente.

In caso di consegna a un soggetto incaricato, la bolla di consegna deve riportare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte. Il soggetto incaricato deve restituire al sostituto copia della bolla con l’impegno alla trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

In caso di consegna a un ufficio postale, la bolla deve essere compilata senza indicare i codici fiscali delle scelte e le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi fino a 100 pezzi, numerati progressivamente, con la dicitura “Modello 730-1” e con indicazione del codice fiscale, cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 devono trasmettere tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle schede ricevute. Per i soggetti incaricati, l’invio dei dati deve avvenire entro il 31 luglio 2016 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2016.

Al momento dell’apertura delle buste, tali soggetti devono verificare la corrispondenza tra i dati riportati sulla busta e quelli presenti nella scheda interna.

Riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1

I soggetti incaricati della trasmissione telematica e Poste Italiane S.p.A. devono osservare le disposizioni a tutela della riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, come richiamato e integrato nell’allegato 3.

L’Agenzia delle Entrate effettua anche controlli di rispondenza tra la preferenza espressa nella scheda e le informazioni trasmesse. È inoltre stabilito il divieto assoluto, per i medesimi soggetti, di comunicare o diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o in forma massiva, per finalità diverse dalla trasmissione telematica all’Agenzia.

Natura facoltativa delle scelte del modello 730-1

Il provvedimento ribadisce che le scelte di destinazione sono facoltative:

  • l’otto per mille dell’IRPEF ai sensi dell’art. 47 della legge n. 222/1985 e successive leggi di ratifica;
  • il cinque per mille dell’IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014;
  • il due per mille a favore dei partiti politici ai sensi dell’art. 12 del DL n. 149/2013, con elenco dei partiti trasmesso all’Agenzia dalla Commissione di garanzia;
  • il due per mille a favore delle associazioni culturali ai sensi dell’art. 1, comma 985, della legge n. 208/2015.

Dichiarazione precompilata

La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2014 è redatta utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento.

Regole di compilazione e caratteristiche tecniche di stampa

Gli importi nei modelli devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento:

  • per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a tale soglia.

Per la stampa dei modelli devono essere osservate le seguenti regole:

  • colore nero per la stampa e arancio pantone 158U per i fondini;
  • stampa anche monocromatica nera, purché conforme;
  • conformità di struttura, sequenza dei campi e intestazioni rispetto ai modelli approvati;
  • dimensioni del formato a pagina singola tra 19,5 e 21,5 cm di larghezza e tra 29,2 e 31,5 cm di altezza;
  • dimensioni del formato a pagina doppia ripiegabile tra 35 e 42 cm di larghezza e tra 29,2 e 31,5 cm di altezza;
  • indicazione sul frontespizio degli estremi del soggetto che cura la stampa e del presente provvedimento;
  • stampa su carta da 80 gr./mq. con opacità tra 86% e 88%.

Autorizzazione alla riproduzione e reperibilità

È autorizzata la riproduzione dei modelli mediante stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste. Sul frontespizio devono comparire i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini e gli estremi del provvedimento.

I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo presso i Comuni e sono reperibili in formato elettronico sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. È autorizzato anche l’utilizzo di modelli scaricati da altri siti internet, purché conformi alle caratteristiche tecniche e recanti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Busta alternativa per il modello 730-1

Per la consegna del modello 730-1 può essere utilizzata, in alternativa alla busta apposita, una normale busta di corrispondenza con l’indicazione “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. In caso di dichiarazione congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due buste distinte, con le indicazioni riferite rispettivamente al dichiarante e al coniuge.

Motivazioni e basi normative

Il provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l’approvazione entro il 15 gennaio dei modelli di dichiarazione semplificata per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Nelle motivazioni si precisa che il provvedimento approva:

  • il modello 730/2016;
  • il modello 730-1;
  • i modelli 730-2;
  • il modello 730-3;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

Si chiarisce inoltre che la dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati è predisposta utilizzando i modelli 730, e che il provvedimento disciplina anche modalità di indicazione degli importi, reperibilità e stampa dei modelli.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama una vasta serie di fonti normative, tra cui in particolare:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • DM 31 luglio 1998;
  • DM 31 maggio 1999, n. 164;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Pubblicazione

Il provvedimento è firmato a Roma il 15 gennaio 2016 dalla Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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